VERBALE DI ACCORDO
In data 17 luglio
2003, in Pesaro
tra
-
BANCA
POPOLARE DELL’ADRIATICO S.p.A.
e
-
le Organizzazioni Sindacali Aziendali
FABI, FEDERDIRIGENTI, SINFUB
premesso che
§
con D.M. 28 aprile 2000, n. 158 è stato
istituito presso l’INPS il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito,
dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del
Personale del Credito” (di seguito Fondo di Solidarietà);
§
con Verbale di incontro sottoscritto in
sede ABI il 24 gennaio 2001 si è previsto che le prestazioni straordinarie di
cui all’art. 5, comma 1, lett. b), siano erogate anche per i casi di eccedenze
di Personale gestiti con il ricorso ad iniziative di esodo volontario;
§
l’accordo di Gruppo 10 giugno 2003 ha stabilito
principi generali e criteri per regolare modalità e condizioni di ricorso al
Fondo di Solidarietà – ai sensi del citato Verbale ABI - da applicare nelle
sedi aziendali per la gestione di eccedenze di Personale conseguenti
all’applicazione dei piani aziendali ed oggetto di definizione – tempo per
tempo – attraverso le previste procedure;
§
per quanto riguarda la Banca Popolare
dell’Adriatico, con riferimento ad operazioni discendenti dall’applicazione del
piano industriale del triennio 2003-2005, su un organico complessivo al 30
giugno 2003 di 1.294, sono state evidenziate eccedenze in numero di 107 unità
relativamente all’efficientamento della Rete, delle
strutture di Direzione Generale, nonché delle unità operative Cardine
Finanziaria ricomprese nei perimetri di attività di
MOI e DAL (Accordo 27 febbraio 2003), mentre eventuali ulteriori efficienze
potranno derivare da futuri interventi di razionalizzazione CHe saranno oggetto
di idoneo confronto sindacale;
§
occorre dare applicazione all’Accordo di Gruppo
per quanto riguarda i demandi contenuti nel medesimo a profili da regolare in
sede aziendale;
si
conviene quanto segue
1. La premessa costituisce parte
integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Presso la Banca Popolare dell’Adriatico il ricorso alle prestazioni straordinarie di cui
all’art. 5, comma I, lett. b), del D.M. n. 158/2000 avviene su base volontaria,
nel rispetto di quanto stabilito nell’Accordo ABI 24 gennaio 2001 ed in
applicazione dei criteri previsti dal richiamato Accordo 10 giugno 2003 con
riferimento a:
§
requisiti di cui ai punti 3 e 4 per quanto
attiene al Personale destinatario delle prestazioni straordinarie anzidette;
§
le scadenze temporali stabilite al punto
5 per la risoluzione del rapporto di lavoro degli interessati, con inizio a
partire dal 1° novembre 2003;
§
obblighi di informazione e documentazione a
carico del Personale in questione fissati al punto 7.
3. Al fine di fornire al Personale
interessato tutti gli elementi relativi all’operazione
in discorso (ivi compreso il riferimento a quanto previsto al punto 14. dell’Accordo 10 giugno 2003) è predisposta dalla Banca una
comunicazione generale - cui seguirà una informativa di dettaglio sulle singole
posizioni individuali - sui contenuti dell’iniziativa ed il relativo modulo di
adesione al Fondo di Solidarietà in modo da consentire una compiuta valutazione
in materia e l’inoltro delle adesioni entro il termine del 31 ottobre 2003 se
la maturazione dei requisiti avviene entro il 31.12.2007 ed entro il 1° marzo
2004 se la maturazione è prevista entro il 31.12.2008. Il Personale potrà, in
fase di adesione al Fondo, rilasciare per il tramite
della Banca eventuale delega all’INPS per la riscossione dei contributi
associativi sindacali successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
4. Fermi restando i principi sanciti in
materia di previdenza complementare aziendale dall’Accordo di
Gruppo 10.6.2003 ed in coerenza con i medesimi, ai trattamenti vigenti
in Banca sono apportate le seguenti modifiche:
Le Parti si danno atto che per il Personale interessato trovano applicazione i principi ed i criteri stabiliti nell’Accordo di Gruppo del 10.6.2003 – punto 9, lettera a), punto II – per la cui applicazione vanno adeguate le normative statutarie della forma pensionistica aziendale che interessa il Personale della ex Banca Popolare Pesarese Ravennate.
TRATTAMENTO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE AZIENDALE A CONTRIBUZIONE DEFINITA
EX ACCORDO AZIENDALE 2 MARZO 1999 E TRATTAMENTO DI
PREVIDENZA COMPLEMENTARE “PREVIBANK” EX ACCORDO AZIENDALE 29/4/1992
Per gli iscritti che accedano al Fondo di Solidarietà ex D.M. Lavoro 158/2000 è possibile il riscatto, il trasferimento ad altro fondo o il mantenimento del montante di competenza al momento della risoluzione del rapporto di lavoro senza penalizzazioni (in caso di riscatto o trasferimento) e l’immediato riconoscimento del valore attuale della contribuzione ordinaria a carico della Banca per il periodo intercorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro alla maturazione del diritto alla pensione INPS.
5. Relativamente alla polizza assicurativa per la copertura
sanitaria a favore dei dipendenti, la Banca si impegna ad equiparare il
Personale che acceda al Fondo di Solidarietà, e per l’intera durata della
permanenza, a quello in servizio.
Per quanto attiene alla polizza
assicurativa “infortuni professionali ed extra-professionali” a favore dei
dipendenti, la Banca si impegna a garantire al
Personale che acceda al Fondo di Solidarietà, per l’intera durata della
permanenza, la copertura assicurativa extra-professionale.
6.
In materia di
condizioni agevolate e finanziamenti a decorrere dalla data di
accesso al Fondo di solidarietà e per tutto il periodo di adesione al
medesimo per il Personale interessato sono confermate le condizioni applicate
al Personale in servizio, ferma restando, per quanto attiene alla operazioni di
finanziamento, la valutazione del merito creditizio da parte della Banca.
7. Le verifiche sull’andamento dell’iniziativa sono stabilite come segue:
a) entro il mese di novembre 2003 per un primo esame della situazione delle adesioni al Fondo di Solidarietà e circa le previsioni delle uscite nel 2003;
b) entro marzo 2004 per un secondo esame della situazione delle adesioni al Fondo di Solidarietà e degli effetti prodotti dal presente Accordo soprattutto nell’ambito della Rete, nonché per avviare il confronto sulle assunzioni da determinare in funzione del superamento del numero di efficienze indicate in premessa, come previsto al punto 16 dell’Accordo 10 giugno 2003 al fine di colmare le esigenze di organico della Rete in tali contesti;
c) dopo il predetto incontro, al termine di ogni trimestre, con prima scadenza fine giugno 2004, per dare conto delle ulteriori fasi applicative del Fondo di Solidarietà e del piano di assunzioni;
d) a partire dal mese di marzo 2004, per una verifica in ordine alla possibile reiterazione del ricorso al Fondo nei termini di cui al punto b), art. 15 dell’Accordo di Gruppo 10.6.2003. Tale verifica dovrà comunque concludersi entro il 31/12/2004.
8. In relazione alle necessità di riconversione e riqualificazione di Personale a seguito delle riorganizzazioni ed efficientamenti oggetto delle procedure richiamate nella premessa e per il numero di risorse ivi indicate si potrà fare ricorso anche alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) punto 1. del D.M. n.158/2000. In tal senso le Parti convengono che i contenuti di tali iniziative formative saranno oggetto di apposita valutazione congiunta all’atto della loro programmazione e condividono l’importanza di favorire l’accesso alle citate prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà.
9. La Banca si riserva di comunicare alle Organizzazioni Sindacali le forme di incentivazione economica individuate per favorire l’adesione alle iniziative di ricorso al Fondo di Solidarietà.
La Banca conferma gli impegni già espressi in corso di trattativa in ordine a:
- priorità nelle assunzioni definitive per il Personale in servizio con contratto a tempo determinato;
- pieno utilizzo della concessione del part-time;
- opportunità di avviare un confronto con le Organizzazioni Sindacali Aziendali che, nel caso di modifiche legislative in materia previdenziale in ordine alle “finestre per anzianità”, abbia ad oggetto la valutazione delle posizioni del Personale che abbia aderito al Fondo di Solidarietà ma non sia ancora cessato dal rapporto di lavoro;
- valutazione prioritaria delle richieste di trasferimento laddove si renda necessario colmare le esigenze di organico della rete derivanti dall’applicazione del Fondo;
- fornire alle Organizzazioni Sindacali aziendali, anticipatamente rispetto al Personale destinatario, la modulistica che verrà all’uopo predisposta per il Personale medesimo.
Quanto sopra, per i primi due alinea, sempre tenute presenti le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali che verranno rappresentate nelle previste sedi di verifica.
La
Banca, coerentemente agli impegni assunti dalla Capogruppo, conferma che successivamente al 31.12.2003 non saranno attivate ulteriori
iniziative aziendali di incentivazione nei confronti del Personale che maturi i
requisiti per i pensionamento nell’arco temporale previsto per l’applicazione
del Fondo di Solidarietà.
BANCA
POPOLARE DELL’ADRIATICO SPA FABI
FEDERDIRIGENTI
SINFUB
1° LETTERA A LATERE DELL’AZIENDA
Alle
Organizzazioni Sindacali Aziendali
FABI
FEDEDIRIGENTI
SINFUB
Pesaro,
17 luglio 2003
Si fa riferimento al Protocollo di
Gruppo del 10 giugno 2003 relativo al ricorso su base volontaria al Fondo di
Solidarietà quale strumento di gestione delle eccedenze
di Personale nell’ambito delle Società del Gruppo SANPAOLO IMI, nonché
all’Accordo aziendale siglato in data odierna in applicazione ai demandi
contenuti nel Protocollo medesimo.
In proposito, si conferma che nei
confronti del Personale che aderisca al Fondo citato -
nei termini e con le modalità stabilite nel richiamato Protocollo ed in forza
dell’odierno accordo applicativo aziendale – è prevista l’erogazione di un
incentivo all’esodo.
L’importo lordo dell’incentivo è
composto da una quota base pari al 60% della
retribuzione fissa annua lorda individuale, incrementata nella percentuale
dello 0,50% della stessa retribuzione per ciascuno dei primi 24 mesi di
permanenza nel Fondo da parte dei singoli interessati, percentuale elevata allo
0,75% della retribuzione considerata per ciascun mese ulteriore rispetto ai 24.
L’importo netto dell’incentivo erogato non potrà comunque essere inferiore, a livello individuale e per il complessivo periodo di adesione al Fondo, alla differenza tra la retribuzione fissa annua netta percepita in servizio e l’assegno straordinario netto corrisposto dal Fondo medesimo.
Si conferma altresì che – nel caso di
Personale iscritto a fondi di previdenza complementare a contribuzione definita
e posizioni individuali distinte – l’importo lordo dell’incentivo di cui sopra viene incrementato del valore attuale delle contribuzioni datoriali per il periodo intercorrente tra la cessazione
dal servizio e la maturazione del diritto a pensione.
Distinti saluti.
BANCA POPOLARE DELL’ADRIATICO
SPA
2°
LETTERA A LATERE DELL’AZIENDA
Alle
Organizzazioni Sindacali Aziendali
FABI
FEDEDIRIGNETI
SINFUB
Pesaro,
17 luglio 2003
Si fa riferimento all’accordo aziendale
sottoscritto in data odierna in applicazione ai demandi
contenuti nel Protocollo di Gruppo del 10 giugno 2003 relativo al ricorso su
base volontaria al Fondo di Solidarietà quale strumento di gestione delle
eccedenze di Personale nell’ambito della Banca e Società del Gruppo SANPAOLO
IMI.
Al riguardo, in ordine
alle dichiarazioni rese nel corso della trattativa, si precisa che
l’adesione al Fondo di Solidarietà è estesa a tutto il Personale della Banca
che ne abbia i requisiti, ivi compresi i Dipendenti distaccati in Cardine
Finanziaria o in altre Società del Gruppo ai quali viene quindi garantita la
possibilità di accedere al Fondo di Solidarietà ai sensi e per gli effetti
dell’Accordo aziendale 17 luglio 2003.
Inoltre nei confronti del Personale che
aderisca al Fondo citato si precisa quanto segue:
§
il premio aziendale (VAP), calcolato
secondo le regole di cui all’accordo aziendale 20 giugno 2002, verrà
riconosciuto (per l’anno in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro)
in proporzione ai mesi di effettiva presenza in servizio;
§
le provvidenze per dipendenti e per figli
disabili, di cui al contratto integrativo aziendale, vengono riconosciute al
Personale interessato in un’unica soluzione, all’atto della cessazione dal
servizio, per un importo complessivo determinato in proporzione al periodo di
effettiva permanenza nel Fondo di Solidarietà.
La Banca si impegna
a valutare con particolare attenzione, e con l’intento di agevolare l’adesione
al Fondo di Solidarietà, quelle richieste di accesso alle prestazioni
straordinarie erogate dal Fondo presentate oltre i termini fissati nell’Accordo
aziendale del 17 luglio 2003 da coloro
che abbiano una posizione contributiva di estrema complessità, per ricostruire
la quale non sia stato possibile rispettare i richiamati termini di
presentazione della domanda di adesione.
Distinti saluti.
BANCA POPOLARE
DELL’ADRIATICO SPA
LETTERA A LATERE OO.SS.
|
|
|
|
|
Federazione
Autonoma Bancari Italiani |
DIRCREDITO |
Sindacato Autonomo Personale del Credito, F.e A. |
Spett.le
BANCA
POPOLARE
DELL’ADRIATICO
Via Gagarin, 216
66100
PESARO
Le
scriventi Organizzazioni Sindacali, richiamato quanto già esplicitato
nel corso della trattativa inerente il ricorso al Fondo di Solidarietà da parte
del Personale della Banca Popolare dell’Adriatico richiedono che l’Azienda,
nell’ambito della gestione dell’iniziativa, rivolga specifica attenzione a:
-
domande di Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
e requisiti per l’adesione al Fondo, volte a ripristinare il rapporto a tempo
pieno prima dell’uscita dall’Azienda;
-
situazione del Personale aderente al Fondo di età anagrafica
prossima al limite previsto per la fruizione del miglior trattamento fiscale in
occasione dell’uscita, al fine di graduare opportunamente i tempi della
medesima.
Segreterie degli
Organi dl Coordinamento
Banca
Popolare dell’Adriatico
F a b i Dircredito Sinfub