LE
PAROLE DEL CONTRATTO
(Contratto Collettivo Nazionale dei Bancari )
Dizionario per l’uso
Indice Generale
PRESENTAZIONE
A/ 1 - ABUSI ED IRREGOLARITÀ IN MATERIA DI LAVORO STRAORDINARIO
A/ 2 - ACCETTAZIONE DI NOMINE
O DI INCARICHI
A/ 3 - ACCORDO SULLA DISTRIBUZIONE DELL’ORARIO DI
LAVORO
A/ 4 - ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
A/ 5 - ADIBIZIONE ALLO SPORTELLO
A/ 6 - ADIBIZIONE CONTINUATIVA
E PREVALENTE
A/ 7 - ADOZIONE E AFFIDAMENTO PREADOTTIVO
A/ 8 - ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE
A/ 9 - AGEVOLAZIONI E PROVVIDENZE PER MOTIVI DI STUDIO
A/10 - ALLONTANAMENTO ARBITRARIO DAL SERVIZIO
A/11 - ALLONTANAMENTO CAUTELARE DAL SERVIZIO
A/12 - ANTICIPO DEL PERIODO DI MATERNITÁ
A/13 - ANZIANITÀ CONVENZIONALI
A/17 - ASPETTATIVA NON
RETRIBUITA
A/18 - ASPETTATIVA PER
MALATTIA O INFORTUNIO
A/19 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA A MANSIONI SUPERIORI
A/22 - ASSENZA MASSIMA PER MALATTIA
A/23 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO: CONGEDI DI
A/24 - ASTENSIONI PER I FIGLI PORTATORI DI HANDICAP
A/26 - ATTREZZATURE PER IL TELELAVORATORE
C/2 - CASSA (SERVIZIO DI CASSA E GESTIONE VALORI)
C/4 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
C/8 - COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
C/10 - COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
C/16 -
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE
C/17 -
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
C/18 -
CONTRATTO A TEMPO PARZIALE
C/19 -
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
C/20 -
CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
C/21 -
CONTRATTO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO
C/25 -
CONTROVERSIE COLLETTIVE
C/26 -
CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
D/4 - DIGNITÀ
DEGLI UOMINI E DELLE DONNE
D7 - DIRITTI
E DOVERI DEL PERSONALE
F/3 - FESTIVITÀ
CIVILI E SEMIFESTIVITÀ
F/7 - FORFETTIZZAZIONE
PER I QUADRI DIRETTIVI
F/8 - FORMAZIONE
PROFESSIONALE
G/1 - GARANZIE
VOLTE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO
G/3 - GIORNI
FESTIVI E SEMIFESTIVI
G/7 - GRATIFICA
NATALIZIA O TREDICESIMA MENSILITÀ
L/2 - LAVORO
A TEMPO DETERMINATO
M/3 - MATERNITÀ
E CONGEDI PARENTALI
O/6 - ORGANISMI SINDACALI AZIENDALI
P/7 - PERMESSI
PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI
P/8 - PERMESSI
PER RICERCA DI ALTRA OCCUPAZIONE
P/18
- PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
P/19
- PROVVIDENZE PER MOTIVI DI STUDIO
R/3 - RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO TERZI
R/5 - RIQUALIFICAZIONE
DEL PERSONALE
R/7 - RISOLUZIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO
S/11
- SPORTELLO (LIMITE DI ADIBIZIONE
INDIVIDUALE ALLO)
S/15
- SVILUPPO PROFESSIONALE E DI
CARRIERA
T/2 - TEMPI
DI VITA DELLE CITTÀ
T/6
- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
T/10
- TUTELE PER FATTI CONNESSI
ALL’ESERCIZIO DELLE
V/1 - VALUTAZIONE
DEL LAVORATORE
V/3 - VIGILANZA
(PERSONALE DI)
LE
PAROLE DEL CONTRATTO
A/ 1 ABUSI ED IRREGOLARITÀ IN MATERIA DI LAVORO STRAORDINARIO
Le fattispecie più ricorrenti di abusi e irregolarità connessi alle prestazioni di lavoro
straordinario sono le seguenti:
¨
il
registro delle prestazioni aggiuntive non viene tenuto
a disposizione dei lavoratori;
¨
il
responsabile non controfirma giornalmente le prestazioni ivi annotate;
¨
non
si consente ai lavoratori di segnare lo straordinario;
¨
lo
straordinario viene segnato in misura inferiore a
quello effettivamente prestato;
¨
le
prestazioni aggiuntive vengono registrate
saltuariamente o con cadenze del tutto arbitrarie (ad esempio, una volta alla
settimana o una volta al mese);
¨
lo
straordinario viene segnato cumulando periodi
effettuati in giornate diverse;
¨ vengono richieste prestazioni di lavoro supplementare ai dipendenti
assunti con contratto di formazione e lavoro;
¨
vengono richieste prestazioni aggiuntive ai
lavoratori in part-time, al di là dei limiti e dei casi chiaramente
previsti.
[Di lavoro straordinario, di banca ore e di flessibilità
si parlerà alle voci specifiche. Il richiamo contrattuale è, in particolare,
all’art. 91 del vigente C.C.N.L.].
A/ 2 ACCETTAZIONE
DI NOMINE O DI INCARICHI
Ai
dipendenti delle aziende di credito è fatto divieto - ai sensi dell’art. 30 del
C.C.N.L. - di accettare nomine o incarichi che risultino
non compatibili con la posizione di “bancario”.
È
vietata anche la partecipazione ad organismi tributari, comunque denominati, salvo i casi in cui tale partecipazione
sia obbligatoria per legge.
A/ 3 ACCORDO SULLA DISTRIBUZIONE DELL’ORARIO DI
LAVORO
Chi
lavora part-time, cioè chi sceglie un rapporto
di lavoro a tempo parziale, concorda con l’azienda la collocazione delle
prestazioni lavorative secondo le esigenze di servizio, senza obbligo di
uniforme ripartizione nella settimana o nel mese.
Possono cioè
essere previsti turni di lavoro a cadenza settimanale, mensile o annuale,
purché la prestazione giornaliera massima non superi le 9 ore.
[Di part-time si parlerà in maniera approfondita alla
voce specifica. Qui ricordiamo solo che la regolamentazione
contrattuale di tale istituto è contenuta all'art. 26 del C.C.N.L. Utili
notizie sull’istituto sono reperibili anche sul n. 9/2001 de “La voce dei
bancari”, nelle “Schede da conservare” titolate “Orizzonte lavoro”].
A/ 4 ADDESTRAMENTO
PROFESSIONALE
Ai
sensi dell’art. 53 del C.C.N.L.,
i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, inquadrati nella
terza e nella seconda area professionale, rispettivamente al 1° e al 3° livello
retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie), vengono - durante il
periodo di prova, e comunque entro il primo anno di servizio - opportunamente
addestrati.
L’addestramento ha generalmente la
durata di 4 o di 2 settimane (anche non continuative),
a seconda che i lavoratori appartengano alla terza o alla seconda area
professionale.
I lavoratori in addestramento
professionale possono partecipare alle assemblee indette dai sindacati.
A/ 5 ADIBIZIONE
ALLO SPORTELLO
Esistono,
ai sensi dell’art. 88 del C.C.N.L.,
dei limiti contrattuali alla adibizione del personale
allo sportello.
Tale
tipo di servizio non può superare le 6 ore e 30 minuti al
giorno, salvo casi particolari in cui, d’intesa con le organizzazioni
sindacali, l’adibizione allo sportello potrà essere
protratta (laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative, come,
ad esempio, i tempi necessari per le operazioni di chiusura) sino alle 7 ore.
In
caso di distribuzione settimanale “4 x 9” (cioè di
orario settimanale di lavoro fissato in 36 ore distribuite in 4 giorni), i
lavoratori possono essere adibiti allo sportello per un massimo di 8 ore al
giorno, salvo casi particolari (come sopra) in cui l’adibizione
potrà essere protratta sino a 8 ore e 30 minuti.
Si
ricorda, inoltre, che deve intercorrere un periodo minimo di 30 minuti tra il
termine della adibizione
allo sportello e la fine dell’orario giornaliero di lavoro del dipendente.
Le
prestazioni di lavoro straordinario debbono rispondere
sempre a logiche di eccezionalità e non possono essere rese permanenti da
motivi quali l’applicazione dei nuovi orari di sportello o altro.
[Di orario di lavoro per le 3 aree professionali si parlerà dettagliatamente alla voce specifica. Si ricorda, intanto, che la relativa regolamentazione contrattuale è prevista agli articoli compresi tra l’85 ed il 96 del vigente C.C.N.L.].
A/ 6 ADIBIZIONE CONTINUATIVA E
PREVALENTE
Il
concetto della adibizione
“continuativa e prevalente” è di grande rilevanza ai fini dell’inquadramento ai
livelli corrispondenti all’attività superiore eventualmente svolta.
Secondo l’art. 75 del C.C.N.L., avente appunto ad
oggetto l’inquadramento del personale, «al lavoratore/lavoratrice al quale
vengano stabilmente affidate attività proprie di livelli retributivi diversi
nell’ambito della medesima area professionale è riconosciuto l’inquadramento
nel livello corrispondente all’attività superiore, sempre che quest’ultima sia svolta - laddove previsto - con continuità
e prevalenza».
Viene
successivamente chiarito che «si considera convenzionalmente adibizione “continuativa e prevalente” - laddove prevista,
in materia di inquadramento del personale, dal presente contratto nonché nelle
corrispondenti norme degli accordi aziendali - l’utilizzo, nei compiti ivi
indicati, per almeno 3 ore giornaliere (anche non consecutive nella giornata) e
per un periodo di almeno 10 giorni mensili (anche non consecutivi nel mese)» .
Ai
fini degli inquadramenti occorre, comunque, fare
riferimento anche a quanto previsto dai C.I.A. e alle eventuali più favorevoli
disposizioni in essi contenute.
A/ 7 ADOZIONE E AFFIDAMENTO
PREADOTTIVO
Il
tema dell’adozione e dell’affidamento preadottivo
richiama quello dei diritti spettanti ai lavoratori che ricorrono a tali
istituti genitoriali, che, è bene chiarirlo, sono
pari a quelli dei genitori naturali.
Per
quanto riguarda il cosiddetto congedo di maternità o paternità (vd. in proposito anche “La voce dei bancari” n. 7/2002), ricordiamo che ai genitori adottivi spettano - con le stesse
modalità previste per i genitori naturali - 3 mesi dall’entrata del minore in
famiglia fino al 6° anno di vita del bambino (e cioè fino al giorno, compreso,
del 6° compleanno). Nel caso di adozioni e affidamenti
di minori stranieri, la disposizione si applica fino al raggiungimento della
maggiore età. Ovviamente, il congedo di paternità, ovvero l’astensione
obbligatoria del padre, ricorre quando la madre abbia
rinunziato a fruirne o sia deceduta o il bambino sia stato affidato in
via esclusiva al padre.
Identici
a quelli spettanti ai genitori naturali sono anche i congedi parentali
facoltativi (10 e/o 11 mesi in tutto, cumulativamente, tra padre e madre, e più
precisamente 6 mesi per la madre e 6 per il padre, elevabili a 7 se la madre
non supera i 4 mesi), che possono essere richiesti quando ricorrono le seguenti condizioni: a) fino agli 8 anni di vita del
bambino, in qualsiasi momento rispetto alla data d’ingresso nel nucleo
familiare; b) tra i 6 e i 12 anni, il diritto può essere esercitato nei primi 3
anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. Si ritiene, inoltre, che
tra i 6 e gli 8 anni sia possibile richiedere il congedo sulla base della prima
o della seconda regola, a scelta del genitore.
[Dell’astensione obbligatoria dal lavoro, ovvero del congedo di maternità e paternità in genere, e dei congedi parentali facoltativi si dirà meglio alle voci specifiche Si ricorda, intanto, che i principali richiami contrattuali e normativi sono all’art. 50 del C.C.N.L., alla L. n. 1204 del 30/12/71, alla L. n. 53 dell’8/3/2000, al decreto n. 278 del 21/7/2000 e al decreto n. 151 del 26 marzo 2001].
A/ 8 ADOZIONE DI UN
PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE
Il
datore di lavoro non può adottare un provvedimento disciplinare ad insaputa del
lavoratore, cioè senza avergli prima contestato
l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il
lavoratore deve, quindi, potere esporre, per iscritto o verbalmente, le sue
ragioni, eventualmente anche alla presenza di un rappresentante sindacale.
I
provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono, comunque, essere applicati prima che siano trascorsi cinque
giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
[Il tema dei provvedimenti disciplinari, cui si richiama l’art. 36 del C.C.N.L., sarà ampiamente trattato alla voce specifica. Ricordiamo che il n. 5/2001 de “La voce dei bancari” si è occupato, nelle sue “Schede da conservare”, della genesi della sanzione e della conseguente procedura difensiva, indicando i comportamenti da adottare nel caso in cui si sia coinvolti in un procedimento disciplinare].
A/ 9 AGEVOLAZIONI E
PROVVIDENZE PER MOTIVI DI STUDIO
* I lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi
regolari di studio in scuole di istruzione primaria,
secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o
comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto,
ai sensi dell’art. 10 dello Statuto dei lavoratori:
¨
ad essere assegnati - qualora ne facciano richiesta, e nella ipotesi in cui siano adibiti a turni continuativi di
lavoro - a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e
la preparazione agli esami;
¨
a spostamenti di orario, rispetto a quello normale di entrata e di uscita, nei
limiti contrattualmente previsti.
Non
sono, inoltre, obbligati a prestazioni
di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
* I lavoratori studenti in genere, inclusi quindi gli universitari, hanno, inoltre, diritto -
secondo quanto previsto dall’art. 59 del vigente CC.C.N.L.
che regolamenta complessivamente la materia - :
¨
a permessi retribuiti per le giornate
in cui devono sostenere le prove d’esame;
[N.B. - Un ulteriore giorno di permesso retribuito, da fruire
nella giornata lavorativa che precede quella in cui è previsto l’esame,
spetta inoltre - una sola volta per ciascun esame inserito nel
piano di studi approvato dalla facoltà - agli studenti universitari iscritti
a corsi di laurea in una delle discipline che danno titolo a riconoscimenti
contrattuali di anzianità convenzionale (ovvero indistintamente per tutti i
corsi di laurea, ivi comprese le cosiddette lauree brevi)].
¨
a permessi retribuiti anche per il tempo di viaggio occorrente a
raggiungere la località sede di esame quando, per
mancanza di scuola o di università del tipo prescelto nel luogo di residenza,
frequentino corsi di studio in località diversa.
I
lavoratori studenti in genere possono,
altresì, ottenere - una sola volta per ogni ciclo di studi
(scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II
grado ed università) e quindi al massimo per 3 volte durante il rapporto di
lavoro - un permesso straordinario non retribuito sino a 30
giorni di calendario, fruibile in non più di 2 periodi. Le richieste
vanno inoltrate alla Direzione con almeno 30 giorni di anticipo.
* I lavoratori studenti che sostengono esami per il
conseguimento della licenza media inferiore e/o superiore in scuole statali, pareggiate o legalmente
riconosciute, escluse quelle a carattere artistico, ovvero l’esame di
laurea in una delle discipline che danno diritto a riconoscimenti
contrattuali di anzianità convenzionale possono
usufruire di uno specifico permesso retribuito di 8 giorni lavorativi, per una
sola volta, a loro richiesta. L’istanza deve
essere inoltrata alla Direzione aziendale competente con almeno 5 giorni di
anticipo.
* I lavoratori studenti regolarmente iscritti a corsi di
studio in scuole medie inferiori e/o superiori (escluse
quelle a carattere artistico) ovvero ai corsi di laurea del tipo
sopra indicato possono richiedere un permesso retribuito di 20 ore all’anno, da usufruire in 4 giorni lavorativi e per 5 ore al
giorno. Il permesso va richiesto con le stesse modalità
di quello di cui sopra (ovvero mediante istanza da avanzare alla Direzione
aziendale competente con almeno 5 giorni di anticipo) e spetta per il numero di
2 anni, più 2, di corso legale degli studi previsti dai rispettivi ordinamenti,
per le scuole di istruzione secondaria e per ciascuna facoltà universitaria.
* * *
Sia i permessi retribuiti che quelli non retribuiti possono
essere fruiti soltanto durante il normale periodo scolastico o accademico.
Se
presso una unità produttiva vengono presentate
contemporaneamente più richieste di permesso, l’azienda potrà soddisfarle entro
un limite massimo di contemporaneità di assenze pari al 5% dei lavoratori
appartenenti alla medesima unità produttiva, dando precedenza ai non
universitari che devono sostenere esami e, in subordine, ai lavoratori con
maggiore anzianità di servizio.
*
* *
Il C.C.N.L. vigente prevede, inoltre, il
riconoscimento delle seguenti provvidenze di tipo economico a chi,
durante il rapporto di lavoro, consegue
un diploma di scuola media superiore oppure una laurea:
-
-
Euro 121,37 per il diploma di scuola media superiore (escluso quello a
carattere artistico);
-
-
Euro 201,42 per chi si laurea con il vecchio ordinamento, anteriore al D.M. n. 509 del 3/11/99;
-
-
Euro 123,95 per chi, a far tempo dal 1/1/02 , consegue
una laurea breve di durata triennale;
-
-
Euro 123,95 per chi consegue una laurea ai sensi del D.M. n. 509 del 3/11/99;
-
-
Euro 77,47 per l’ulteriore
conseguimento della laurea specialistica.
A/ 10 ALLONTANAMENTO ARBITRARIO
DAL SERVIZIO
L’allontanamento
ingiustificato dal servizio rientra - unitamente ad altri divieti, richiamati
nell’art. 30 del vigente C.C.N.L. (tra essi quello di
cui alla ns. lettera A/2) - tra le interdizioni contrattualmente poste ai
lavoratori.
Ricordiamo
che i bancari, tra l’altro, non possono:
a)
prestare a terzi la propria opera (salvo preventiva autorizzazione
dell’azienda) né svolgere attività
contrarie agli interessi dell’azienda o comunque
incompatibili con i doveri d’ufficio;
b)
fare operazioni di borsa su strumenti finanziari derivati;
c)
entrare o trattenersi nei locali dell’azienda fuori del normale orario di lavoro, a meno che ciò non avvenga per ragioni di
servizio.
A/ 11 Allontanamento cautelare
dal servizio
Quando il
lavoratore incorre in un procedimento penale, l’azienda può disporne - ai sensi
dell’art. 33 del C.C.N.L. - l’allontanamento cautelare dal servizio.
La
decisione può essere presa durante ogni fase del processo, ma deve essere
notificata per iscritto e non può, comunque, essere
mantenuta oltre il momento in cui la sentenza del giudice diviene irrevocabile.
Durante
il periodo di allontanamento dal servizio (attivo ai
fini di ogni effetto previsto dal C.C.N.L.) il lavoratore mantiene il diritto
all’intero trattamento economico.
Inoltre,
durante tale periodo restano ferme, sia per il
lavoratore che per l’azienda, le facoltà di recesso dal rapporto di lavoro
disciplinate dall’art. 61 del Contratto.
Se l’azienda, in vista di un licenziamento per
giustificato motivo e/o per giusta causa, decide di rinviare la valutazione dei
fatti che hanno dato luogo al procedimento ai risultati anche provvisori del
processo, deve darne comunicazione scritta al lavoratore.
Gli
effetti di tale comunicazione restano, peraltro, immutati anche quando essa decida di riammettere in servizio il lavoratore, già
allontanato per motivi cautelari, mentre indagini e processo sono ancora
aperti.
A/ 12 Anticipo dell’astensione
obbligatoria o periodo di maternità
Il
periodo di maternità che per legge spetta alla lavoratrice in
attesa di un figlio (5 mesi in tutto) può essere anticipato in presenza di:
1) gravidanza a rischio per complicazioni di
vario genere;
2) condizioni ambientali pregiudizievoli sia
alla salute della mamma che a quella del bambino;
3) impossibilità di adibire la lavoratrice ad
altre mansioni.
La
retribuzione viene corrisposta all’80%, mentre
l’anzianità di servizio matura regolarmente ai fini degli scatti di anzianità e
degli automatismi, oltre che ai fini della tredicesima mensilità, del premio di
produttività e delle ferie.
(Del congedo di maternità e paternità si dirà alla voce specifica).
Il
vigente C.C.N.L. ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2002, tutte le disposizioni
contrattuali in materia di anzianità convenzionali
contenute nei precedenti contratti, e cioè in quello del 19/12/94 delle aree
professionali e in quello del 22/6/95 del personale direttivo.
È
tuttavia rimasto in vigore quanto rispettivamente previsto dagli artt. 54 e 32, lett. b) dei succitati
contratti.
Viene
cioè riconosciuto il 70% del servizio prestato dal lavoratore (agli effetti
degli scatti di anzianità, del trattamento di ferie e di malattia) o dal
funzionario (ai soli effetti del trattamento di malattia) presso altre aziende
di credito di cui l’azienda abbia assunto la prosecuzione degli affari.
La
prosecuzione degli affari è quella che si realizza in capo ad un’azienda
colpita da una procedura concorsuale quando interviene
un’altra azienda a proseguirne l’attività.
Non
esiste, a tutt’oggi, nel settore del credito, una specifica disciplina
contrattuale riguardante l’apprendistato.
Tuttavia,
nell’ultimo Contratto è stata prevista, all’art. 24, la possibilità di rivedere
la materia, ed è stata auspicata l’adozione di nuovi modelli contrattuali, a
sostegno dell’occupazione, che alternino l’attività
formativa a quella prettamente lavorativa.
(Per i contratti tipici del lavoro dipendente si veda il n. 9/2001 de “La Voce di Bancari).
L’arbitrato
è la risoluzione di una controversia individuale di lavoro che le parti
(lavoratore e/o azienda) affidano a terzi anziché all'autorità giudiziale.
La
possibilità di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia è
facoltativa.
Il
ricorso all’arbitrato presuppone però che sia già stato esperito il tentativo
di conciliazione, reso obbligatorio per legge dal D. lgs.
n. 80/98, che lascia, tuttavia, alle parti interessate
l’alternativa fra il ricorso alla procedura di fronte alla Direzione
provinciale del lavoro e quella in sede sindacale, se prevista da accordi
collettivi.
L’art.
9 del C.C.N.L. ha per l’appunto introdotto, in via sperimentale, le procedure
facoltative di conciliazione ed arbitrato in sede sindacale, mediante
istituzione di una Commissione paritetica di conciliazione e di un Collegio
arbitrale irrituale.
La
Commissione di conciliazione (la cui
previsione era peraltro contenuta già nei precedenti contratti Assicredito ed Acri) è composta da
un rappresentante dell’ABI e da un esponente di una delle rappresentanze
sindacali stipulanti il Contratto: ha sede presso l’ABI di Roma o di Milano, e,
a differenza di quanto previsto nei precedenti contratti, può essere attivata
anche presso l’azienda interessata alla controversia.
Il
Collegio arbitrale irrituale è stato invece introdotto per la prima volta dal
C.C.N.L. vigente: è costituito da 3 membri (2 designati rispettivamente
dall’ABI e dalla Organizzazione sindacale, stipulante
il C.C.N.L., adita dal lavoratore ricorrente, ed il
terzo, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle parti); ha
sede a Roma o a Milano ed è attivo, almeno durante il periodo di prova, nelle
sole regioni del Lazio e della Lombardia.
Tuttavia,
poiché i suddetti organismi non sono di fatto ancora
operativi, in caso di controversia individuale i lavoratori - rifacendosi a
quanto in materia previsto dall’art. 7 della L.
300/70 - possono richiedere, nei 20 giorni successivi alla notifica di una
sanzione disciplinare, la costituzione, presso la Direzione provinciale del
lavoro, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un
rappresentante di ciascuna delle parti, oltre che da un terzo membro scelto di
comune accordo o, in caso di disaccordo, dallo stesso Ufficio del lavoro.
Il
provvedimento sanzionatorio resta, quindi, sospeso
fino alla pronunzia del Collegio.
(Per la procedura difensiva da adottare in caso di provvedimenti disciplinari si veda il n. 5/2001 de “La Voce dei Bancari”).
Il
sistema di classificazione del personale - già appartenente alla categoria
degli impiegati, dei subalterni e degli ausiliari -
contenuto nel C.C.N.L. vigente prevede 3 aree professionali omogenee, nel cui
ambito sono individuati diversi livelli retributivi, ai quali corrispondono
specifici profili professionali.
In
sintesi, la nuova articolazione dei vecchi profili professionali prevede:
Iª area professionale -
Lavoratori che svolgono, con continuità e prevalenza, attività semplici, che
richiedono conoscenze di tipo elementare e brevi periodi di pratica operativa,
e cioè:
v Personale di pulizia, di fatica e custodia
con livello retributivo unico;
v Guardie diurne e notturne,
con livello retributivo unico più indennità mensile per la guardiania
notturna.
IIª area professionale
- Lavoratori che svolgono, con
continuità e prevalenza, attività esecutive e d’ordine, anche di natura
amministrativa o tecnica, che necessitano di un
adeguato periodo di addestramento e di pratica, e cioè :
v Operai e commessi, cui compete il 1° livello retributivo;
v Capi commessi e Vice capi commessi, cui
compete il 2° livello retributivo;
v Impiegati di grado minimo, cui compete
il 3° livello retributivo.
(Un
elenco esemplificativo dei profili professionali riconducibili ai 3 livelli
della IIª area professionale è alle pp. 105-6-7 del
C.C.N.L.).
IIIª area professionale - Lavoratori che
svolgono, con continuità e prevalenza, attività che richiedono
applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza esecutiva e che
apportano un contributo professionale, operativo e/o specialistico, di natura
tecnica, commerciale e/o amministrativa. Sebbene essi
possano contribuire a supportare i processi decisionali superiori, la loro
autonomia funzionale è normalmente delimitata da direttive o da regole e
procedure ben codificate.
Vi
rientrano:
v Impiegati di grado
superiore al minimo, con 1° livello retributivo;
v Capi reparto,
con 2° livello retributivo;
v Vice capi ufficio,
con 3° livello retributivo;
v Capi ufficio,
con 4° livello retributivo.
v (Un elenco esemplificativo dei profili
professionali è alle pp. 107-8-9 del C.C.N.L.).
* * *
Alla
IIIª area professionale, con livelli retributivi variabili in funzione del
numero totale degli addetti (preposto incluso) e del tipo di operatività,
piena e/o ridotta, della dipendenza loro affidata, appartengono anche i
responsabili di:
v
Succursali con 1 addetto oppure
Succursali ad operatività ridotta con 2 addetti: 2° livello retributivo;
v Succursali con 2 addetti
oppure Succursali ad operatività ridotta con 3 e/o 4 addetti: 3° livello
retributivo;
v Succursali con 3 e/o 4
addetti oppure Succursali ad operatività ridotta con almeno 5 addetti: 4° livello
retributivo.
A/ 17 Aspettativa non retribuita
Il
lavoratore, ai sensi dell’art. 48 del C.C.N.L., può richiedere all’azienda, per motivi di studio o per
ragioni familiari e personali, un periodo di aspettativa non retribuita della
durata massima di un anno, utilizzabile anche in modo frazionato, ma in genere
in non più di 2 periodi.
Il
margine di discrezionalità lasciato all’azienda per l’accoglimento di tali istanze è regolato dalle esigenze di servizio, cui essa può
appellarsi.
L’azienda
può anche accogliere richieste di aspettativa non
retribuita finalizzate a soddisfare la necessità del lavoratore di assistere
figli, di età compresa fra i 3 e i 4 anni, affetti da patologie certificate di
particolare gravità.
Tale
aspettativa, contrattualmente prevista, nulla ha a che vedere con i congedi parentali facoltativi né con i
congedi di cura (di cui diremo alle voci specifiche): in questo caso il
lavoratore dovrà, infatti, far valere il ricorso alla L.
n. 53/00 (si veda “ La Voce dei Bancari” n. 7/2002).
Sempre
sulla base dell’art. 48, possono essere avanzate richieste di
aspettativa non retribuita, a fini di cura, anche da parte di dipendenti
affetti da malattie irreversibili e di particolare gravità (dialisi, neoplasie
o altro).
Il
lavoratore può, inoltre, fare ricorso - ai sensi del successivo art. 49 - all’aspettativa non retribuita anche quando, dopo una lunga
assenza per malattia o infortunio, stia per superare il periodo di comporto, cioè
il periodo massimo di assenza per malattia durante il quale l’azienda è
obbligata a conservargli sia il posto di lavoro che l’intero trattamento
economico.
In
questo caso, prima della scadenza dei termini di
comporto, egli può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita
per la durata massima di 4 mesi e senza alcun effetto sul decorso
dell’anzianità: l’aspettativa non può, comunque, superare i 6 mesi in un
quinquennio (vedi lett. A/18).
Non
bisogna, infine, dimenticare che, ai sensi dell’art. 48, l’azienda può
accordare sia brevi permessi retribuiti non computabili nelle ferie annuali
(per giustificati motivi personali o familiari) che adeguati periodi di
congedo, per interessi di famiglia o per gravi motivi di indole
privata, stabilendo se, e per quanto tempo, corrispondere il trattamento
economico.
A/ 18 Aspettativa per malattia o infortunio
È
l’aspettativa che il lavoratore può richiedere (vd. lett. A/17) per un
periodo massimo di 4 mesi, o di 6 mesi in un quinquennio, prima che scada il
periodo di comporto.
Questa
aspettativa non può, tuttavia, essere richiesta dal
lavoratore ultrasessantenne che abbia già maturato il diritto alla pensione di
vecchiaia e, in ogni caso, non può durare oltre la data in cui l’interessato ultresessantenne abbia maturato tali requisiti.
A/ 19 Assegnazione a mansioni
superiori
QUADRI
DIRETTIVI. Ricordiamo, in primo
luogo, che esiste piena fungibilità di mansioni verso il basso, rispettivamente
fra il 1° e il 2° livello retributivo e fra il 3° e il 4° livello retributivo.
La
fungibilità verso l’alto corrisponde, invece, all’adibizione
del lavoratore a mansioni superiori, che può avvenire o a copertura di un posto
vacante o in sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto: essa presuppone, quindi, il riconoscimento di una
differenza di retribuzione corrispondente ai compiti di livello superiore
effettivamente svolti.
L’adibizione a mansioni superiori, svolta con continuità e prevalenza,
nel senso di copertura di un posto vacante, è contemplata dal 2° c. dell’art. 67 del C.C.N.L., che stabilisce in 5 mesi il periodo che dà diritto
all’inquadramento nella categoria e/o nel livello retributivo che compete alle
mansioni svolte.
L’adibizione a mansioni superiori, nel senso di sostituzione
di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto è contemplata
invece dal 3° c. dello stesso art. 67 che, limitatamente ai quadri di 1° che
sostituiscono quelli di 2°, prevede in chiaro l’acquisizione in via definitiva
dell’inquadramento superiore solo se il lavoratore sostituito non riprende il
servizio, e comunque non prima di 6 mesi dall’inizio
della sostituzione.
L’articolo
non parla, invece, della sostituzione dei quadri di 3°
e 4°.
Quindi,
mentre per l’adibizione a mansioni superiori vale
naturalmente il 2° c. (ovvero i 5 mesi di prova), per la sostituzione in senso
stretto di un quadro direttivo di 3° o di 4° livello, assente con diritto alla
conservazione del posto e che cessi il rapporto di lavoro, il diritto
all’inquadramento superiore matura solo quando siano decorsi 5 mesi dalla data
di cessazione del sostituito: questa ipotesi, di certo
penalizzante, finisce così per coincidere con quella di adibizione
a mansioni superiori di cui al 2° c. dell’art. 67.
AREE
PROFESSIONALI. Anche l’art. 75 del
C.C.N.L. contiene il principio (qui espresso in chiaro, in
quanto viene esclusa la riduzione dello stipendio) della piena
fungibilità verso il basso fra tutte le attività dell’area professionale di
appartenenza.
La
fungibilità verso l’alto, cioè l’adibizione
del lavoratore a mansioni superiori, che la norma limiterebbe (in via di
principio) alla medesima area professionale, scatta quando il lavoratore è chiamato a svolgere compiti propri
di livelli retributivi superiori e non può avvenire in regime di neutralità
retributiva.
Pertanto,
il 5° e 6° c. dell’art. 75 stabiliscono rispettivamente che nel caso di adibizione temporanea (5°
c.) ad attività proprie di un livello superiore compete la relativa differenza
retributiva, mentre nel caso di attribuzione stabile (6° c.) va riconosciuto il livello superiore,
purché l’attività venga svolta con continuità e prevalenza, e cioè 3 ore al
giorno (anche non consecutive nella giornata) e per un periodo di almeno 10
giorni mensili (anche non consecutivi nel mese).
In
caso di svolgimento di attività proprie di un livello
superiore, la differenza retributiva va, quindi, erogata sempre e comunque.
Il
diritto all’inquadramento nel livello superiore in caso di sostituzioni viene poi regolamentato dall’art. 83: esso dispone che il
lavoratore che ne abbia sostituito un altro di livello retributivo superiore,
anche se appartenente ad altra area professionale, abbia diritto - dopo 3 mesi
di servizio, comunque distribuiti nel corso di un semestre e sempre che vi
siano almeno 30 gg. lavorativi continuativi di servizio - al livello
retributivo corrispondente ai compiti effettivamente svolti.
Quando
si è invece sostituito un lavoratore assente con diritto alla conservazione del
posto di lavoro, il livello retributivo superiore viene
acquisito solo dopo che il rapporto di lavoro dell’assente è cessato e comunque
non prima di 6 mesi dall’inizio della sostituzione.
Il
diritto alla retribuzione superiore matura però anche quando siano decorsi 9
mesi dall’inizio della sostituzione, anche se il rapporto di lavoro
dell’assente non è cessato: in questo caso, sono esclusi i passaggi dal 1° al
2° livello della IIª area professionale e quelli nell’ambito della IIIª area professionale.
In
ogni caso, per tutto il periodo della sostituzione, e cioè
fino all’attribuzione del livello o fino al rientro dell’assente, al lavoratore
che opera la sostituzione deve essere riconosciuto l’assegno contrattuale
inerente al livello superiore corrispondente ai compiti effettivamente svolti,
oppure la differenza di retribuzione prevista dall’art. 84 in caso di
inquadramento.
È quella differenza di trattamento economico, non
riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi, conservata, ai
sensi dell’art. 66 del vigente C.C.N.L., dai funzionari che, con l’introduzione dell’ultimo
Contratto, sono stati inquadrati nel 3° e 4° livello retributivo dei quadri
direttivi.
Con
la stessa espressione vengono indicate anche le somme
(per lo più soggette a riassorbimento in presenza di successivi incrementi
retributivi) che l’azienda può erogare, a vario titolo, in favore dei
lavoratori.
Quando ci si assenta dal servizio, per qualunque
motivo, occorre darne tempestiva comunicazione all’azienda.
Infatti,
come ricorda l’art. 30 del C.C.N.L.,
le assenze debbono essere sempre giustificate, e dunque motivate. Ciò rientra
tra i doveri del Personale.
A/ 22 Assenza massima per malattia,
ovvero periodo di comporto
In
caso di assenza per malattia o infortunio, il
lavoratore stabile (quello cioè
che ha superato il periodo di prova) ha diritto alla
conservazione del posto di lavoro e al riconoscimento dell’intero trattamento
economico, purché l’assenza non si protragga oltre determinati limiti,
contrattualmente fissati, che variano in base all’anzianità di servizio.
È
il cosiddetto periodo di comporto per malattia, ovvero il tempo massimo
consentito al lavoratore per non perdere il posto di lavoro e la connessa
retribuzione.
Di comporto si occupa
l’art. 49 del Contratto, che ne chiarisce anche le diverse modalità
di calcolo, a seconda che si tratti di comporto “secco” o di comporto “per
sommatoria”.
Chiariamo,
innanzitutto, che si parla di comporto “secco” quando si è in presenza di un’unica malattia, per cui il calcolo delle
assenze va riferito allo stesso episodio morboso.
Si
parla, invece, di comporto “per sommatoria” quando si devono conteggiare
assenze motivate e originate da diverse malattie.
In ogni
caso, per sapere quanti sono i giorni di
comporto spettanti, occorre sempre sommare le assenze per malattia, infortunio
o per cure termali verificatesi nei 48 mesi precedenti l’inizio dell’ultima
malattia in atto.
Non basta, quindi,
rientrare in servizio per alcuni giorni per fare scattare, ex novo, tutto il
periodo di comporto, giacché devono essere sempre conteggiate le assenze
effettuate nei 48 mesi precedenti l’inizio dell’ultima malattia (per un esempio
di calcolo si veda, ad esempio, “La Voce dei Bancari” n. 8/2001).
Bisogna, inoltre,
tenere presente che, ai fini del calcolo del periodo di comporto, non vengono computate le assenze effettuate dal lavoratore per
il tempo strettamente necessario a sottoporsi al trattamento di dialisi.
Nello specchietto che
segue si riportano i periodi massimi spettanti a ciascun lavoratore:
CALCOLO DEL
PERIODO DI COMPORTO IN PRESENZA DI NORMALI MALATTIE
ANZIANITÀ DI SERVIZIO
|
PERIODO DI COMPORTO SECCO |
|
PERIODO DI COMPORTO PER SOMMATORIA |
|
a) fino a 5 anni |
6 mesi |
8 mesi |
|
b) da oltre 5annio e fino a 10 anni |
8 mesi |
10 mesi |
|
c) da oltre 10 anni e fino a 15 anni |
12 mesi |
14 mesi |
|
d) da oltre 15 anni e fino a 20 anni |
15 mesi |
18 mesi |
|
e) oltre i 20
anni |
18 mesi |
22 mesi |
|
f) quadri direttivi di 3° e 4° livello
con anzianità superiore a 25 anni |
22 mesi |
24 mesi |
I
suddetti periodi vengono aumentati del 50% in caso di
TBC (per ricovero in sanatorio o per accertate necessità di cura) o di malattie
oncologiche, con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 24 mesi complessivi, che
salgono a 30 solo per i quadri direttivi appartenenti al 3° e 4° livello.
Si veda, in
proposito, il sinottico che segue:
CALCOLO DEL PERIODO DI COMPORTO IN PRESENZA DI TBC O MALATTIE
ONCOLOGICHE
ANZIANITÀ DI SERVIZIO
|
PERIODO DI COMPORTO SECCO |
|
PERIODO DI COMPORTO PER SOMMATORIA |
|
a) fino a 5 anni |
12 mesi |
12 mesi |
|
b) da oltre 5 anni e fino a 10 anni |
12 mesi |
15 mesi |
|
c) da oltre 10 anni e fino a 15 anni |
18 mesi |
21 mesi |
|
d) da oltre 15 anni e fino a 20 anni |
22,5 mesi |
24 mesi |
|
e) oltre i 20
anni |
24 mesi |
24 mesi |
|
f) quadri direttivi di 3° e 4° livello con
anzianità superiore a 25 anni |
30 mesi |
30 mesi |
Ricordiamo,
infine, che il lavoratore può chiedere un periodo di aspettativa
retribuita della durata massima di 4 mesi nel caso in cui, approssimandosi la
scadenza del periodo di comporto, non sia ancora guarito. Si veda, in
proposito, la lettera A/18 del presente dizionario.
A proposito di malattia, ricordiamo che:
1.
L’azienda deve essere informata subito, per le vie brevi, dell’inizio
della malattia, mentre il certificato medico deve essere recapitato entro 48
ore dal relativo rilascio.
2.
Le fasce orarie da rispettare per il controllo domiciliare (che può
essere effettuato anche di sabato e di domenica) sono
le seguenti: nel mattino dalle 10,00 alle 12,00 e nel pomeriggio dalle 17,00
alle 19,00.
3.
L’assenza alla visita di controllo deve essere sempre giustificata dalla
necessità di effettuare altre visite mediche nelle
predette fasce orarie oppure dalla indifferibile necessità di trovarsi in altro
luogo per evitare gravi problemi personali o di famiglia.
A/ 23 - Astensione obbligatoria
dal lavoro: congedi di maternità e/o
paternità
In
occasione della nascita di un figlio spetta alla madre
lavoratrice e, solo in casi particolari, al padre, un periodo di
astensione obbligatoria dal lavoro.
L’astensione
per maternità è pari a 5 mesi in tutto. Prima della L.
53/2000 la madre doveva andare in astensione obbligatoria 2
mesi prima e 3 mesi dopo il parto. Oggi (se vuole e sta bene, e sempre
che non svolga un lavoro pesante) può lavorare anche fino ad un
mese prima della nascita del figlio, certificando, tuttavia, già nel
corso del 7°mese (quando chiederà la visita sanitaria ad un ginecologo del
S.S.N. o allo specialista con esso convenzionato), il suo buono stato di
salute. In tal modo, può conservare il mese di astensione
dal lavoro per quando il bambino sarà nato.
In
caso di parto prematuro, la lavoratrice fruirà comunque
dei suoi 5 mesi di astensione obbligatoria, giacché è possibile recuperare il
periodo pre-partum non fruito anche dopo la nascita
del bambino.
Prima
dell’inizio del periodo di astensione obbligatoria, la
lavoratrice deve far pervenire, sia all’I.N.P.S. che al datore di lavoro, un
certificato medico da cui risulti la data presunta del parto e il mese di
gestazione in cui si trova al momento della visita.
La
certificazione medica attestante la data dell’avvenuto parto dovrà poi essere
prodotta, entro 15 giorni dallo stesso, ancora ad entrambi i referenti. Quando
si è in presenza di parto prematuro, il certificato
può essere prodotto entro 30 giorni.
Il
congedo di paternità è pari a 3 mesi in tutto. Può essere utilizzato dal padre lavoratore dipendente solo
se la madre muore o è gravemente inferma, oppure in caso di abbandono del figlio da parte della madre o in
caso di affidamento esclusivo al padre.
Il
padre che intende avvalersi di tale diritto deve
presentare al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni previste.
In caso di abbandono, egli deve dichiarare tale status
mediante un’autocertificazione.
** *
Durante
il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro
l’INPS paga solo l’80% dello stipendio, mentre (ed è il caso del settore
credito) il restante 20% può essere pagato direttamente dal datore di lavoro.
Durante
i periodi di astensione obbligatoria, l’anzianità di
servizio matura ai fini degli scatti di anzianità, degli automatismi, della
tredicesima mensilità, del premio di rendimento, delle ferie e del premio di
produttività.
A/ 24 Astensioni per i figli
portatori di handicap
La
legge 388 del 23 dicembre 2000 ha integrato la legge 53 dell’8
marzo 2000 (vedasi art. 4-bis), introducendo importanti novità per i genitori,
anche adottivi, di figli portatori di handicap.
Infatti,
dal 1° gennaio 2001 essi o, in caso di loro decesso, i fratelli o le sorelle
conviventi di soggetti con handicap grave - certificato ai sensi dell’art. 3
comma 3 della L. 104/92 e accertato da almeno 5 anni,
secondo quanto previsto dal 1° comma dell’art. 4 della stessa legge 104 -, e comunque non ricoverati a tempo pieno, possono usufruire,
alternativamente, di congedi straordinari della durata massima di complessiva
di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Se il
figlio è minorenne, il beneficio potrà essere richiesto anche se l’altro
genitore non lavora.
Di
contro, se il figlio è maggiorenne e l’altro genitore non lavora, non è
possibile ottenere il beneficio in questione a meno che non sia
dimostrata l’impossibilità, da parte del genitore che non lavora, di prestare
assistenza al figlio convivente.
Inoltre,
se il genitore che fa richiesta del congedo non risulta essere convivente con
il figlio maggiorenne handicappato, occorre dimostrare che l’assistenza viene prestata in maniera continuativa ed esclusiva dal
richiedente stesso.
Si
tenga anche presente che quando il congedo è richiesto dai fratelli o dalle
sorelle (in caso di morte dei genitori), essi devono sempre risultare
conviventi con il soggetto handicappato, sia che esso sia minorenne sia che
esso sia maggiorenne.
Durante
il periodo di congedo, peraltro coperto da contribuzione figurativa, il
richiedente ha diritto a percepire una indennità
corrispondente all’ultima retribuzione.
Indennità
e contribuzione spettano fino ad un importo massimo complessivo di 70/milioni
delle vecchie lire (ovvero 36.000 euro circa), per il congedo di durata
annuale.
È estremamente importante sapere che durante il periodo di
congedo fruito ai sensi dell’art. 4-bis della L.
53/00 i genitori non possono usufruire dei benefici di cui all’art. 33 della
legge n. 104/92 che, lo ricordiamo, prevede (rispettivamente ai commi 1, 2
e 3) quanto segue:
a)
prolungamento fino all’età di tre anni del periodo di astensione
facoltativa dal lavoro di cui all’art. 7 della L.
1204/71;
b)
due ore di permesso giornaliero retribuito, in alternativa
al beneficio di cui al punto a), fino al compimento del 3° anno di vita del
bambino;
c)
tre giorni di permesso mensile, coperti da contribuzione figurativa, dal
compimento del terzo anno di vita del bambino handicappato e sino al
diciottesimo anno di età, fruibili in modo
continuativo o frazionato, a condizione che il figlio non risulti ricoverato a
tempo pieno.
[N.B.
- Relativamente al beneficio di cui al punto a),
occorre precisare che la L. 53/00 ha esteso fino agli
8 anni di età del bambino la possibilità di usufruire dell’astensione
facoltativa (6 mesi per ciascun genitore, con un totale di 10 o 11 mesi per la
coppia dei genitori). Il prolungamento di cui alla L.
104/92 va, quindi, inteso salvaguardando comunque tale
diritto. Padre e/o madre di figli portatori di handicap possono
cioè decidere di posticipare, in tutto o in parte, l’astensione facoltativa
prevista dalla L. 104/71 al periodo di età compreso
tra i 3 egli 8 anni di vita del bambino.].
Ricordiamo,
infine, che la L. 104/92, a seguito di una modifica
introdotta dall’art. 20 della L. 53/00, prevede che,
in caso di soggetti maggiorenni handicappati, i tre giorni di permesso mensile,
fruibili in modo continuativo o frazionato e coperti
da contribuzione figurativa, possano essere usufruiti dai genitori o dai
familiari entro il terzo grado anche se il portatore di handicap (non
ricoverato a tempo pieno) non è convivente, a condizione che l’assistenza
risulti continua ed esclusiva.
In
caso di cessazione del rapporto di lavoro, per una qualunque della
cause previste dall’art. 61 del C.C.N.L.,
l’azienda rilascia al lavoratore un certificato contenente l’indicazione del
tempo durante il quale egli ha svolto la propria attività presso di essa,
dell’inquadramento e delle mansioni prestate.
A/26 - Attrezzature per il
telelavoratore
Il telelavoratore svolge un tipo di lavoro che richiede particolari
modalità di esecuzione.
In
genere, egli si avvale di strumenti informatici e/o telematici
e presta la propria attività in fasce orarie stabilite d’intesa con l’azienda,
durante le quali ha l’obbligo di essere reperibile.
L’azienda
ha a sua volta l’obbligo di fornire al telelavoratore
tutta l’attrezzatura necessaria e di mantenerla in piena efficienza,
rispettando anche le norme previste in materia di sicurezza dal decreto
legislativo n. 626/94.
Il
datore di lavoro può inoltre effettuare, previo preavviso,
dei controlli nei locali in cui il telelavoratore ha
posto il suo domicilio.
Appartiene
al personale “ausiliario” quello inquadrato nella 1ªarea professionale.
Della
particolare disciplina dell’orario di lavoro degli ausiliari, relativamente alle mansioni di vigilanza e custodia (e alle
connesse possibilità di sostituzione affidate a personale appartenente alla 2ª
area professionale), parleremo alla voce specifica. Il riferimento è all’art.
96 del vigente Contratto.
L’art.
54 del Contratto vigente contiene specifiche previsioni normative circa gli
obblighi di formazione cui è tenuta l’azienda nei confronti del personale a
tempo indeterminato.
In
particolare, vengono fissati due pacchetti formativi,
il primo dei quali prevede 24 ore annuali retribuite e può essere svolto,
durante il normale orario di lavoro, pure in autoformazione,
con l’ausilio di adeguata strumentazione anche informatica.
L’altro
pacchetto consiste in 26 ore annuali, di cui 8 retribuite da svolgersi in
orario di lavoro e 18 non retribuite da svolgersi fuori dal
normale orario di lavoro.
L’art. 97 del
vigente C.C.N.L. prevede il mantenimento, in materia di automatismi,
di quanto previsto nei precedenti contratti del 19/12/94, rispettivamente agli artt. 117/121 ABI e 10, 12 e 14 ACRI. Continuano altresì a
trovare applicazione anche le eventuali previsioni aziendali a suo tempo
opzionate.
A/30 - Azioni positive
Le azioni positive sono uno strumento previsto dalla legge n. 125 del
’91 (modificata dal D. lgs. n.
196 del 23/5/2000) per superare tutte quelle condizioni (culturali,
organizzative, strutturali) che sono fonte di discriminazione, diretta o indiretta,
specie nel mondo del lavoro, tra uomini e donne. 
In
particolare, le azioni positive sono finalizzate a:
1)
eliminare le disparità
di fatto di cui le donne sono oggetto in tutti i campi
(formazione scolastica e professionale, accesso nel mondo del lavoro, attività
lavorativa e progressione di carriera, periodi di mobilità);
2)
favorire la
diversificazione delle scelte professionali delle donne;
3)
superare le condizioni, di organizzazione e di distribuzione del lavoro, che
provocano effetti diversi a seconda del sesso;
4)
promuovere l’inserimento
delle donne in tutti quei settori in cui esse risultano
ancora sottorappresentate;
5)
favorire l’equilibrio tra
responsabilità familiari e professionali (attraverso una migliore articolazione
dei modi e dei tempi del lavoro)
ed una più equa ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.
L’art. 12 del
vigente C.C.N.L., dedicato
alle “Pari opportunità”, richiama, in particolare, l’obiettivo (ancora lontano
da raggiungere) della piena valorizzazione delle risorse del lavoro femminile
nel settore del credito.
Il rapporto
biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, previsto per le
aziende pubbliche e private con oltre cento dipendenti dall’art. 9 della stessa
L. 125/91, dovrebbe, quindi, rappresentare uno
strumento concreto ed efficacissimo (se ben analizzato e meditato) di confronto
tra sindacato e azienda per la messa a punto di interventi
mirati alla rimozione delle perduranti disparità uomo/donna.
La
Banca dati di cui parla l’art. 8 del Contratto
si riferisce all’ampio data base posto a disposizione dell’Osservatorio
Nazionale per consentirne l’efficace funzionamento.
La Banca dati in argomento è gestita operativamente
dall’ABI, ma vi possono accedere tutti i componenti
dell’Osservatorio designati a tal fine.
Essa
raccoglie tutti i dati utili per l’esame degli argomenti che formano oggetto di
studio da parte dell’Osservatorio, supportandone così indagini e riflessioni.
Ricordiamo che l’Osservatorio
Nazionale, secondo quanto statuito nel citato art. 8, è l’organismo - di cui
fanno parte due rappresentanti di ogni Organizzazione
sindacale stipulante ed altrettanti dell’ABI - al quale è affidato il compito
di studiare, approfondire e valutare le ricadute lavorative di
problematiche connesse a svariate questioni, tra cui, esemplificativamente:
la dinamica dei modelli organizzativi, produttivi e
del costo del lavoro;
la ristrutturazione e la situazione occupazionale del
settore creditizio;
la formazione e la riqualificazione professionale;
le condizioni igienico-ambientali
dei luoghi di lavoro;
le pari opportunità per il personale femminile;
lo sviluppo delle tecnologie;
l’assetto previdenziale del settore, ecc.
La “banca delle ore” rappresenta uno strumento di flessibilità,
introdotto con il vigente Contratto, che consente - per i dipendenti delle
prime tre aree professionali - una diversa regolamentazione
delle prestazioni aggiuntive e del normale orario di lavoro.
In essa
affluiscono infatti:
a) le prime 50 ore di
lavoro straordinario non pagate al lavoratore, che egli potrà, per l’appunto,
recuperare attraverso il meccanismo della “banca delle ore”;
b) le 23 ore annuali
corrispondenti alla complessiva riduzione dell’orario di lavoro cui rinunzia il
lavoratore che opta per l’orario pieno di 37,30 ore
settimanali, anziché per le possibili 37 ore settimanali. In questo caso, la
“banca ore” utilizzabile per lo straordinario si riduce a 27 ore (cioè 50 meno 23 = 27).
Ma procediamo con ordine.
LAVORO STRAORDINARIO
Le
prestazioni di lavoro rese al di fuori del normale
orario di lavoro devono essere così regolate:
le prime 50 ore costituiscono
uno strumento di flessibilità e quindi non vanno considerate come lavoro
straordinario. Danno però diritto al recupero obbligatorio in “banca delle
ore”;
le ore oltre le 50 e sino a 100
possono confluire in “banca delle ore” oppure essere remunerate. In
questo caso è il lavoratore a decidere cosa fare;
da 101 a 150 ore la remunerazione
del lavoro straordinario diventa obbligatoria.
Il
lavoro straordinario, considerato come tale, non può quindi superare il limite
massimo di 100 ore per anno solare.
Le
ore riversate in “banca delle ore” devono essere recuperate con le seguenti modalità:
nei primi 4 mesi dal loro
espletamento previo accordo con l’Azienda;
dopo tale termine basta
una comunicazione all’Azienda, rispettando però i seguenti termini di
preavviso:
* 1 giorno se si richiede il recupero di alcune ore;
* 5 giorni se chiede il recupero di 1 o 2
giorni;
* 10 giorni se si chiede il recupero di 3 o più giorni.
Occorre
ricordare che il recupero delle ore confluite in “banca delle ore” va in
ogni caso effettuato entro il 10° mese dall’espletamento delle prestazioni di
lavoro aggiuntivo, a rischio della perdita del diritto stesso.
Qualora
il lavoratore - assentatosi lungamente a causa di una malattia, di un
infortunio, oppure per maternità o per il servizio militare - non abbia potuto
recuperare le ore confluite nella “banca delle ore” entro i suddetti termini,
egli potrà scegliere tra la fruizione del recupero al
rientro in servizio, entro un congruo lasso di tempo da concordare con
l’Azienda, oppure potrà chiedere la corresponsione del relativo compenso per
lavoro straordinario.
Il
compenso viene anche riconosciuto nei casi di cessazione del rapporto di lavoro
quando vi siano prestazioni aggiuntive non recuperate.
Ricorda:
il lavoratore può periodicamente verificare il numero
delle ore di lavoro aggiuntivo prestato;
lo straordinario deve essere di volta in volta
autorizzato dall’Azienda e registrato nei modi prescritti dalla legge;
eventuali reclami in ordine allo straordinario
prestato possono essere presentati dal lavoratore entro 12 mesi dalla data in
cui avrebbe dovuto essere effettuata l’erogazione del relativo compenso;
le R.S.A. sindacali possono
prendere visione delle registrazioni relative al lavoro aggiuntivo;
l’Azienda deve comunicare alle Organizzazioni
sindacali dei lavoratori il numero complessivo delle ore di straordinario
effettuate in ogni singolo ufficio, servizio o dipendenza, specificando il
numero dei lavoratori che le hanno prestate.
ORARIO DI LAVORO
Il
normale orario di lavoro settimanale è fissato in 37 ore e 30 minuti.
A
partire dal 1° gennaio del 2000 i lavoratori possono però optare,
all’inizio di ogni anno e per tutta la durata dell’anno stesso, per una
riduzione di 30 minuti di detto orario, da utilizzare in un unico giorno della
settimana, oppure in due volte, in ragione di 15 minuti al giorno.
Se
decidono di mantenere l’orario di lavoro pieno, la mezz’ora di lavoro in meno a
settimana a cui hanno rinunziato - per un totale di 23 ore complessive in
un anno - viene riversata, all’inizio di ogni
anno, nella “banca delle ore”, riducendone il monte ore complessivo (pari a 50
ore) a 27 ore residue.
Le
23 ore disponibili confluenti in “banca delle ore” possono essere utilizzate
già da gennaio e comunque devono essere fruite entro
il 31 ottobre.
Bisogna
ricordare ancora che i recuperi entro il 30 aprile devono essere
concordati con l’Azienda, mentre per i recuperi richiesti dal 1° maggio al 31
ottobre è sufficiente che il lavoratore dia il preavviso all’Azienda.
È
uno di quei servizi per i quali l’azienda ha la facoltà di adottare una
particolare articolazione di orario, secondo quanto
previsto dall’art. 87 del C.C.N.L. intitolato “Turni”.
È infatti prevista una distribuzione d’orario che va dal
lunedì al sabato, fra le ore 6,00 e le ore 22,00.
Il
lavoro domenicale e quello notturno possono essere eventualmente effettuati solo da un limitato numero di addetti,
strettamente necessari allo svolgimento delle attività di presidio stabile.
Anche la
banca telematica rientra tra i servizi per i quali l’azienda ha può adottare
gli orari di cui al citato art. 87.
In
particolare, la banca telematica rientra tra le attività di presidio di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati
all’utenza, e cioè i Bancomat, i Pos, gli sportelli
automatici e, per l’appunto, la banca telematica.
Per la gestione della banca telematica è prevista la distribuzione nell’intero arco settimanale per 24 ore giornaliere.
L’art. 31 del C.C.N.L., intitolato “Servizio di cassa e gestione di valori”,
contiene uno specifico richiamo al problema delle banconote false.
In
esso si sottolinea il fatto che il personale di cassa
«(…) non risponde di eventuali banconote false la cui contraffazione risulti
tale da potersi accertare solo attraverso particolari apparecchiature o mezzi
di riconoscimento che l’azienda non abbia messo a disposizione
dell’interessato».
Ne
consegue che, in assenza di tali strumenti di verifica, l’interessato non può
rispondere di ciò che può essere tecnicamente accertato solo in sede di
controllo da parte della Banca d’Italia o della Banca Centrale
Europea.
Le
borse di studio, secondo quanto previsto dall’art. 60 del C.C.N.L., vengono
corrisposte ai figli o alle persone equiparate - a
carico dei lavoratori (o anche del coniuge del dipendente, purché non
beneficino di analoghe provvidenze), secondo il criterio che individua i
titolari del diritto agli assegni familiari -, che si trovino nelle seguenti
condizioni:
studenti iscritti e frequentanti scuole di istruzione
secondaria di primo e secondo grado e di qualificazione professionale (statali,
pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli
legali), a condizione che abbiano superato l’anno scolastico di riferimento;
studenti iscritti a studi universitari presso facoltà
legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree valide ad ogni
effetto di legge (ivi comprese le cosiddette lauree brevi e quelle
specialistiche di cui al D.M. n. 509/99), purché abbiano superato alla fine
della sessione d’esami dell’anno accademico di
riferimento tutti gli esami previsti dal piano di studi della facoltà meno due.
La
misura delle provvidenze erogate - che non possono ovviamente essere
corrisposte per un numero di anni superiore alla
durata del corso legale degli studi - è pari a:
a)
Euro 74,89 per gli studenti di scuola secondaria di
I° grado;
b) Euro
105,87 per gli studenti di scuola secondaria di II°grado, cui si aggiungono ulteriori Euro 51,65 se gli studenti - per mancanza di
scuola del tipo prescelto nel luogo di residenza della famiglia - frequentano
corsi di studio in località diversa;
c) Euro
216,91 per gli studenti universitari, cui si aggiungono ulteriori
Euro 77,47 per le analoghe ragioni di cui al punto b).
Le
borse di studio sono incompatibili con altre analoghe provvidenze o eventuali
forme di concorsi di spesa.
L’erogazione
in favore degli studenti di scuola secondaria avviene ogni anno entro il mese di ottobre dell’anno in cui termina l’anno scolastico di
riferimento, mentre agli studenti universitari le somme vengono corrisposte
entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello accademico di riferimento.
N.B. - Gli studenti iscritti al I° anno di università ricevono, entro il mese di dicembre
dell’anno di iscrizione, un importo pari a Euro 116,20, che verrà poi decurtato
dalla somma prevista al superiore punto c), qualora si verifichino le
condizioni che determinano l’erogazione della stessa.
I buoni pasto spettano a tutti i lavoratori - ad eccezione di quelli appartenenti alla categoria dei quadri direttivi di 3° e 4° livello - per ogni giornata in cui effettuano l’intervallo di cui all’art. 89 del C.C.N.L., e cioè la pausa per la colazione, pari generalmente ad 1 ora, che per lo più si tiene fra le ore 13.25 e le ore 14.45.
I buoni competono anche ai turnisti che effettuano la pausa.
Non spettano invece al personale in missione che fruisce del trattamento di diaria, ovvero del rimborso delle spese per l’effettiva consumazione del pasto.
C/1 CAPOGRUPPO
Il termine “capogruppo” -
ovvero azienda che detiene le partecipazioni di maggioranza in altre società -
ricorre nel Contratto agli articoli 17 e 18, laddove cioè
si parla delle procedure da attivare (ricorso alla L.
223/91) in presenza di tensioni occupazionali e dei successivi incontri tra
azienda e sindacato.
Gli incontri - richiesti dagli organismi sindacali, dopo avere ricevuto
comunicazione delle motivazioni e degli obiettivi riguardanti le misure che
l’azienda intende adottare - possono avvenire a livello della Capogruppo
direttamente o in seconda battuta, a seconda dei casi.
C/2 CASSA
Gli obblighi e i diritti del
personale che svolge il servizio di cassa sono indicati
agli articoli 31, 32 e 41 del C.C.N.L.
L’allegato 5 indica inoltre le misure mensili ed i criteri relativi
all’indennità di rischio che ad esso compete.
In generale, rammentiamo che il personale di cassa risponde individualmente del
suo operato, ma non può comunque essere ritenuto
responsabile dell’accettazione di quelle banconote false la cui contraffazione
può essere rilevata solo mediante particolari apparecchiature o altri mezzi di
riconoscimento che l’azienda non ha posto a sua disposizione (si veda in
proposito anche la lettera B/5 del nostro dizionarietto).
In particolare, il personale di cassa deve:
a) garantire la consegna delle chiavi per l’estrazione dei valori all’apertura
dello sportello;
b) denunziare, non oltre la presentazione della situazione giornaliera, sia le
eccedenze che le deficienze che si siano verificate nella gestione dei valori
ad esso affidati;
c) rimborsare, nei termini stabiliti dall’azienda, le deficienze di cassa
(l’azienda, comunque, dopo avere sentito l’interessato, valuta i singoli casi,
tenendo conto anche dell’entità degli ammanchi).
Quanto all’indennità di rischio - che ovviamente cessa quando non vengono più
svolte le funzioni che la giustificano -, ricordiamo che essa non spetta solo
quando il dipendente che svolge attività di cassa si assenti dal servizio per
oltre un mese per motivi non riconducibili né a ferie né a malattia.
L’indennità di rischio spetta anche nel caso di sostituzione di dipendenti che
svolgono attività di cassa: in questo caso, l’indennità - ovviamente dovuta
solo per il periodo di adibizione
a tali mansioni - va commisurata a quella prevista per il lavoratore
sostituito.
***
Al personale necessario per l’estrazione
di valori l’azienda può richiedere la reperibilità
e l’intervento, con normative distinte per il personale appartenente
alle tre aree professionali e al 1° e 2° livello dei quadri direttivi da un
lato, e per i quadri di 3° e 4° livello dall’altro.
Gli interessati appartenenti al primo raggruppamento potranno assentarsi dalla
residenza solo dopo averne dato comunicazione alla direzione, dando indicazioni
sulla loro reperibilità e comunque obbligandosi ad
effettuare gli interventi richiesti.
Per essi la remunerazione della reperibilità è
indipendente dall’effettuazione di eventuali interventi ed è quindi comunque
dovuta. Se poi venisse richiesto l’intervento, esso
comporterebbe un ulteriore specifico compenso, che non dà luogo a compenso per
lavoro straordinario solo nel caso dei quadri di 1° e 2° livello.
Ricordiamo, per inciso, che - nel caso di personale appartenente ai primi due
livelli dei quadri direttivi e/o alle tre aree professionali - i servizi per i
quali l’azienda può richiedere la reperibilità sono molto più ampi, ed eccedono
quelli indicati, a titolo esemplificativo, al 1° comma dell’art. 32 del C.C.N.L., cioè: estrazione valori,
sistemi di sicurezza, impianti tecnologici, servizi automatizzati all’utenza.
Anche per i quadri di 3° e 4° livello, la cui presenza
è necessaria per l’estrazione dei valori, è prevista la reperibilità, che non
comporta però alcuna remunerazione.
Essi possono prescindere dall’obbligo di preventiva segnalazione all’azienda
del loro allontanamento dalla residenza indicata e della loro reperibilità solo
in caso di urgenti necessità, motivando comunque, non
appena possibile, la loro assenza.
L’intervento è consentito per fronteggiare emergenze presso i centri
elettronici e i presidi di sicurezza, ed in questo caso è previsto il relativo
compenso.
C/3 CENTRALINISTI
Secondo l’art. 95 del Contratto a ciascun
addetto ai centralini telefonici spetta, nel corso della
giornata, una pausa di mezz’ora, che può essere divisa anche in due
periodi.
La pausa non può tuttavia determinare alcuna interruzione
di servizio, sia quando i centralinisti siano più di uno, potendosi così
alternare nella fruizione della pausa, sia quando l’operatore è unico: in
questo caso la pausa è ammessa solo se è possibile che esso sia momentaneamente
sostituito nelle mansioni.
C/4 CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Diverse, e di diversa natura, possono
essere - secondo quanto previsto dall’art. 61 del vigente C.C.N.L. - le cause
di cessazione del rapporto di lavoro.
La cessazione può infatti avvenire:
a) quando, in caso di malattia o infortunio, il lavoratore abbia superato il
periodo massimo di conservazione del posto di lavoro, previsto dall’art. 49 del
Contratto (si veda in proposito la lettera A/22 del ns. Dizionario), e
l’eventuale periodo di aspettativa non retribuita richiesto dal lavoratore prima
che scadano i termini di comporto, nonché quando si verifichi un’invalidità
permanente riconosciuta in base alla legge sull’assicurazione per invalidità e
vecchiaia;
b) per raggiunti limiti di età. L’azienda può cioè
risolvere il rapporto di lavoro nei confronti di quei lavoratori
ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che gli stessi
non optino per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi della vigente
normativa di legge in materia;
c) per giustificato motivo, da parte dell’azienda, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 604 del 15 luglio 1966 recante “Norme sui
licenziamenti individuali”. Ricordiamo che secondo questo articolo
"Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da
un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro
ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del
lavoro e al regolare funzionamento di essa";
d) per giusta causa, da parte dell’azienda, ai sensi dell’art. 2119 C.C.;
e) per giusta causa, da parte del lavoratore, ai sensi dell’art. 2119 C.C.
Ai sensi del citato articolo, dunque, sia l’azienda che il lavoratore possono
recedere dal contratto (prima della scadenza del termine, se il contratto è a
tempo determinato, oppure senza preavviso, se il contratto è a tempo
indeterminato) qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione,
anche provvisoria, del rapporto di lavoro;
f) per dimissioni (la fattispecie, di cui tratteremo alla voce specifica, è
regolata dall’art. 63 del C.C.N.L.);
g) per morte.
C/5 CHIAMATA ALLE ARMI
Secondo l’art. 51 del
Contratto, sia la chiamata alle armi per
adempiere agli obblighi di leva che il richiamo alle
armi non interrompono il rapporto di lavoro ma lo sospendono fino alla data di
effettiva ripresa del servizio.
Questi periodi di assenza vengono peraltro computati
sia ai fini degli scatti di anzianità che ai fini della maturazione degli
scaglioni previsti per la determinazione dei trattamenti di ferie, di malattia
e di preavviso.
Il lavoratore deve riprendere servizio entro 30 giorni dal congedo o dall’invio
in licenza illimitata. In caso contrario sarà considerato dimissionario, fatto
salvo il caso di forza maggiore.
Il lavoratore chiamato ad assolvere gli obblighi di leva percepirà, oltre alle
competenze maturate fino al giorno di cessazione del
servizio, una somma pari a due mensilità dell’ultimo trattamento economico
percepito, secondo le misure, diverse a seconda dell’appartenenza alle aree
professionali o ai diversi livelli dei quadri direttivi, indicate nel citato
art. 51.
C/6 CHIAVI
Degli obblighi di consegna
cui sono tenuti i detentori di chiavi per l’estrazione
dei valori all’apertura dello sportello s è già detto alla voce “Cassa” (vedi supra, lettera C/2).
C/7 COLLEGIO ARBITRALE
Del Collegio arbitrale si è
già detto alla lettera A/15 del nostro Dizionario, che trattava di “Arbitrato”
(vedi “La Voce dei Bancari”, n. 4/2003).
Il rimando, lo ricordiamo, è all’art. 9 del C.C.N.L., che tratta appunto della conciliazione delle controversie
individuali di lavoro ed arbitrato.
C/8 COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED
ARBITRATO
Anche di detto organismo si è
già parlato trattando di “Arbitrato” (lettera A/15), oltre che nell’articolo
intitolato “Provvedimenti disciplinari. Genesi della sanzione e procedura
difensiva” pubblicato nel n. 5/2001 de “La Voce dei Bancari”.
In estrema sintesi, ricordiamo, comunque, che la
costituzione, presso la Direzione provinciale del lavoro, del Collegio di
conciliazione ed arbitrato può essere richiesta dal lavoratore a cui sia stata
applicata una sanzione disciplinare nei 20 giorni successivi, direttamente o
tramite associazione sindacale. Il ricorso a tale procedura sospende la
sanzione fino alla pronunzia da parte del Collegio, composto da
un rappresentante di ciascuna delle parti, oltre che da un terzo membro scelto
di comune accordo o, in caso di disaccordo, dall’Ufficio del lavoro.
C/9 COMMESSO
Commessi, capi commessi e
vice capi commessi appartengono - secondo il vigente C.C.N.L. - alla seconda
area professionale, rispettivamente al primo (commessi) e al secondo
(capi e vice capi commessi) livello retributivo.
Si veda in proposito anche la lettera A/16 del nostro Dizionario (“la Voce dei
Bancari”, n. 4/2003) dedicata alle aree professionali.
C/10 COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
Sull’argomento consulta la lettera A/15 del nostro
Dizionario (“la Voce dei Bancari” n. 4/2003).
C/11 COMPENSAZIONE
È quella che - ai sensi
dell’art. 64 del Contratto - si attua tra quanto dovuto al lavoratore e quanto
al medesimo imputabile a titolo di risarcimento danni, in
presenza di fatti che abbiano causato un danno materiale all’azienda e
che abbiano portato alla risoluzione, da parte dell’azienda, del rapporto di
lavoro per giusta causa.
Qualora le parti non pervenissero ad un accordo
diretto sull’ammontare del danno, il conteggio potrà essere effettuato in sede
giudiziale.
C/12 COMPORTO
Il comporto è il periodo
massimo di assenza consentito al lavoratore per non
perdere il posto di lavoro e la connessa retribuzione in caso di malattia.
Ricordiamo che l’argomento è stato già trattato nel n. 5/2003 de “La Voce dei
Bancari”, alla lettera A/22 del nostro Dizionario.
Cogliamo però l’occasione per un importante errata corrige. Infatti, a
causa di un refuso di stampa, nello specchietto relativo al
periodo di comporto in caso di normali malattie risultava erroneamente indicato
come pari ad 8 mesi, anziché ai previsti 18 mesi, il periodo di comporto secco
spettante a chi possiede una anzianità di servizio di oltre 20 anni.
C/13 CONCILIAZIONE
Anche di questo tema si è già
parlato nella più volte richiamata lettera A/15, alla
quale pertanto ancora si rimanda.
C/14 CONGEDO MATRIMONIALE
In occasione del matrimonio,
il lavoratore ha diritto ad un congedo straordinario retribuito di 15 giorni
consecutivi di calendario,
non computabili come ferie.
Il congedo spetta anche nel caso di più matrimoni.
C/15 CONTESTAZIONI
Il vigente C.C.N.L. intitola
con tale termine l’art. 64, laddove si parla del già trattato tema della
“compensazione” in caso di risoluzione per giusta causa da parte dell’azienda
(si veda la lettera C/11).
Al comma 1 dello stesso art. 64 si afferma il principio più generale che, in
ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro,
qualora sorga una contestazione circa la somma spettante al lavoratore o ai
suoi aventi diritto, l’azienda deve immediatamente liquidare la parte non
contestata di tale somma, senza pregiudizio per la parte dei diritti in
contestazione.
* * *
Al termine “contestazione” vogliamo però
ricondurre una fattispecie più ricorrente, ovvero quella legata alle sanzioni
disciplinari e cioè alla loro formale comunicazione
(“contestazione”, appunto, secondo il linguaggio usuale) ai lavoratori interessati.
Come noto, infatti, il datore di lavoro non può
adottare alcun provvedimento disciplinare se non ha prima formalmente
contestato l’addebito al lavoratore e se non lo ha sentito a sua difesa.
Le contestazioni disciplinari devono essere immediate e tempestive, chiare e
non generiche.
L’azienda non può inoltre intimare un nuovo procedimento disciplinare per lo
stesso fatto già contestato e sanzionato. (Si veda in proposito il nostro
“Piccolo vademecum della difesa” contenuto nel n. 5/2001 de “La Voce dei
Bancari” nelle schede da conservare dedicate ai provvedimenti disciplinari).
C/16 CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE
(CIA)
La contrattazione integrativa
aziendale è la contrattazione di secondo livello, specifica per ogni singola
azienda.
I contratti integrativi aziendali, ovvero i cosiddetti C.I.A., hanno durata quadriennale e le loro richieste di rinnovo
devono essere presentate in tempo utile a consentire l’apertura delle
trattative, ovvero due mesi prima della scadenza dei contratti stessi.
Le eventuali iniziative sindacali potranno essere intraprese solo tre mesi dopo
la data di presentazione delle richieste di rinnovo.
Nessuna delle Parti potrà quindi assumere, prima dei tre mesi, alcuna iniziativa unilaterale o procedere ad azioni dirette.
Le richieste dei C.I.A. devono risultare conformi ai
“demandi” stabiliti dal C.C.N.L..
Prima di avviare la contrattazione integrativa, le Parti aziendali dovranno
perciò accertare tale conformità e darne comunicazione all’ABI e alle
Segreterie nazionali dei Sindacati che hanno preso parte alla stipula del
C.C.N.L.
La procedura per l’esperimento di tale fase di verifica potrà durare -
nell’ambito dei citati tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di
rinnovo - un massimo di 30 giorni.
Le materie demandate alla contrattazione integrativa
aziendale sono le seguenti:
- premio aziendale;
- garanzie volte alla sicurezza del lavoro;
- tutela delle condizioni igienico-sanitarie
nell’ambiente di lavoro.
Nei C.I.A. vengono inoltre inserite le eventuali intese
in materia di inquadramenti.

C/17
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Di contratti di lavoro a tempo determinato,
oltre che di contratti di fornitura di lavoro temporaneo, si occupa l’art. 25
del C.C.N.L., il quale
elenca le ipotesi (in aggiunta a quelle di legge) che consentono alle aziende
di fare ricorso a tale tipo di contratti.
Le fattispecie considerate riguardano:
a) l’esecuzione di attività o servizi definiti o
predeterminati nel tempo;
b) gli incrementi di attività legati a sopravvenute esigenze del mercato o
della clientela, oppure
a particolari eventi o decisioni di altri settori, di Enti o di Autorità
pubbliche;
c) l’esecuzione di attività che presentano carattere di eccezionalità rispetto
al normale ciclo produttivo;
d) la sostituzione di lavoratori assenti per ferie, aspettativa o distacco;
e) la sostituzione di lavoratori che svolgono attività formativa oppure operano
temporaneamente al di fuori dell’unità produttiva di appartenenza;
f) il soddisfacimento di esigenze di carattere transitorio mediante inserimento
di figure professionali non esistenti in organico, anche in relazione ad eventi
particolari, come per esempio il lancio di nuovi prodotti o servizi;
g) la sperimentazione della utilità di nuove figure professionali non esistenti
in organico.
L’art. 25 fissa anche le quote di personale che, per le suddette ipotesi, può
essere utilizzato con contratti a termine: per l’esattezza, i lavoratori con
contratto a tempo
determinato e quelli con contratti di
fornitura di lavoro temporaneo non possono rispettivamente superare il 10% ed
il 5% del personale a tempo indeterminato in essere al 31 dicembre dell’anno
precedente.
(Nel caso delle Banche di Credito Cooperativo e delle Casse Rurali ed
artigiane la percentuale dei contratti a termine - giusta quanto previsto
dall’art. 31 del C.C.N.L. del 7/12/2000 - sale al 20% del personale con
contratto a tempo indeterminato).
A tutti i prestatori di lavoro temporaneo è riconosciuto il pieno esercizio dei
diritti sindacali.
Sindacato e azienda definiscono, inoltre, i criteri e le modalità
per determinare e corrispondere ai lavoratori temporanei le erogazioni connesse
ai risultati conseguiti nella realizzazione di specifici programmi collegati
all’andamento economico dell’azienda (premio aziendale).
* * *
Ricorda: L’articolo‘Orizzonte Lavoro’, pubblicato sul n. 9/2001 de “La Voce dei Bancari”,
conteneva una panoramica sui contratti tipici del lavoro dipendente, ovvero i
contratti (part time o full time) a tempo
indeterminato e a tempo determinato, i contratti a tempo parziale (part time), quelli di formazione e lavoro e, infine, quelli
di apprendistato.
C/18 CONTRATTO A
TEMPO PARZIALE
L’art. 26 del C.C.N.L. sviluppa, in maniera ampia ed
articolata, tutti gli aspetti connessi al contratto di lavoro a tempo parziale,
il cosiddetto part time.
La tendenza dominante è quella di riconoscere a tale tipologia di contratto un
carattere di assoluta “ordinarietà”:
da qui la volontà di pervenire, anche nel settore del credito, ad una reale
equiparazione dei rapporti di lavoro ad orario ridotto con quelli a tempo
pieno.
Non a caso gli ultimi contratti del credito hanno chiaramente sancito il
principio secondo il quale il lavoro a tempo parziale non può in alcun modo
costituire elemento di discriminazione.
In particolare, esso non può negativamente influenzare lo sviluppo
professionale, gli automatismi di carriera e il giudizio sulla persona che vi abbia fatto ricorso.
Riassumiamo adesso i punti salienti della normativa in Contratto.
(A) La concessione del part time è sempre
subordinata all’assenso dell’azienda, che può accogliere o
meno le richieste in tal senso avanzate dai dipendenti in servizio,
trasformandone i contratti in corso, oppure decidere di assumere dall’esterno
lavoratori a tempo parziale, a seconda delle proprie esigenze tecniche,
organizzative e produttive.
Se, in relazione alle predette esigenze, l’azienda
decide di escludere alcune posizioni di lavoro dal rapporto a tempo parziale,
essa deve darne comunicazione al sindacato, restando così aperta, in concreto,
la possibilità di confrontarsi sulla materia e di verificare la coerenza delle
scelte aziendali rispetto ai part time effettivamente
concessi.
(B) L’azienda - ai fini della precedenza nell’accoglimento delle istanze
di part time - deve dare priorità alle domande
avanzate dai lavoratori che abbiano comprovati motivi personali o familiari di
rilevante gravità.
(C) Il numero totale dei rapporti a tempo parziale non può andare oltre
certi limiti prefissati. Il personale part time
non può infatti superare il 20% del personale a tempo
pieno, rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente, nel caso si tratti di
personale già in servizio che opti per il tempo parziale. Tale percentuale
scende al 10% del totale del personale in servizio nel caso in cui i lavoratori
part time siano assunti
dall’esterno.
(D) Ai fini dell’inquadramento, ai lavoratori part
time si applica esclusivamente il criterio della prevalenza effettiva, e
non quello della adibizione
“continuativa e prevalente” di cui al 7° comma dell’art. 75, che tratta appunto
di ‘Inquadramento del personale’.
Per prevalenza effettiva si intende l’utilizzo nelle mansioni per un numero di
ore superiore alla metà dell’orario mensile dell’interessato.
(E) Il trattamento economico del personale a tempo parziale è commisurato
alle minori prestazioni di lavoro, eccetto che per l’indennità di rischio, che
va corrisposta in proporzione alla durata dell’adibizione,
con un minimo pari a 2/5 del valore giornaliero dell’indennità stessa.
(F) Il lavoro part time - a tempo indeterminato
oppure a termine, secondo quanto concordato tra lavoratore e azienda - può
essere di tipo orizzontale, di tipo verticale oppure di tipo misto, cioè
con una combinazione dei due precedenti tipi di part
time.
(G) La prestazione lavorativa non deve essere ripartita in maniera uniforme
nella settimana o nel mese. Infatti, possono
essere previsti turni di lavoro a cadenza settimanale, mensile o annuale,
purché non si superi la prestazione giornaliera massima di 9 ore.
(H) La durata settimanale dell’orario del personale che fruisce di part time può essere compresa tra le 15 e le 32 ore e
30 minuti.
Il limite minimo può risultare tuttavia
inferiore alle 15 ore nel caso in cui si tratti di personale appartenente alla
I area professionale oppure alla II area professionale con mansioni operaie.
Quanto al limite massimo delle 32 ore e 30, esso può
trovare eccezione nei casi di part time con
distribuzione verticale o mista mensile o annuale, per i quali l’orario
settimanale può eguagliare l’orario del tempo pieno.
(N.B. - Il C.C.N.L. delle BCC/CRA precisa che i giorni di lavoro nell’anno del
personale a tempo parziale di tipo verticale possono essere compresi tra 90 e
200. Nel caso di prestazione di tipo misto, l’orario della prestazione
di tipo orizzontale deve essere compreso tra le 15 e le 32 ore e 30 minuti
settimanali, mentre il part time verticale non deve
superare i 150 giorni annui):
(I) Le prestazioni di lavoro straordinario possono venire richieste ai
lavoratori part time solo per alcune specifiche
esigenze organizzative (operazioni di quadratura contabile, interruzione
temporanea nel funzionamento di strumenti elettronici di lavoro, assenze
impreviste di altri dipendenti nella medesima unità
operativa).
Il lavoro straordinario non può in ogni caso eccedere le 2 ore al giorno e le 50 ore nell’anno.
(L) La normativa generale sul tempo parziale, correlata a quella
specifica sulla prestazione lavorativa dei quadri direttivi di cui
all’art. 71, va riferita anche al personale appartenente a tale categoria. Va
solo precisato che - ai fini delle prestazioni di lavoro straordinario - ai
quadri direttivi di 1° e 2° livello la normativa sulla flessibilità della
prestazione si applica proporzionalmente alla durata dell’orario di lavoro.
(M) Ai fini dei trattamenti contrattuali di ferie, malattia, scatti tabellari, automatismi e preavvisi, i periodi di lavoro a
tempo parziale sono equiparati a quelli a tempo pieno agli effetti della
maturazione delle anzianità previste dalle singole norme contrattuali.
(N) Il calcolo delle ferie spettanti al personale part time il cui orario di lavoro sia
distribuito su meno di 5 giorni alla settimana, oppure su un numero di giorni
inferiore a quelli lavorativi nel mese o nell’anno, va effettuato adeguando lo
scaglione delle ferie annuali spettanti all’interessato al minor numero di
giornate lavorative mediamente prestate nella settimana, nel mese o nell’anno,
rispetto alla normale distribuzione dell’orario di lavoro.
(O) Nei giorni semifestivi, l’orario di lavoro del personale part time va ridotto in maniera proporzionale alla
riduzione dell’orario di lavoro di cui beneficia il personale a tempo pieno,
fermo restando che la durata della prestazione lavorativa non può eccedere le 5
ore nella giornata.
(P) I quantitativi annuali di formazione da erogare al personale part time, che gode anch’esso di quanto in materia di
formazione previsto dall’art. 54 del vigente C.C.N.L.,
vanno commisurati al minor orario di lavoro, fermo restando, comunque, il
“pacchetto” di 24 ore annuali retribuite previsto dal citato articolo. Anche
se il corso cade in tutto o in parte fuori del suo orario di lavoro, il
lavoratore può comunque parteciparvi, tuttavia senza
che l’azienda debba riconoscergli alcunché.
(Q) Il lavoratore a tempo parziale può chiedere, prima della scadenza
convenuta, il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno, ferma
restando la facoltà dell’azienda di accogliere o meno tale istanza, alla luce
anche delle proprie esigenze organizzative e produttive, oltre che della
eventuale disponibilità al trasferimento manifestata dal lavoratore.
(P) In tema di rotazioni, l’art. 26 prevede che il personale part time
appartenente alla terza area professionale
e al 3° livello retributivo della seconda area professionale possa richiedere -
dopo 3 anni di adibizione con orario ridotto alle
stesse mansioni - di essere utilizzato in altre mansioni, pertinenti all’area
di appartenenza, per le quali siano già in atto prestazioni di lavoro a tempo
parziale.
Il termine di 3 anni è elevato a 6 anni nel caso si tratti di cassieri, o di addetti alla cassa per coadiuvare il cassiere, o ancora
di addetti allo sportello per l’incasso di effetti, bollette e similari.
(Per quanto riguarda le BCC/CRA, la disciplina del lavoro part time è contenuta nell’allegato ‘E’ del C.C.N.L. del 7
dicembre 2000, che integra l’art. 31 del Contratto stesso).

C/19 CONTRATTO DI APPRENDISTATO
C/20 CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
Un esplicito richiamo ai contratti in
argomento (considerati gli importanti riflessi occupazionali legati
all’introduzione, anche nel settore del credito, di modelli contrattuali che
alternano l’attività formativa a quella lavorativa) è
contenuto nell’art. 24 del C.C.N.L., che ne rimanda
la disamina - ai fini dell’introduzione di una specifica disciplina
contrattuale nelle banche - all’evoluzione legislativa della relativa
normativa, per valutarne gli ambiti di applicabilità e le connesse
agevolazioni.
La necessità di una specifica normativa si pone con tanto maggiore urgenza
quanto maggiore risulta, da qualche anno a questa parte, il ricorso da parte di
molte banche ai contratti di formazione e lavoro, per l’esigenza di più forte
tutela dei giovani che tale circostanza pone.
Ricorda: Per entrambi i tipi di contratto, si
veda il citato articolo ‘Orizzonte Lavoro’, sul n.
9/2001 de “La Voce dei Bancari”.
C/21 CONTRATTO DI FORNITURA DI LAVORO
TEMPORANEO
Il contratto di fornitura di
lavoro temporaneo è il contratto mediante il quale un’impresa di fornitura di lavoro
temporaneo, iscritta all’albo previsto dall’art. 2, comma 1, della L. n. 196 del 24/6/97 (contenente “Norme in materia di promozione dell’occupazione”), pone uno o più lavoratori, da
essa assunti, a disposizione di una impresa che ne utilizza la prestazione
lavorativa per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo.
Le fattispecie che consentono l’utilizzo di tale tipo di contratto nel settore bancario sono quelle già elencate alla lettera C/17, che
tratta dei contratti ‘a tempo determinato’.
Aggiungiamo qui che solo le attività riconducibili alla I area professionale (a
cui, come noto, appartiene il personale di pulizia, fatica e custodia, nonché
le guardie diurne e notturne) sono escluse dalla fornitura di lavoro
temporaneo.
C/22 CONTRIBUTO ALLOGGIO
Giusta quanto previsto
dall’art. 98 del vigente C.C.N.L., quando il
lavoratore viene trasferito su iniziativa dell’azienda ad esso compete un
“contributo alloggio” pari alla differenza tra l’ultimo canone di locazione
pagato nella precedente residenza ed il primo canone di locazione da pagare
nella nuova residenza. Nell’ammontare dei canoni di locazione sono incluse
anche le spese accessorie.
Il lavoratore - per ottenere il contributo - deve innanzitutto presentare alla
Direzione il preventivo delle spese, ottenendone la relativa approvazione.
Successivamente deve produrre la nota delle spese e
delle competenze, allegando tutti i documenti giustificativi, non escluso, ove
occorra, il contratto di locazione.
L’erogazione è quindi subordinata alla presentazione di idonea documentazione.
Il contributo in argomento potrà inoltre essere accordato solo a condizione che
il nuovo alloggio, che deve comunque risultare
adeguato alle esigenze della famiglia del dipendente, abbia grosso modo le
stesse caratteristiche (per superficie, categoria, ecc.) di quello precedente.
La somma verrà pagata per 5 anni (8 nel caso dei
dipendenti BCC/CRA), ma a partire dal terzo anno di sistemazione nella nuova
residenza (quarto, nel caso dei dipendenti BCC/CRA) il suo ammontare verrà
ridotto “pro quota”.
L’erogazione del contributo può cessare se vengono a mancare i presupposti che
ne avevano determinato la concessione. Può inoltre essere rivista qualora
intervengano modifiche nel regime dei fitti oppure nuove disposizioni di legge
riguardanti la materia dei canoni di locazione.
Esclusivamente ai quadri direttivi l’azienda può fornire, direttamente o
tramite terzi, l’alloggio (anziché il contributo in argomento) nella nuova sede
di residenza, stipulando con il dipendente un contratto di locazione o
sublocazione al canone determinato secondo i criteri di cui al
D.M. del 5/3/99 (si veda in proposito l’art. 72 del vigente C.C.C.N.L.).
L’alloggio dovrà avere, di norma, le stesse caratteristiche di quello che il
lavoratore occupava nella sede di provenienza.
La disciplina della fornitura dell’alloggio non riguarda però i quadri
direttivi BCC/CRA.
C/23 CONTROLLO A DISTANZA
Il concetto di controllo a distanza entra implicitamente
nel vigente C.C.C.N.L. in quanto
concretizza uno degli aspetti connessi al “telelavoro”
(art. 27), ovvero a quella nuova modalità di esplicazione della prestazione
lavorativa, resa possibile dalla adozione di strumenti informatici e/o telematici, che si realizza in una situazione
spazio-temporale ‘altra’ (domicilio del lavoratore;
centri di telelavoro o postazioni satellite; telelavoro mobile) rispetto a quella ‘ordinaria’
dell’ambiente di lavoro tradizionale.
In particolare, l’azienda deve informare preventivamente il lavoratore sui
criteri di funzionamento del software installato, per garantire la trasparenza
dei controlli.
C/24 CONTROLLO SOCIETARIO
Il C.C.N.L. si applica anche
ai dipendenti delle aziende controllate che svolgono attività creditizia,
finanziaria o strumentale (ai sensi degli artt. 1, 10 e 59 del d. lgs. 385/93).
Per valutare l’esistenza o meno del controllo societario, l’art. 4 del
Contratto richiama unicamente le previsioni di cui ai punti 1) e 3) dell’art.
2359 C.C., escludendo il
caso previsto al punto 2), che, comunque, qui di seguito ugualmente riportiamo:
1) le società in cui un’altra società, in virtù delle azioni o quote possedute,
dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell’assemblea
ordinaria;
2) le società che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù
delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali
con essa;
3) le società controllate da un’altra società mediante le azioni o quote
possedute da società controllate da questa.
Di fatto, però, un’azienda che svolge attività creditizia e/o finanziaria deve comunque applicare il contratto del credito,
indipendentemente dalla situazione di assetto societario a cui è soggetta,
quindi anche nel casodi cui all’omesso punto 2).
Lo stesso art. 4 aggiunge, del resto, che va riconosciuta come controllata
anche la società partecipata che - in virtù di vincoli di committenza o
contrattuali intervenuti con aziende di credito o finanziarie che svolgono
attività creditizia, finanziaria o strumentale - svolga per dette aziende attività
prevalente e tale da determinarne la sussistenza, in quanto carente di
autonomia economica.
C/25 CONTROVERSIE
COLLETTIVE
L’art. 23 del C.C.N.L. rammenta
che le controversie collettive riguardanti l’interpretazione di norme contenute
nel Contratto possono venire discusse dalle controparti (sindacati e azienda)
per ricercarne l’amichevole definizione.
C/26 CONTROVERSIE
INDIVIDUALI DI LAVORO
In proposito si veda la lettera A/15 del presente
Dizionario. Si consulti anche “La Voce dei Bancari”, n. 5/2001 (procedura
difensiva da adottare in caso di provvedimenti disciplinari).

C/27 CONVINZIONI RELIGIOSE
L’appendice n. 3 del C.C.N.L.
prevede l’esplicita tutela (nell’applicazione delle norme dettate in materia di orario di lavoro) del diritto dei lavoratori che ne
facciano richiesta a praticare il proprio culto religioso.
C/28 CORSI DI FORMAZIONE
La formazione rappresenta uno
"strumento essenziale per la tutela dell’occupazione, la mobilità, la
crescita e lo sviluppo delle competenze professionali" (art. 54 del
C.C.N.L.).
La previsione contrattuale parla di non meno di 24 ore di formazione retribuita
all’anno, da svolgersi durante il normale orario di
lavoro.
Vi è poi un altro pacchetto “inscindibile” di 26 ore, di cui 8 retribuite da
attuarsi in orario di lavoro e 18 non retribuite da svolgersi fuori orario di
lavoro: l’azienda, con riguardo a questa seconda offerta formativa, dovrà
esaminare - su richiesta dei lavoratori - eventuali
situazioni personali o familiari da essi rappresentate (specie da parte del
personale femminile), concordando le soluzioni che ne consentano
l’effettuazione.
La formazione può essere espletata pure mediante autoformazione, con il supporto di idonea strumentazione,
anche informatica.
Corsi di riqualificazione del personale possono essere organizzati dalle
aziende, anche utilizzando le ore di cui sopra, in caso di rilevanti
ristrutturazioni aziendali o di innovazioni
tecnologiche.
Le aziende possono infine promuovere ed organizzare altri corsi di addestramento professionale, per cui la partecipazione da
parte del personale è però facoltativa.
C/29 CUSTODIA
(Personale di vigilanza e
custodia)
Il personale che svolge attività di
custodia e vigilanza è inquadrato nella I ª area
professionale.
Anche il personale appartenente alla 2ª area professionale, I° livello
retributivo con mansioni di commesso, può comunque
essere adibito a turno ai servizi di custodia diurna, mentre la vigilanza
notturna è consentita solo per la provvisoria sostituzione di lavoratori
adibiti al servizio assenti per riposo settimanale, ferie, malattia o servizio
militare (limitatamente, in questi due ultimi casi, ai primi tre mesi di
assenza).
L’orario di lavoro settimanale del personale di custodia addetto alla guardiania diurna, nonché quello dei guardiani notturni, è
pari a 40 ore, fatto salvo il diritto - di cui fruiscono come tutti gli altri
lavoratori - a una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti (in un solo
giorno alla settimana, ovvero in due giornate, per 15 minuti alla volta),
oppure a riversare la differenza complessiva di 23 ore annuali nella banca
delle ore.
Quanto all’orario giornaliero, normalmente ripartito in due
periodi determinati dall’azienda in base alle esigenze di servizio, esso non
può superare le 10 ore e 30 minuti.
Per i servizi di vigilanza e custodia è prevista la possibilità di turnazione, cioè l’azienda può distribuire l’orario di lavoro,
nell’intero arco settimanale, per 24 ore giornaliere.
Solo al personale di custodia addetto alla guardiania
notturna spetta una indennità mensile, le cui misure
sono reperibili nell’all. 3 del C.C.N.L..
Per il lavoro prestato nella giornata fissata per il riposo settimanale
(domenica o altro giorno stabilito) spetta un riposo compensativo in un’altra
giornata della settimana.
Il lavoro compiuto nel giorno prestabilito per il riposo dà inoltre diritto ad
un compenso pari alla paga oraria maggiorata del 25% (compenso che sale al 30%
nel caso in cui la prestazione sia stata effettuata da
lavoratori inquadrati nella 2ª area professionale, I° livello retributivo,
adibiti alla custodia diurna nei locali dell’azienda).
Nel caso in cui la domenica non coincida con la giornata destinata al riposo
settimanale, al lavoratore spetta un compenso pari al 20% della paga oraria.
(Per notizie e problematiche afferenti al personale che svolge il servizio in argomento
si consultino gli artt. 76, 85, 87, 92 e 96 del
C.C.N.L. Nell’all. n. 3 sono contenute le misure inerenti alle indennità e
compensi vari ad esso spettanti).
C/30 CUSTODIA PEGNI
Il rinvio al personale che si occupa della custodia dei pegni è contenuto nell’art. 41 del Contratto, dedicato alle
indennità modali, le cui misure sono riportate negli allegati 3 e 5 del C.C.N.L..
L’indennità di rischio non spetta nel caso in cui il lavoratore si assenti dal
servizio per oltre un mese per motivi non riconducibili a ferie o malattia.
Inoltre, coloro i quali sostituiscono personale che percepisce indennità di
rischio hanno diritto alla stessa indennità, per tutto il periodo di adibizione alle mansioni in
argomento, nella misura prevista per il lavoratore sostituito.
D/1 DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali
sensibili, ai fini della corretta applicazione della L.
675/96 e delle relative disposizioni dell’Autorità garante, rientra tra i temi oggetto di studio, approfondimento e valutazione
delle ricadute sulle condizioni di lavoro da parte dell’Osservatorio nazionale.
Questo organismo, che ha sede in Roma, presso l’ABI, è composto da rappresentanti delle controparti, nel numero massimo di
due per ogni organizzazione sindacale stipulante e nello stesso numero
complessivo per l’ABI.
D/2 DEFICIENZE DI CASSA
Si veda in proposito la voce
“Cassa”, alla lettera C/2.
D/3 DIARIA
Per diaria si
intende il trattamento economico riconosciuto al lavoratore per il
lavoro svolto fuori sede, nel corso di una missione (disciplinata dall’art. 52
del C.C.N.L.).
Le misure della diaria - che variano a seconda del grado del lavoratore e del
numero di abitanti delle città presso cui si effettua la missione (si parte da
un trattamento minimo per i centri sino a 200.000 abitanti per arrivare al
trattamento massimo previsto per le missioni svolte in centri con oltre un
milione di abitanti) - sono reperibili nell’all. n. 7 del C.C.N.L..
I trattamenti di missione variano in proporzione alla durata della missione
stessa.
Il personale che effettua meno di 5 giornate di
missione nel corso di un mese di calendario (escludendo dal computo le
missioni “a corto raggio”, quelle cioè in cui la distanza fra la dimora
abituale del lavoratore e il luogo di missione non supera i 25 Km) può chiedere
il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per la consumazione dei pasti
principali e per il pernottamento, senza però superare gli importi della diaria,
a meno che l’azienda non autorizzi espressamente il superamento di tali importi
in caso di maggiori spese per il pernottamento.
Il personale che effettua più di 5 giornate di
missione può chiedere il trattamento di diaria, oppure optare per il rimborso
a piè di lista delle spese effettivamente sostenute e adeguatamente
giustificate: in quest’ultimo caso il rimborso non
potrà comunque superare la misura della diaria. Se, viceversa, l’importo delle
spese rimborsabili risulterà inferiore all’importo della
diaria, il lavoratore percepirà una somma residua, a titolo di diaria, fino al
limite massimo previsto per la diaria.
Il personale che effettua almeno 5 giornate di
missione nel corso del mese percepirà per intero il trattamento di diaria
solo nel caso di pernottamento fuori residenza e consumazione dei due pasti
principali. Diversamente, la diaria verrà corrisposta
in ragione di un terzo per ogni pasto principale e per il pernottamento. Nel
caso di missioni di durata superiore alle 10 ore, il trattamento corrisposto
sarà pari ai due terzi della diaria.
Occorre inoltre considerare le seguenti
ipotesi:
1) personale appartenente alle aree professionali o al 1° e 2° livello dei
quadri direttivi - missione superiore ai 30 giorni.
In questo caso il trattamento di diaria sarà ridotto del 15% a partire dal 31°
giorno, purché la Direzione comunichi preventivamente
per iscritto al lavoratore che la missione durerà più di 30 giorni.
2) personale appartenente al 3° e 4° livello dei quadri direttivi - missione
superiore ai 45 giorni.
In questo caso la diaria è ridotta del 15% a partire dal 15° giorno successivo
alla comunicazione scritta con cui la Direzione avverte della durata della
missione. Per i primi 45 giorni non si applica comunque
alcuna riduzione.
* * *
Per completare l’argomento, si ricorda che al personale in missione, oltre al
trattamento di cui sopra (diaria e/o rimborso a piè di lista), spettano anche:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio (in 2ª classe, seguendo
la via più breve, per i lavoratori appartenenti alle aree professionali e per
il 1° e 2° livello dei quadri direttivi. Se il luogo da raggiungere supera i
150 km il viaggio può essere effettuato in 1ª classe.
Inoltre, se l’azienda autorizza il viaggio in aereo, il rimborso è pari al costo
di un biglietto di “classe turistica”.
Ai quadri direttivi di 3° e 4° livello spetta il rimborso delle spese di
viaggio in 1ª classe o in aereo, classe turistica, o anche con altro mezzo
preventivamente autorizzato dall’azienda).
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
c) il rimborso di eventuali spese sostenute per
eseguire il mandato ricevuto e nell’interesse dell’azienda.
D/4 DIGNITÀ DEGLI UOMINI E DELLE DONNE
Il nostro Contratto (Appendice n. 3) recepisce
quanto in materia di tutela della dignità degli uomini e delle donne è previsto
dalla Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 29/5/90 (sul razzismo e
la xenofobia) e dalla Raccomandazione della Commissione europea del 27/11/91
(sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro).
I comportamenti tenuti ad ogni livello di responsabilità nella
organizzazione aziendale debbono, quindi, essere sempre improntati a
reciproca correttezza, evitando in particolare:
• condotte offensive a connotazione sessuale;
• atti o comportamenti irriguardosi che causino disagio nella persona a cui
sono rivolti e che possono influenzare, in maniera implicita o esplicita, le
decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
• qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella
sfera personale.
D/5 DIMISSIONI
Le dimissioni sono una delle
sette cause di risoluzione del rapporto di lavoro indicate dall’art. 61 del C.C.N.L..
All’atto della cessazione del rapporto di lavoro l’azienda rilascia al
lavoratore un certificato dove vengono indicate la durata del rapporto di
lavoro, le mansioni prestate e l’inquadramento ricoperto, oltre che una copia
del conto di liquidazione.
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto con un mese di preavviso, a
meno che non sia stato concordato un altro termine.
Il lavoratore dimissionario percepirà l’intero trattamento economico fino alla scadenza dei termini del preavviso.
L’azienda può far cessare il rapporto di lavoro nel giorno stesso delle
dimissioni, o in altro giorno compreso entro la scadenza
del preavviso, corrispondendo però al lavoratore l’intero trattamento economico
dovuto fino alla scadenza del preavviso.
L’indennità di mancato preavviso, che di solito non compete in caso di dimissioni
volontarie, spetta invece se il lavoratore si dimette per giusta causa, ai
sensi dell’art. 2119 C.C.
In questo caso, l’indennità di preavviso sarà pari a quella che competerebbe al
lavoratore se la risoluzione del rapporto di lavoro fosse stata promossa
dall’azienda per giustificato motivo (secondo le misure previste al punto 3
dell’all. n. 6 del C.C.N.L.), oltre al seguente trattamento:
• 4 mensilità, con anzianità fino a 10 anni di effettivo
servizio;
• 6 mensilità, se l’anzianità supera i 10 anni di effettivo servizio.
È escluso ovviamente dal suddetto
trattamento chi sia già in possesso dei requisiti
pensionistici.
D/6 DIMORA
La dimora abituale coincide
con la residenza del lavoratore. Il concetto è richiamato nell’art. 52 del
C.C.N.L. che tratta di missioni e diaria.
D/7 DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE
Il C.C.N.L. dedica espressamente
un intero capitolo, il 5°, ai diritti-doveri del personale, ponendoli – già nel
titolo – in immediata correlazione con i “provvedimenti disciplinari”. Delle
varie fattispecie trattate negli articoli connessi al tema abbiamo
già parlato o parleremo nelle singole voci alfabetiche. Qui ci limitiamo ad
elencare gli obblighi delle parti (lavoratori e azienda)
di cui tratta il primo articolo, cioè l’art. 30.
Il personale - nell’esplicazione della propria attività di lavoro - deve tenere
una condotta costantemente informata ai princìpi di
disciplina, dignità e moralità. Inoltre, esso deve dare all’azienda una
collaborazione attiva ed intensa, osservandone le direttive e rispettando le
norme del Contratto. Deve altresì osservare il segreto d’ufficio.
Il personale deve giustificare le proprie assenze dal servizio senza ritardo ed
è tenuto a comunicare con sollecitudine all’azienda ogni mutamento di residenza
e domicilio.
Il personale non può allontanarsi arbitrariamente dal servizio, fare operazioni
di borsa su strumenti finanziari derivati, entrare o trattenersi nei locali
dell’azienda fuori del normale orario di lavoro salvo
che per ragioni di servizio. E ancora, esso non può
svolgere attività contrarie agli interessi dell’azienda o incompatibili con i
doveri d’ufficio. Inoltre, qualora intenda prestare a terzi la propria opera,
deve ottenere una preventiva autorizzazione da parte dell’azienda. Non può,
infine, accettare nomine o incarichi che comportino funzioni incompatibili con
la sua posizione di bancario, compresa la partecipazione ad organismi collegiali tributari, a meno che tale partecipazione non sia
obbligatoria per legge.
L’azienda deve porre il lavoratore nella condizione di conoscere le procedure
di lavoro da essa predisposte per le specifiche
mansioni che egli di volta in volta è chiamato a svolgere.
L’illustrazione delle procedure deve avvenire durante il normale orario di
lavoro (escluso l’orario di sportello), attraverso apposite
riunioni da svolgersi nell’ambito dei servizi o uffici alle cui attività le
procedure si riferiscono.
D/8 DISABILI
Il tema delle provvidenze per
i disabili è tra quelli richiamati nell’Appendice n. 3 del Contratto.
Si tratta di un contributo annuale di Euro 103,29 che
(fatte salve eventuali più favorevoli condizioni aziendali) viene riconosciuto
a ciascun figlio (o persona equiparata a carico del lavoratore) che, a causa di
una grave minorazione fisica o psichica, risulti portatore di handicap ai fini
dell’apprendimento. La provvidenza viene corrisposta -
previa presentazione di idonea certificazione medica attestante il sussistere
delle condizioni richieste - entro il mese di giugno e comunque non oltre il
compimento del ventiseiesimo anno di età del portatore di handicap.
D/9 DISTACCO DEL PERSONALE
In presenza di particolari situazioni (per es.
tensioni occupazionali, dovute anche a processi di ristrutturazione e/o
riorganizzazione), le aziende possono disporre il distacco di propri
dipendenti, il cui rapporto di lavoro continuerà ad essere disciplinato dalla
normativa vigente presso l’azienda distaccante.
D/10 DONAZIONE DI SANGUE
Importante previsione di legge, non richiamata nel
Contratto, di cui però vogliamo fare menzione, con l’auspicio che molti bancari
donino il loro sangue… anche al di fuori della banca.
La legge n. 584 del 13/7/67, art. 1, riconosce una giornata di riposo,
interamente retribuita e valida ai fini previdenziali, ai lavoratori dipendenti
che donino gratuitamente il sangue..
Affinché tale diritto venga riconosciuto è però necessario donare almeno 250
grammi di sangue.
La giornata di riposo viene computata in 24 ore a
partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per il prelievo
del sangue.
E/1 Eccedenze di cassa
Si veda, in proposito, la lettera C/2.
E/2 EX FESTIVITÀ
I giorni di
ex festività, ovvero le cosiddette festività soppresse, sono cinque, e
precisamente: San Giuseppe (19 marzo), l’Ascensione (39° giorno dopo Pasqua),
il Corpus Domini (60° giorno dopo Pasqua), SS. Pietro e Paolo (29 giugno) e la
Festa dell’Unità nazionale (che cade il 4 novembre).
Ai lavoratori spettano tanti giorni di permesso retribuito quante sono le ex
festività che cadono in giornate lavorative, purché essi abbiano diritto, per
quei giorni, all’intero trattamento economico (non devono, per es., essere in permesso non retribuito, in aspettativa,
ecc.).
Questi permessi possono essere utilizzati tra il 16 gennaio ed il 14 dicembre
di ogni anno, dando all’azienda un congruo preavviso.
Se il lavoratore intende usufruirne in tre o più giornate
consecutive oppure (in tutto o in parte) in aggiunta ai periodi di ferie, deve
darne specifica segnalazione al momento della predisposizione dei turni di
ferie.
I permessi non utilizzati entro l’anno (come pure le eventuali frazioni
inferiori alla giornata) vengono “monetizzati” e
pagati entro la fine di febbraio dell’anno successivo.

F/1 FATICA (PERSONALE DI)
Il personale di fatica
appartiene alla 1ª area professionale.
DURANTE IL PRIMO ANNO DI LAVORO, il trattamento di ferie contrattualmente
previsto per i bancari è il seguente:
Aree professionali: tanti giorni quanti sono i mesi che intercorrono fra
la data di assunzione e il 31 dicembre dello
stesso anno, considerando come mese intero
l’eventuale frazione di mese.
Ai lavoratori disabili rientranti nelle categorie di cui
all’art. 1 della L. 12/3/99 n. 68 spettano invece 12
giorni se assunti nel primo semestre solare e 6 gioni
se assunti nel secondo semestre.
Quadri direttivi (ovviamente se assunti direttamente con tale
inquadramento): 2 giorni di ferie per ciascuno dei mesi intercorrenti fra la
data di assunzione e il 31 dicembre dello stesso anno,
considerando come mese intero l’eventuale frazione di mese, con un massimo di
20 giorni.
Ai lavoratori disabili spettano invece 20 giorni se assunti nel primo semestre
solare e 12 giorni se assunti nel secondo semestre solare.
DOPO IL PRIMO ANNO, il trattamento di ferie è il seguente:
Aree professionali:
• dall’anno successivo all’assunzione e fino a 5 anni: 20 giorni,
eccetto che per i lavoratori appartenenti alla 3ª Area professionale, 4º
livello retributivo ai quali spettano 22 giorni;
• da oltre 5 e sino a 10 anni di anzianità: 22 giorni lavorativi;
• con oltre 10 anni di anzianità: 25 giorni lavorativi.
Quadri direttivi: il periodo di ferie annuali è fissato in
26 giorni per tutta la categoria dei quadri direttivi, indipendentemente
dall’anzianità di servizio.
IMPORTANTE !
In caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie
spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di
assenza.
Tuttavia, se l’assenza è dovuta a malattia, e questa
non supera i 6 mesi, la riduzione non si applica.
Quando l’assenza per malattia supera i 6 mesi, la riduzione si applica solo per
i mesi eccedenti il numero di 6 (per es., se la malattia si è protratta per 9 mesi, la riduzione in
dodicesimi sarà calcolata su 3 mesi).
Se l’assenza per malattia dura però l’intero anno la riduzione in dodicesimi
riguarderà tutti i 12 mesi.
L’azienda deve fissare in tempo utile i turni di ferie, che devono essere
confermati ai lavoratori e rispettati (in casi eccezionali possono essere
variati, ma sempre d’intesa tra i lavoratori e l’azienda).
Le ferie possono essere divise dall’azienda in due periodi solo per
particolari esigenze di servizio. Uno dei due periodi non può però essere
inferiore ai 15 giorni lavorativi.
La programmazione dei turni di ferie deve essere effettuata
tenendo conto della situazione familiare dei lavoratori e della loro anzianità
di servizio.
In ogni caso, compatibilmente con le esigenze di servizio, sarà
data precedenza ai lavoratori disabili ai sensi della citata legge n. 68/99.
Il lavoratore in ferie può essere richiamato anticipatamente al lavoro
per urgenti necessità di servizio. L’azienda è tenuta però a rimborsargli le
spese (documentate) derivanti dall’interruzione delle ferie nonché
quelle sostenute per rientrare (di viaggio, di vitto, di alloggio), come pure
quelle relative ad un eventuale ritorno nella località in cui egli si trovava
quando è stato richiamato al lavoro.
Il rimborso delle spese spetta anche in caso di spostamento - per necessità di
servizio - del turno di ferie già fissato.
F/3 FESTIVITÀ CIVILI E SEMIFESTIVITÀ
Se le festività civili del 25 aprile, del 1º maggio e del 2
giugno coincidono con la domenica, l’azienda ha la facoltà di riconoscere al
lavoratore, d’intesa con lo stesso, in alternativa al
compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso retribuito.
Quanto ai giorni semifestivi, si considerano tali: la vigilia di Ferragosto, la
vigilia di Natale, il 31 dicembre e la ricorrenza del Santo Patrono di ciascuna
località.
Solo per il personale che presta normalmente la propria attività nella giornata
di sabato, è considerata semifestiva anche la vigilia di Pasqua.
F/4 FESTIVITÀ SOPPRESSE
Si veda la voce E/2.
F/5 FLESSIBILITÀ
La Banca delle ore costituisce
uno degli strumenti di flessibilità, e di ciò abbiamo già parlato alla lettera
B/2 del Dizionario.
La presente voce viene pertanto dedicata solo alla
trattazione delle flessibilità individuali, regolate dall’art. 93 del
C.C.N.L.
È ivi stabilito che l’azienda può concedere al singolo lavoratore - su sua
richiesta - di posticipare stabilmente il proprio orario di entrata di 15
minuti, con correlativo spostamento dell’orario di uscita.
L’azienda può altresì concedere a tutti i lavoratori, esclusi quelli a contatto
diretto con il pubblico, una elasticità di orario di
entrata e di uscita posticipato nell’ambito di 30 minuti.
Quanto ai lavoratori a contatto diretto con il pubblico, è possibile accordare
ad essi un analogo
spostamento di orario ma solo in via non
occasionale.
In caso di adozione,
da parte dell’azienda, dell’orario di lavoro extra standard (cioè quello
compreso tra le 7,00 e le 19,30, mentre l’orario standard è compreso tra le
8,00 e le 17,45), essa deve tenere conto della richiesta del lavoratore
interessato a non modificare il suo precedente orario di lavoro, oppure,
viceversa, di quello che voglia essere adibito alle mansioni per le quali è
stato adottato detto orario (purché, ovviamente, il lavoratore sia ritenuto
idoneo e abbia l’inquadramento richiesto dal posto resosi disponibile).
La richiesta deve essere motivata (per es., da disagi
di carattere obiettivo dovuti al pendolarismo, da
menomazioni fisiche, dalla necessità di assistere familiari portatori di
handicap, o da altre valide argomentazioni).
F/6 FONDO DI SOLIDARIETÀ
Il “Fondo di solidarietà per
il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di
credito” è uno degli strumenti - richiamati dall’art. 17 del C.C.N.L. -
disponibili per far fronte ad eventuali tensioni occupazionali, derivanti anche
da processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione
aziendale.
Il relativo regolamento attuativo è stato emanato dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il 28 aprile del 2000 e porta
il n.158.
F/7 FORFETTIZZAZIONE PER I QUADRI
DIRETTIVI
Relativamente
alla prestazione
lavorativa resa dai quadri direttivi, l’art.71 del
C.C.N.L. si occupa di definire la quota forfettaria
del compenso per lavoro straordinario che può essere riconosciuto ai quadri
appartenenti al 1º e al 2º livello retributivo (rispettivamente Euro 1.110,38
ed Euro 1.162,03).
F/8 FORMAZIONE PROFESSIONALE
Si veda, in proposito, la
lettera C/28.
F/9 FUNGIBILITÀ
Il tema della fungibilità -
contrattualmente motivata sia da esigenze aziendali che dalla
opportunità di consentire ai lavoratori l’allargamento delle conoscenze
e una maggiore interscambiabilità dei compiti - è trattato, rispettivamente per
le aree professionali e per i quadri direttivi, agli articoli 75 e 67 del
vigente C.C.N.L.
In realtà, e ne abbiamo già ampiamente parlato alla lettera A/19 del nostro
Dizionario, intitolata “Assegnazione a mansioni superiori” (alla quale si
rimanda per la disamina completa dell’argomento), esiste piena fungibilità di
mansioni solo verso il basso, dal momento che è consentito all’azienda far
svolgere compiti di livello inferiore al lavoratore appartenente ad un livello
superiore, senza che ciò comporti però una diminuzione di stipendio.
Viceversa, la fungibilità verso l’alto corrisponde alla assegnazione
del lavoratore a mansioni superiori. Essa presuppone sempre il riconoscimento
delle relative
differenze retributive, se non addirittura
l’inquadramento al livello superiore.
Si richiama, comunque, in sintesi, il contenuto dei
citati articoli.
Aree professionali - Art. 75: L’azienda può
richiedere al lavoratore lo svolgimento di tutte le attività che rientrano
nell’area professionale di appartenenza, senza che ciò
comporti - nel caso in cui egli sia chiamato a svolgere attività di pertinenza
di un livello retributivo più basso di quello nel quale egli è inquadrato - la
riduzione del trattamento economico.
Se, viceversa, vengono affidate al lavoratore attività
proprie di un livello retributivo superiore, egli percepirà - per tutto il
periodo di utilizzo in tali compiti - la relativa differenza di retribuzione.
L’inquadramento nel livello corrispondente all’attività superiore spetta quando
il lavoratore svolge - con continuità e prevalenza (vd.
lettera A/6) - compiti propri di livelli retributivi superiori nell’ambito
della stessa area professionale.
Quadri direttivi - Art. 67 :
Nell’ambito della categoria dei quadri direttivi la piena fungibilità può
essere attuata rispettivamente fra il il 1º e il 2º
livello retributivo e fra il 3º e il 4º livello retributivo.
Per quanto riguarda invece l’assegnazione di un lavoratore
alla categoria dei quadri direttivi, ovvero ai relativi livelli retributivi,
essa diviene definitiva - in caso di posto vacante - quando si protrae per
almeno 5 mesi.
Se la sostituzione riguarda invece lavoratori assenti con diritto alla
conservazione del posto, ricorrono due ipotesi.
1) Se si tratta di un quadro direttivo di 1º livello che abbia sostituito uno
di 2º livello, assente con diritto alla conservazione del posto, egli acquisirà
il relativo livello retributivo solo se cesserà il rapporto di lavoro
dell’assente e comunque dopo 6 mesi dall’inizio della
sostituzione.
2) Se invece si tratta di un quadro di 3º livello che ne sostituisce uno di 4º
livello, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro,
l’inquadramento scatterà più tardi, e cioè solo dopo che siano passati 5 mesi
dalla data di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente sostituito.
In ogni caso il sostituto percepirà, per
tutto il periodo della sostituzione, fino alla eventuale
attribuzione del livello oppure fino al rientro dell’assente, la differenza di
retribuzione contrattuale relativa al livello corrispondente ai compiti
effettivamente svolti
G/1 GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA DEL
LAVORO
Quella delle garanzie per la
sicurezza del lavoro costituisce una delle tre materie affidate alla
Contrattazione integrativa aziendale (vd. il nostro
Dizionario alla lettera C/16 - Contrattazione integrativa aziendale).
G/2 GESTIONE VALORI
Argomento da ricondurre alla
trattazione (lettera C/2 - Cassa) del servizio di cassa e gestione
valori.
G/3 GIORNI FESTIVI E SEMIFESTIVI
Anche qui un rimando ad una
lettera già trattata, ovvero la F/3 - Festività civili e semifestività.
G/4 GIUDIZIO
PROFESSIONALE
Il giudizio o valutazione
professionale si basa su diversi elementi. Secondo l’art. 56 del
C.C.N.L. essi sono: le competenze
professionali, i precedenti professionali, la padronanza del ruolo, le
attitudini e le potenzialità professionali, le prestazioni.
Ognuno di questi elementi si fonda sui contenuti determinati da ogni azienda, in relazione alla propria organizzazione, per specifiche
figure professionali e sulla base dei propri obiettivi strategici.
Il successivo art. 57 stabilisce poi che il giudizio, attribuito annualmente ed
accompagnato da una sintetica motivazione, deve essere comunicato al lavoratore
per iscritto entro il primo quadrimestre dell’anno successivo a quello a cui si
riferisce.
Se il lavoratore si assenta dal servizio (per malattia, infortunio, gravidanza
e puerperio, servizio militare) per un lasso di tempo
tale da non consentire all’azienda una sua idonea valutazione professionale,
occorrerà fare riferimento - per tutto ciò che attiene agli automatismi, al
premio aziendale e all’ex premio di rendimento - all’ultimo giudizio conseguito
dall’interessato.
Quando il giudizio complessivo è negativo non vengono
erogati né il premio aziendale né l’eventuale quota del premio di rendimento
eccedente lo standard di settore.
In caso di giudizio negativo, il lavoratore potrà chiedere ed ottenere il
cambio di mansioni e, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere
trasferito ad altro ufficio.
Il lavoratore che non ritiene equo il giudizio attrribuitogli
(in quanto non rispondente alla prestazione da lui
resa) può presentare ricorso alla Direzione aziendale entro 15 giorni dalla
comunicazione scritta.
La procedura prevede che l’azienda, una volta sentito
il lavoratore entro 30 giorni dal ricorso, comunichi le sue determinazioni nei
successivi 60 giorni.
Il lavoratore può comunque farsi assistere, in tutte
le fasi, da un dirigente sindacale (ovviamente di una delle organizzazioni che
abbiano preso parte alla stipula del Contratto), a cui conferirà mandato.
G/5 GIUSTA CAUSA
La “giusta causa” - regolata
dall’art. 2119 del Codice civile - è una delle 7 cause di risoluzione del
rapporto di lavoro indicate dal Contratto (si veda, in proposito, l’art. 61 nonché il Dizionario alla lettera C/4 - Cessazione
del rapporto di lavoro).
Ad essa possono appellarsi, per chiedere ed ottenere l’eventuale cessazione del
rapporto di lavoro, sia il lavoratore che l’azienda.
G/6 GIUSTIFICATO
MOTIVO
È un’altra delle 7 cause di cessazione del
rapporto di lavoro. Può essere invocata solo dall’azienda, ai sensi dell’art. 3
della L. n. 604 del 15/7/66, già
richiamato nella lettera C/4 del presente Dizionario.

G/7 GRATIFICA
NATALIZIA O TREDICESIMA MENSILITÀ
La gratifica natalizia viene pagata ogni anno entro il
20 dicembre.
Nel calcolo entrano tutte le
voci di trattamento economico per le quali sia
prevista l’erogazione per tredici mesi.
Quando il lavoro inizia o cessa in corso d’anno, la
tredicesima spetta in misura proporzionale ai mesi di servizio effettivamente
prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione.
Inoltre, se il lavoratore è assente dal servizio senza diritto al trattamento
economico, la gratifica natalizia spetta solo nella misura di tanti dodicesimi
quanti sono i mesi per i quali è stato eventualmente corrisposto il trattamento
economico.
G/8 GRAVIDANZA E
PUERPERIO
La lavoratrice in congedo per
gravidanza e puerperio ha diritto, a norma dell’art.
50 del C.C.N.L., a 5 mesi di astensione obbligatoria
dal lavoro interamente retribuita (si veda, in proposito, il Dizionario alla
lettera A/23 - Astensione obbligatoria dal lavoro: congedi di maternità
e/o paternità).
Se durante il periodo di assenza per maternità sono intervenuti mutamenti
organizzativi o sono state realizzate in azienda nuove attività, la lavoratrice
ha diritto - quando rientra in servizio - ad un aggiornamento professionale che
ne faciliti il reinserimento.
G/9 GUARDIANIA
Vedi lettera C/29
(Custodia - Personale di vigilanza e custodia).
I/1 INDENNITÀ
Diverse sono le indennità
riconosciute dall’azienda ai lavoratori in relazione a
particolari oneri o disagi da essi sostenuti nell’esercizio delle loro
mansioni.
Ricordiamo innanzitutto le cosiddette “indennità modali”, richiamate
dall’art. 41 del C.C.N.L.,
ovvero:
1) Indennità di rischio: spetta al personale incaricato del servizio di
cassa e della custodia dei pegni (vd. lettera C/2 -
Cassa);
2) Indennità per lavoro svolto in locali sotterranei, ovvero in locali
situati in prevalenza (e cioè per oltre metà dell’altezza) al di sotto del
livello stradale: spetta sia al personale appartenente alle aree professionali
che ai quadri direttivi;
3) Concorso spese tramviarie: spetta mensilmente
a tutto il personale - esclusi i quadri direttivi di 3º e 4º livello - che
presta servizio in centri con popolazione superiore ai 200.000 abitanti.
Sono previste poi le seguenti altre indennità:
4) Indennità di turno diurno: ai sensi degli artt.
86 e 87 del C.C.N.L. spetta - per ciascun giorno in cui effettui
tale orario - al personale appartenente alle aree professionali nel caso in cui
l’orario giornaliero termini oltre le 19,15 (oppure oltre le 19,30 per le
attività soggette a specifiche regolamentazioni ai sensi dell’art. 2 del C.C.N.L., e cioè: attività di intermediazione mobiliare,
leasing, factoring, credito al consumo, gestione di
carte di credito e debito, centri servizi, limitatamente ad alcune attività, e
gestione amministrativa degli immobili d’uso).
Ricordiamo che per turni si intendono quelle articolazioni di orario che
iniziano o terminano fuori dell’orario extra standard (7,00 – 19,30 ; orario
standard: 8,00 – 17,45). Si veda, in proposito, anche la lettera F/2 -
Flessibilità.
5) Indennità giornaliera oltre le ore 18,15: ai sensi dell’art. 86 del
C.C.N.L. spetta - per ciascun giorno in cui effettui
tale orario - al personale appartenente alle aree professionali il cui lavoro
giornaliero termini oltre le ore 18,15 ed entro le 19,15 (19,30 per le attività
soggette a specifiche regolamentazioni).
6) Indennità di turno notturno: ai sensi degli artt.
71 e 87 del C.C.N.L. spetta - per ciascuna notte in cui lo effettui
- al personale appartenente sia alle aree professionali che ai quadri direttivi
la cui attività lavorativa sia resa fra le ore 22,00 e le ore 6,00.
L’indennità viene erogata in misura intera se il lavoro, in tale fascia oraria,
è durato oltre 2 ore.
Se invece la prestazione notturna non ha superato le 2 ore, l’indennità viene erogata per metà.
7) Indennità per vigilanza notturna: ai sensi dell’art. 76 del C.C.N.L.
spetta mensilmente al personale appartenente alla 1ª area professionale addetto
alla guardiania notturna.
Secondo quanto previsto poi dagli artt. 77 e 96, essa
può inoltre essere corrisposta al personale appartenente alla 2ª area
professionale, 1º livello retributivo, addetto a mansioni di commesso quando
esso venga adibito alla vigilanza notturna in
sostituzione provvisoria degli addetti al servizio assenti per riposo
settimanale, ferie, malattia o leva militare (in questi ultimi due casi,
limitatamente ai primi 3 mesi di assenza).
8) Indennità agli addetti al sabato alla consulenza
e nelle succursali presso località turistiche o centri commerciali, ipermercati
e grandi magazzini: spetta sia al personale
appartenente alle aree professionali che
ai quadri direttivi, esclusi quelli di 3º e 4º livello.
N.B. - Le misure delle indennità di cui al punto 1) sono riportate
nell’allegato 5 del Contratto. Quelle di cui ai punti 2), 4),
5), 6), 7) e 8) nell’allegato 3. Quelle di cui al punto 3) nell’allegato
4.
9) Indennità di reperibilità: spetta, secondo l’art. 32 del C.C.N.L., a chi - appartenente
alle aree professionali e ai primi due livelli dei quadri direttivi - svolge particolari
servizi per i quali l’azienda preveda la reperibilità. È, per esempio, il caso
del personale addetto all’estrazione dei valori, oppure ai sistemi di
sicurezza, al presidio di impianti tecnologici, ai
servizi automatizzati per l’utenza.
10) Indennità per intervento: spetta - secondo quanto previsto dallo
stesso art. 32 (che riporta anche le misure dell’indennità stessa per ogni
intervento effettuato) - ai quadri direttivi di 3º e 4º livello ai quali
l’azienda richieda, quando non sono in servizio, di intervenire presso i centri
elettronici ed i presidi di sicurezza per fronteggiare situazioni tecniche
operative di emergenza.
Tra le indennità è da includere anche quella per il mancato
preavviso, dovuta - ai sensi dell’art. 63 del Contratto - in caso di
risoluzione del rapporto di lavoro sia su iniziativa dell’azienda per
giustificato motivo, sia su iniziativa del lavoratore per giusta causa (vedi
anche lettera D/5 - Dimissioni).
Quanto all’indennità di vacanza contrattuale (art. 7 del C.C.N.L.), essa
rappresenta un elemento provvisorio della retribuzione, commisurato al tasso di inflazione programmato, riconosciuto ai lavoratori dopo
tre mesi dalla data di scadenza del Contratto e comunque dopo tre mesi dalla
data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza
del contratto.
Ricordiamo, infine, incidentalmente, che a partire dal 1º gennaio 2000 sono
confluite nella voce stipendio alcune delle indennità previste dai precedenti
Contratti ABI ed ACRI del 1994 e 1995, ovvero:
• Indennità di ex scala mobile, indennità di mensa,
indennità direttiva o di funzione, indennità di rappresentanza, indennità di
carica, relativamente ai quadri direttivi.
• Indennità di ex scala mobile, indennità di mensa, indennità di carica,
relativamente alle aree professionali.
I/2 INFORMATIVA
SINDACALE
È la comunicazione dovuta
dall’azienda agli organismi sindacali in numerose circostanze, per consentire
agli stessi l’esercizio delle loro facoltà di verifica, controllo, valutazione
ed eventuale intervento.
È contrattualmente prevista nei seguenti casi:
a) distacco di gruppi di lavoratori (art. 15);
b) appalti di opere e servizi o di attività
complementari e/o accessorie ad imprese o enti esterni all’area contrattuale
(art. 16);
c) tensioni occupazionali, anche conseguenti a riorganizzazioni e/o
ristrutturazioni, comprese le fusioni (artt. 14, 17, 18);
d) articolazione dell’orario di lavoro e di sportello (artt.
19, 88) e adozione dei turni in casi diversi da quelli previsti dall’art. 87;
e) applicazione dell’orario multiperiodale, cioè distribuzione, in determinati periodi dell’anno,
dell’orario settimanale in periodi di maggiore o minore lavoro rispetto agli
standard contrattuali (art. 90);
f) adozione di nuove flessibilità nell’utilizzo del personale e rimozione di
normative obsolete (art. 21);
g) formazione professionale, per gli aspetti attinenti ai programmi, ai
criteri, alle finalità, ai tempi e alle modalità dei corsi (art. 54);
h) lavoro straordinario, per la rilevazione del numero complessivo di ore
mensilmente effettuate (art. 91);
i) part-time, per la individuazione delle posizioni di lavoro escluse dal
rapporto a tempo parziale (art. 26);
j) determinazione del sistema incentivante e dei relativi obiettivi (art. 43);
k) indirizzi, princìpi e criteri che si intendono
adottare per lo sviluppo professionale del personale e per la sua valutazione
(art. 58);
l) previsione di nuovi percorsi professionali per la formazione di figure
ritenute strategiche ai fini aziendali (art. 55).
A parte i casi di cui sopra, l’azienda, su richiesta anche di un solo
sindacato, fornisce annualmente un’informativa completa su un’ampia serie di
argomenti, dettagliatamente elencati dall’art. 10 del C.C.N.L.
Sempre su iniziativa delle organizzazioni sindacali, hanno luogo, inoltre,
entro 15 giorni dalla data della richiesta stessa, degli incontri semestrali,
nel corso dei quali vengono prospettati problemi relativi ai carichi e ai ritmi
di lavoro, agli organici, alle condizioni igienico-ambientali
dei luoghi di lavoro e alla tutela fisica dei lavoratori.
I/3 INFORTUNIO
Per il periodo di assenza massima consentita in caso di infortunio, si veda
il Dizionario alla lettera A/22 - Assenza massima per malattia.
Qui ricordiamo solo che in caso di infortunio sul
lavoro l’azienda detrae, dal trattamento economico dovuto al lavoratore, tutte
le somme che egli ha diritto a riscuotere da parte dell’Istituto assicuratore.
I/4 INQUADRAMENTO
Il tema degli inquadramenti è
stato già ampiamente trattato alle seguenti voci:
lettera A/19 - Assegnazione a mansioni superiori (con specifica delle diverse
fattispecie inerenti ai quadri direttivi e alle aree professionali), e lettera
F/9 - Fungibilità.
I/5 INTERVALLO
È la pausa di lavoro, pari ad
un’ora, che spetta al personale per la colazione.
L’intervallo (che non compete nei giorni semifestivi) viene
di norma attuato tra le ore 13,25 e le ore 14,45, ferma restando la possibilità
(motivata da ben precise circostanze ed esigenze) di consentirne
l’effettuazione in una diversa fascia oraria, compresa tra le 12,00 e le 14,40.
D’intesa con i sindacati, l’azienda può inoltre ridurre o protrarre la
durata dell’intervallo, rispettivamente fino a mezz’ora e fino a due ore.
J/1 JOB SHARING
Termine inglese che troviamo all’art. 17 del C.C.N.L., citato tra gli strumenti
cui è possibile fare ricorso quando si verificano tensioni occupazionali,
scaturite anche da eventuali processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione,
per non disperdere il patrimonio umano e professionale presente in azienda.
Nel job sharing (job
= “ lavoro” e sharing, derivato da to share = “dividere”) lo svolgimento del
lavoro in un certo orario è affidato in condivisione a due o più lavoratori,
lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro.
Un lavoro che richiederebbe un impegno a tempo pieno
viene così diviso fra più persone impiegate con orario ridotto.
L/1 LAVORATORI
STUDENTI
Per le facilitazioni di cui
godono i lavoratori studenti si veda il Dizionario
alla lettera A/9 - Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio.
L/2 LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Si veda il Dizionario alla
lettera C/17 - Contratto a tempo determinato.
L/3 LAVORO A TEMPO PARZIALE
Si veda il Dizionario alla
lettera C/18 - Contratto a tempo parziale.

L/4 LAVORO DOMENICALE
Il lavoro domenicale (con la
conseguente apertura degli sportelli) è consentito solo nei casi stabiliti
dalla legge. Secondo l’art. 88 del C.C.N.L. esso è possibile, tra l’altro,
nelle dipendenze che operano presso centri commerciali, ipermercati e grandi
magazzini, mercati, fiere, mostre, congressi, stand, sportelli cambio, posti di
confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali.
A chi lavora nel giorno fissato per il riposo settimanale (solitamente
domenica) spetta, secondo l’art. 92 del Contratto, un riposo compensativo in
un’altra giornata della settimana.
Se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, il riposo compensativo viene di
norma effettuato nelle ore antimeridiane del giorno
successivo.
Oltre al riposo compensativo, il lavoratore che lavora nel giorno stabilito per
il riposo (domenica o altro giorno) ha diritto ad un
compenso pari alla paga oraria maggiorata del 25% (la percentuale è del 30% per
i lavoratori appartenenti alla 2ª area professionale, 1º livello retributivo,
addetti a mansioni di commesso).
Se la giornata di domenica non coincide con quella destinata al riposo
settimanale, il lavoratore - per ogni ora di lavoro effettuato in tale giornata
- ha diritto ad un compenso pari al 20% della paga oraria.
Ricordiamo, infine, che il lavoro domenicale per i servizi in parentesi
(gestione delle carte di credito e debito; centri servizi, centrali e
periferici, limitatamente ad attività connesse a fusi orari; banca telefonica;
servizi o reparti, centrali o periferici, di elaborazione
dati anche di tipo consortile) può essere prestato, a norma dell’art. 87, solo
da un limitato numero di addetti, strettamente necessari allo svolgimento delle
attività di presidio “stabile”.
L/5 LAVORO INTERINALE (DETTO ANCHE LAVORO
TEMPORANEO)
Si veda in proposito il
Dizionario alla lettera C/21 - Contratto di fornitura di lavoro
temporaneo.
L/6 LAVORO NOTTURNO
È notturno il lavoro prestato
tra le ore 22,00 e le ore 6,00.
Per la remunerazione particolare dello stesso, si veda il Dizionario alla
lettera I/1 - Indennità, punto 6).
L/7 LAVORO STRAORDINARIO
L’argomento è già stato quasi
interamente trattato.
Per le prestazioni di lavoro straordinario rese dagli appartenenti alle aree
professionali (art. 91 del C.C.N.L.), e per la relativa regolamentazione,
si veda il Dizionario alla lettera B/2 - Banca delle ore, strumento che
prevede una gestione ‘flessibile’ delle stesse.
L’azienda può richiedere al lavoratore prestazioni di
lavoro straordinario nel limite massimo di 2 ore al giorno o di 10 ore alla
settimana.
Per quanto attiene ai quadri direttivi, ferme restando le caratteristiche di
flessibilità temporale e di autogestione proprie della
categoria, ricordiamo che (ai sensi dell’art. 71 del Contratto) la retribuzione
dei quadri di 1º e 2º livello è commisurata al normale orario di lavoro della
3ª area professionale, più 10 ore mensili medie. Quando il lavoro supera in
maniera significativa tale limite orario
convenzionale, l’interessato potrà rivolgersi all’azienda che, valutata la
congruità delle prestazioni eccedenti, corrisponderà una apposita erogazione.
In proposito, si veda anche la lettera F/7 - Forfettizzazione
per i quadri direttivi.
Per il 3º e 4º livello retributivo l’azienda, a fronte di un impegno temporale
particolarmente notevole durante l’anno, valuta la possibilità di corrispondere
una apposita erogazione.
Le predette erogazioni possono essere pagate con cadenza annuale, facendole
coincidere con la data prevista per il premio di rendimento.
A proposito di lavoro straordinario … ricordiamo che la prima voce del
nostro Dizionario, la lettera A/1, era dedicata agli ‘Abusi ed irregolarità in
materia di lavoro straordinario’.
L/8 LAVORO TEMPORANEO (DETTO ANCHE LAVORO
INTERINALE)
Si veda il Dizionario alla lettera C/21 - Contratto
di fornitura di lavoro temporaneo.
L/9 LICENZIAMENTO
È l’atto unilaterale con il
quale l’azienda pone termine al rapporto di lavoro con un dipendente. Da notare
che il termine licenziamento non compare mai esplicitamente nel Contratto
Le cause che lo rendono possibile (per giusta causa; per giustificato motivo;
per superamento del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro in
caso di malattia o infortunio e dell’eventuale periodo di aspettativa)
sono comprese tra quelle più generali di risoluzione del rapporto di lavoro
indicate dall’art. 61 del C.C.N.L (vedi la lettera C/4
- Cessazione del rapporto di lavoro).
Il preavviso (le cui misure sono riportate nell’all. 6 del Contratto) spetta
solo nel caso in cui il licenziamento sia disposto per
giustificato motivo o per superamento del periodo di comporto e/o di
aspettativa.
Nel caso in cui l’azienda abbia ricevuto danni materiali da fatti che portino
al licenziamento per giusta causa, è possibile che essa attui una compensazione
tra quanto dovuto al lavoratore e quanto ad esso
imputabile a titolo di risarcimento (in caso di mancato accordo tra le parti
sull’ammontare del danno, il calcolo dello stesso può essere effettuato in sede
giudiziale, fermo restando però ogni eventuale maggior diritto dell’azienda).
L/10 LIVELLI RETRIBUTIVI
I livelli retributivi
corrispondono alle diverse posizioni - economiche e di grado - in cui si
articolano sia la categoria dei quadri direttivi (art. 66 del C.C.N.L.) che
quella delle aree professionali (artt. 75, 76, 77 e
78).
Per quanto riguarda la categoria dei quadri direttivi - le cui
connotazioni saranno trattate alla voce specifica -, ricordiamo che i livelli
retributivi in cui essa si suddivide sono quattro.
Relativamente al ruolo di preposto, l’appartenenza ai
diversi livelli è determinata dal numero degli addetti, e cioè:
- 1º livello retributivo per i preposti a succursale da 5 a 6 addetti compreso
il preposto;
- 2º livello retributivo se gli addetti sono 7;
- 3º livello retributivo da 8 a 9 addetti;
- 4º livello retributivo da 10 addetti in su.
Per quanto riguarda le caratteristiche e l’articolazione delle aree
professionali, si veda la corrispondente voce del
Dizionario alla lettera A/16.
Qui ricordiamo solo i livelli in cui si suddivide ciascuna delle 3 aree
professionali:
- 1ª area professionale: livello unico;
- 2ª area professionale: 3 livelli retributivi;
- 3ª area professionale: 4 livelli retributivi.
Per gli aspetti connessi ai passaggi da un
livello retributivo all’altro (inquadramenti), si veda il Dizionario alla
lettera A/19 - Assegnazione a mansioni superiori, e alla lettera F/9
- Fungibilità.
L/11 LOCALI SOTTERRANEI
I locali sotterranei sono
quelli situati in prevalenza (e cioè per oltre metà
dell’altezza) al di sotto del livello stradale. Per l’indennità che compete per
il lavoro svolto in detti locali, si veda il Dizionario alla lettera I/1
- Indennità.
L/12 LOCALITÀ TURISTICHE
Presso le agenzie situate in
località turistiche l’azienda può distribuire l’orario
di lavoro e di sportello in maniera tale da includere anche il sabato. Ai fini
dell’apertura di sabato, essa dovrà comunque informare
gli organismi sindacali e, a loro richiesta, si dovrà verificare la sussistenza
del requisito di ‘località turistica’ della piazza o
della zona interessata.
Il personale che opera in queste dipendenze (fermo restando lo specifico
compenso di cui al punto 8) della lettera I/1 - Indennità) non può
essere utilizzato nella giornata di sabato per più di 20 volte all’anno, a meno che il suo orario di lavoro non sia
distribuito su 6 giorni per 6 ore al giorno oppure su 4 giorni per 9 ore al
giorno: in questo caso, non opera alcun limite.
M/1 MALATTIA
Tutto ciò che interessa il
lavoratore in tema di malattia (comporto, fasce orarie, ecc.) è stato già
trattato in questo Dizionario alla lettera A/22 - Assenza massima per
malattia, ovvero periodo di comporto. Importante: si veda anche la
lettera C/12 - Comporto per il relativo errata corrige.
M/2 MANSIONI SUPERIORI
In proposito si consulti il
Dizionario alla lettera A/19 - Assegnazione a mansioni superiori e alla
lettera F/9 - Fungibilità.
M/3 MATERNITÀ E CONGEDI PARENTALI
Il tema della maternità e dei
diritti ad essa connessi è stato già trattato nel
Dizionario alle
lettere A/23 - Astensione
obbligatoria dal lavoro: congedi di maternità e/o paternità e alla lettera G/8
- Gravidanza e puerperio.
N.B. - Nel nostro Dizionario manca la voce
‘Congedi parentali’, che in altro punto dello
stesso avevamo pur preannunziato (lettera A/7 - Adozione e affidamento preadottivo). L’involontaria omissione nasce dal fatto che
i congedi parentali facoltativi non rientrano in realtà tra le tematiche specifiche del Contratto. Sono
infatti il prodotto di importanti provvedimenti legislativi, di cui
peraltro la nostra rivista si è più volte occupata (si vedano, in proposito, le
‘Schede da conservare’ intitolate Lavoro e vita. Una legge per la famiglia:
la “53” dell’8 marzo 2000, inserite nel n. 7/2000
de “La Voce dei Bancari”, che trattano anche dei congedi di maternità e
paternità).
M/4
MISSIONI
Argomento già compiutamente trattato nel Dizionario alla voce D/3 -
Diaria.

N/1 NASTRI ORARI
Sono le fasce orarie entro cui l’azienda ha la facoltà di fissare
l’orario giornaliero di lavoro.
Esiste un nastro orario standard (compreso tra le 8,00 e le 17,15) che
può riguardare tutti i lavoratori e un nastro orario extra standard
(compreso tra le 7,00 e le 19,15) che può interessare solo una quota non
superiore al 13% di tutto il personale in azienda e al 10% delle succursali.
Eventuali articolazioni di orario che, per effettive
esigenze operative, vadano oltre i predetti nastri orari presuppongono l’intesa
- senza oneri aggiuntivi per l’azienda - con gli organismi sindacali.
I nastri orari non riguardano le succursali con orari speciali operanti presso
mercati, complessi industriali, fiere, mostre, congressi, stand, sportelli di
cambio, posti doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali.
Quanto alle succursali attive presso centri commerciali, ipermercati e grandi
magazzini, l’orario di lavoro tiene conto delle esigenze di servizio al
pubblico anche oltre il nastro orario extra standard.
[N.B. - Per le attività soggette a specifiche regolamentazioni
ai sensi dell’art. 2 del C.C.N.L., espletate
direttamente o tramite enti autonomi (intermediazione mobiliare, leasing, factoring, credito al consumo, gestione di carte di credito
e debito, centri servizi, limitatamente ad alcune attività, e gestione
amministrativa degli immobili d’uso), i nastri orari, standard ed extra
standard, sono estesi rispettivamente alle 17,45 il primo e alle 19,30 il
secondo. Quest’ultimo può comunque
essere applicato solo a determinate quote di personale].

O/1 OBBLIGHI DELLE PARTI
Si veda in proposito il
Dizionario alla lettera D/7 - Diritti e doveri del personale.
O/2 OBBLIGHI DI LEVA
Si veda in proposito il
Dizionario alla lettera C/5 - Chiamata alle armi.
O/3 ORARIO DI LAVORO
ORARIO DI LAVORO
SETTIMANALE
Dell’orario di lavoro settimanale abbiamo già parlato
a proposito della ‘Banca delle ore’ (lettera B/2
del Dizionario).
In sintesi: l’orario di lavoro settimanale, che di norma va dal lunedì al
venerdì, è di 37 ore e 30 minuti (40 ore nel caso di personale di vigilanza e
custodia – si veda la relativa lettera C/29 del Dizionario).
I lavoratori all’inizio di ogni anno possono optare
per una riduzione di 30 minuti (da utilizzare in un unico giorno della settimana
o in due giorni, per 15 minuti al giorno), oppure possono mantenere l’orario
pieno, riversando in ‘banca ore’ la mezz’ora di
lavoro in meno a settimana (per un totale di 23 ore) a cui hanno rinunziato.
L’orario settimanale può essere di 36 ore nei casi in cui esso sia distribuito su 4 giorni per 9 ore al giorno oppure su 6
giorni per 6 ore al giorno; oppure quando va dal lunedì pomeriggio al sabato
mattina; e infine quando comprende la domenica o prevede dei turni.
Ricordiamo che per turni si intendono quegli orari di
lavoro che iniziano o terminano fuori dai limiti fissati per l’orario extra
standard.
ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO
L’azienda fissa l’orario di lavoro di lavoro giornaliero (che di norma è di 7
ore e 30 minuti) entro le fasce orarie di cui si è già detto alla lettera N/1
- Nastri orari.
Per le indennità spettanti nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre
le 18,15 oppure oltre le 19,15 si veda quanto già
detto ai punti 4) e 5) della lettera I/1 - Indennità.
Errata corrige: al punto 4) della lettera I/1 abbiamo indicato in
parentesi le articolazioni dell’orario extra standard e standard (7,00 - 19,30
e 8,00 - 17,45). Precisiamo adesso che tali limiti orari si riferivano in
realtà alle attività soggette a specifiche regolamentazioni
(art. 2 C.C.N.L.), mentre, ordinariamente, i rispettivi limiti orari sono i
seguenti: 7,00 - 19,15 e 8,00 - 17,15. Si veda, in proposito, la lettera N/1
- Nastri orari.
O/4 ORARIO DI SPORTELLO
L’orario di sportello
settimanale di cui le aziende possono disporre è di 40 ore.
Il limite può essere superato quando le succursali operano dentro centri
commerciali, ipermercati e grandi magazzini, oppure presso mercati, complessi
industriali, fiere, mostre, congressi, stand, sportelli di cambio, posti
doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali. In queste
succursali, come pure in quelle situate in località turistiche, o anche presso
strutture pubbliche o di pubblica utilità, lo sportello può essere aperto anche
il sabato o la domenica (da quest’ultima evenienza
sono esclusi gli sportelli aperti presso complessi industriali).
Chi lavora presso succursali poste in località turistiche non può lavorare di
sabato per più di 20 volte l’anno, a meno che il suo orario settimanale non sia di 36 ore (vedi le lettere L/12 e O/3).
Per i tempi di adibizione allo sportello si veda il
Dizionario alla lettera A/5.
O/5 ORARIO MULTIPERIODALE
Per esigenze tecniche,
organizzative o commerciali l’azienda può, nel corso dell’anno, distribuire
l’orario di lavoro in maniera tale da prevedere in certi periodi prestazioni
ridotte, superando poi, in altri di maggior lavoro, l’orario settimanale di 37
ore e 30 minuti (36 ore nei casi di distribuzione su 4 o 6 giorni).
Nei periodi di maggior lavoro (non più di 4 mesi per anno), la prestazione
lavorativa non può andare oltre le 9 ore e 30 minuti al
giorno e le 48 ore alla settimana. È inoltre escluso il lavoro straordinario.
Nei periodi di minor lavoro, la prestazione lavorativa non può essere inferiore
alle 5 ore al giorno e alle 25 ore settimanali.
La retribuzione contrattuale settimanale resta sempre la stessa, sia nei
periodi di maggiore che in quelli di minore lavoro.
L’azienda, nel tenere conto delle esigenze rappresentate dai lavoratori, dà la
precedenza a chi vuole effettuare l’orario multiperiodale, dal quale sono peraltro esclusi i
lavoratori part-time.
Tale orario può in ogni caso essere svolto da non più del 2% del personale
dipendente dall’azienda, che deve comunicarne preventivamente l’adozione agli
organismi sindacali (vedi la lettera I/2 - Informativa sindacale).
O/6 ORGANISMI SINDACALI AZIENDALI
Sono gli organi di
coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali (le cosiddette RSA) che
fanno capo alle organizzazioni sindacali che hanno
preso parte alla stipula del Contratto o, quando queste manchino, le RSA delle
unità produttive interessate.
P/1 - PAGA DI
LIVELLO O PAGA BASE
È quella parte del
trattamento economico - già prevista nei precedenti contratti ABI ed ACRI del
1994 e del 1995 - confluita, a partire dal 1º gennaio 2000, nella voce ‘stipendio’
P/2 - PAGA ORARIA
È la retribuzione calcolata
ad ore.
Al di là delle complesse modalità di calcolo (per le
quali si potrà consultare l’art. 91 del C.C.N.L.), in questa sede vale solo la
pena di rammentare che la misura della paga oraria costituisce la base per il
calcolo del compenso spettante per il lavoro straordinario.
P/3 - PARI OPPORTUNITÀ
Si veda, in proposito, il
Dizionario alla lettera A/30 -
Azioni positive.
P/4 - PART TIME
Si veda il Dizionario alla
lettera C/18 - Contratto a tempo parziale.
P/5 - PAUSA
Con questo termine, più che
all’intervallo di un’ora spettante ai lavoratori per la colazione (si veda in
proposito il Dizionario alla lettera I/5 - Intervallo), ci si riferisce
alla pausa di lavoro concessa ai centralinisti (vd.
la corrispondente lettera C/3) o agli addetti in via esclusiva ai
videoterminali. Questi ultimi - dopo due ore di adibizione continuativa alle predette apparecchiature - hanno
di regola diritto ad una pausa di un quarto d’ora. Se però tali lavoratori sono
inseriti nei turni presso i servizi o i reparti (centrali o periferici) di elaborazione dati (anche di tipo consortile), essi hanno
diritto a due pause di 10 minuti, oltre ad una pausa di 30 minuti nella
giornata, da fruire in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento
del servizio.
P/6 - PEGNI
Si veda il Dizionario alla
lettera C/30 - Custodia pegni.
P/7 - PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI O
FAMILIARI
L’azienda, ai sensi dell’art.
48 del C.C.N.L., può
accordare al lavoratore che ne faccia richiesta per giustificati motivi
personali o familiari brevi permessi retribuiti non computabili nelle ferie
annuali.
Inoltre, “per interessi di famiglia e per gravi motivi di indole
privata” (secondo quanto recita testualmente il Contratto), è possibile che
essa conceda adeguati periodi di congedo, determinando se e per quanto tempo
corrispondere il trattamento economico.
Per i periodi di aspettativa non retribuita si veda il
nostro Dizionario alle lettere A/17 - Aspettativa non retribuita e A/18
- Aspettativa per malattia o infortunio.
P/8 - PERMESSI PER RICERCA DI ALTRA
OCCUPAZIONE
Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, il
lavoratore ha diritto ad usufruire di adeguati
permessi, per non meno di 2 ore al giorno, finalizzati alla ricerca di un altro
lavoro (art. 62 C.C.N.L.), a meno che egli non si sia dimesso spontaneamente.
P/9 - PIÈ DI LISTA
Si veda in proposito la
lettera D/3 - Diaria.
P/10 - PREAVVISO
Per il preavviso dovuto in caso di dimissioni e/o per la
corrispondente indennità di mancato preavviso si veda il Dizionario alla
corrispondente lettera D/5 Dimissioni.
Per il preavviso dovuto in caso di licenziamento ad iniziativa dell’azienda,
per i casi in cui esso è previsto, si veda ancora il Dizionario alla lettera
L/9 Licenziamento.
Si ricorda, infine, che le misure del preavviso o, in
difetto, della corrispondente indennità sono riportate nell’allegato 6 del
Contratto.
P/11 - PREMIO AZIENDALE
Condizioni e criteri di erogazione del premio aziendale sono stabiliti, presso
ciascun istituto di credito, nel Contratto integrativo aziendale (il cosiddetto
C.I.A.).
Diversi sono i parametri che possono essere utilizzati per determinarne gli
importi (tra gli altri: indicatori di redditività, di efficienza, di
produttività, di qualità, di rischiosità, di struttura. In proposito si veda
l’art. 40 del C.C.N.L.).
Esiste dunque una stretta correlazione tra il premio aziendale e i risultati
(economici, produttivi, qualitativi) conseguiti dall’azienda, tant’è che in caso di risultato negativo delle attività
ordinarie l’azienda non darà luogo all’erogazione del premio.
Il premio aziendale viene inoltre corrisposto in base
all’inquadramento, tenendo conto anche degli apporti professionali, delle
attività svolte e della funzione ricoperta. Se il
giudizio prefessionale di sintesi attribuito al
dipendente è negativo, il premio non viene però erogato.
In caso di assenza dal servizio, il premio aziendale
viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza.
In caso di assenza retribuita, la riduzione non si
applica se l’assenza non supera i tre mesi.
Quando l’assenza supera i tre mesi, la riduzione non
si applicherà solo per i primi tre mesi, a meno che essa non si sia protratta
per un intero anno.
La riduzione non si applica comunque per i periodi di
assenza per ferie né per i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro
(cinque mesi) in caso di gravidanza o puerperio.
P/12 - PREMIO DI RENDIMENTO
Il premio annuale di rendimento è stato ridistribuito, a
partire dal gennaio del 2000, su 13 mensilità, secondo misure
standard di settore.
P/13 - PREPOSTI
I preposti, ovvero i
dipendenti ai quali viene affidata la responsabilità
di una succursale, comunque denominata, possono appartenere alla 3ª area
professionale, con livelli retributivi variabili dal 2º al 4º a seconda del
numero totale degli addetti (si veda in proposito il Dizionario alla lettera A/16
- Aree professionali), oppure alla categoria dei quadri direttivi.
Anche in quest’ultimo caso, l’inquadramento minimo
riconosciuto varia in funzione del numero degli addetti, e più precisamente:
- 1º livello retributivo per i preposti a succursale da 5 a 6 addetti compreso il preposto;
- 2º livello retributivo se gli addetti sono 7;
- 3º livello retributivo se gli addetti vanno da 8 a 9;
- 4º livello retributivo da 10 addetti in su.
P/14 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Si veda il Dizionario alla
lettera B/2 - Banca delle ore e alla lettera L/7 - Lavoro
straordinario.
P/15 - PROCEDIMENTO PENALE
Nella lettera A/11 del Dizionario
abbiamo già parlato dell’allontamento cautelare dal
servizio che l’azienda può disporre nel caso in cui il lavoratore incorra in un
procedimento penale.
Qui ci limitiamo a trattare il caso del lavoratore che riceve un’informazione
di garanzia o un provvedimento analogo, o che incorre nell’azione penale,
esclusivamente in relazione a fatti commessi
nell’esercizio delle sue funzioni.
In questi casi, le spese giudiziali - comprese quelle relative
all’assistenza legale - sono tutte a carico dell’azienda, fermo restando
il diritto del lavoratore a scegliersi un legale di sua fiducia.
Il lavoratore mantiene il diritto alla retribuzione anche se viene
privato della libertà personale (fermi restando, ovviamente, i casi di
risoluzione del rapporto di lavoro da imputare a causa diversa).
L’onere di eventuali risarcimenti, richiesti dalla parte lesa che si
costituisca parte civile nei confronti del lavoratore, è a carico dell’azienda.
Il lavoratore che si trovi in una delle condizioni qui richiamate
deve comunque darne immediata comunicazione all’azienda.
Ricordiamo, infine, che le tutele in discorso operano anche dopo la cessazione
del rapporto di lavoro, sempre che si tratti di fatti commessi durante il
rapporto di lavoro.
P/16 - PROFILI PROFESSIONALI
I profili professionali
corrispondono a una sintetica descrizione delle mansioni
e della professionalità necessaria a svolgerle proprie di un determinato gruppo
di lavoratori.
Nel nostro caso, i profili delle cosiddette ‘aree professionali’ e dei ‘quadri
direttivi’ sono delineati rispettivamente agli
articoli 76-78 e 66 del vigente C.C.N.L.
Quanto al Dizionario, è possibile rinvenire una sintetica descrizione di tali
profili alle lettere A/16- Aree professionali e Q/1 - Quadri
direttivi.
P/17 - PROVA (PERIODO DI)
Il periodo di prova non può essere superiore ai 3 mesi, salvo che per il
personale addetto a mansioni operaie o inquadrato nella 1ª area professionale,
il cui periodo di prova non può superare i 30 giorni.
Alla fine del periodo di prova il personale si intende
confermato in servizio.
Sono esonerati dal periodo di prova i lavoratori di banche incorporate o di cui
si sia assunta la prosecuzione degli affari purché
abbiano prestato almeno 3 mesi di servizio presso la banca di provenienza.
Durante il periodo di prova sia il lavoratore che l’azienda
possono recedere senza preavviso.
Nel primo caso, al lavoratore saranno corrisposte le competenze dovute sino al giorno in cui egli ha effettivamente lavorato. Se invece è l’azienda ad avere sciolto il rapporto
contrattuale, essa dovrà corrispondere le competenze sino alla fine del mese in
corso.
Per il resto, occorre ricordare che al personale in prova si applicano tutte le
altre disposizioni del vigente Contratto.
P/18 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
A questo tema assai delicato ‘La voce dei Bancari’ ha dato
largo spazio. Si vedano, in particolare, le schede da conservare contenute nel
n. 5/2001 (Provvedimenti disciplinari. Genesi della sanzione e procedura
difensiva).
Quanto al Contratto, l’art. 36 si limita ad elencare le sanzioni applicabili in relazione alla gravità o recidività
della mancanza ovvero al grado della colpa.
I provvedimenti disciplinari applicabili sono i seguenti:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non
superiore a 10 giorni;
d) licenziamento per giustificato motivo (ovvero per un notevole inadempimento
degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore);
e) licenziamento per giusta causa (ovvero per una mancanza così grave da non
consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro).
Lo stesso art. 36 pone anche in rilievo la
possibilità per l’azienda di disporre, per il tempo strettamente necessario,
l’allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio, in
attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare, almeno quando
ciò sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di effettuare
accertamenti in relazione alla stessa.
P/19 - PROVVIDENZE PER MOTIVI DI STUDIO
Vedi lettera A/9 -
Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio.
P/20 - PULIZIA (PERSONALE DI)
Il personale di pulizia
appartiene alla 1ª area professionale.
Q/1 - QUADRI
DIRETTIVI
I quadri direttivi, secondo
la definizione che ne dà l’art. 66 del C.C.N.L., sono quei lavoratori che pur non appartenendo alla
categoria dei dirigenti svolgono, in maniera continuativa e prevalente,
mansioni che
comportino elevate responsabilità
funzionali, per le quali sia richiesta una notevole preparazione professionale
e/o particolari specializzazioni, e che abbiano maturato un’esperienza
significativa in rete o presso strutture centrali, oppure responsabilità di
direzione, coordinamento e controllo di altri lavoratori appartenenti alla
stessa categoria e/o alla 3ª area professionale.
Innumerevoli sono i tipi di attività che comportano
l’inquadramento in tale categoria.
Il Contratto cita esplicitamente:
a) coloro che svolgono attività specialistiche che
richiedono il possesso di metodi professionali complessi oppure l’uso di
procedure prevalentemente non standard, per esempio nell’area legale, in quella
delle attività di analisi e pianificazione organizzativa, del controllo di
gestione, del marketing, dell’auditing, dell’ingegneria finanziaria e della
tesoreria;
b) coloro che hanno la responsabilità della gestione di segmenti di clientela,
oppure di linee di prodotto e/o di attività di promozione e di consulenza
finanziaria, e che hanno al tempo stesso rilevante autonomia di poteri
conferiti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
c) coloro che hanno la responsabilità di una succursale, cioè i preposti (si
veda, in proposito, il Dizionario alla lettera P/13 - Preposti).
Delle più rilevanti problematiche afferenti ai quadri direttivi ci siamo già occupati nel
nostro Dizionario.
È quindi opportuno un semplice rinvio agli argomenti già trattati:
* per l’ “assegnazione a mansioni superiori” e per la “fungibilità” si
consultino le lettere A/19 ed F/9;
* per la “forfettizzazione” del compenso per lavoro
straordinario e per il “lavoro straordinario” si vedano le lettere F/7
ed L/7;
* per il trattamento di missione si veda la lettera D/3 - Diaria;
* per le “ferie” si veda la lettera F/2 (N.B. : nel n. 4/2004, che
conteneva la puntata n. 8 del Dizionario, a pag. 15, a causa di un refuso è
stato omesso proprio l’inizio della lettera F/2, che trattava il tema delle
ferie. Riportiamo, quindi, il breve testo mancante, che va inserito subito dopo
la piccola annotazione riguardante il personale di
fatica e prima di “Durante il primo anno di lavoro ecc. ecc.”:
F/2 Ferie Il periodo di riposo dal lavoro, legato anche etimologicamente
all’idea della festa (il plurale latino feriae
è infatti probabilmente connesso con il termine festus,
“festivo”), è un diritto fondamentale di tutti i lavoratori, regolamentato
dall’art. 46 del vigente C.C.N.L.).
R/1 - REPERIBILITÀ
Della reperibilità, o meglio della indennità per essa spettante al personale appartenente
alle tre aree professionali e al 1º e 2º livello dei quadri direttivi, abbiamo
già parlato nel Dizionario alla lettera I/1 - Indennità.
Ricordiamo che essa può essere richiesta al personale che svolga determinati
servizi (per esempio: estrazione valori, sistemi di sicurezza, impianti
tecnologici, servizi automatizzati all’utenza).
Chi ha l’obbligo della reperibilità può assentarsi dalla propria residenza solo
previa segnalazione alla Direzione, garantendo comunque la reperibilità stessa
e l’effettuazione degli interventi richiesti.
L’azienda, da parte sua, deve garantire l’opportuna turnazione del personale
reperibile.
Anche i quadri direttivi di 3º e 4º livello la cui
presenza è necessaria per l’estrazione dei valori devono garantire la loro
reperibilità. Possono assentarsi dalla residenza previa segnalazione
all’azienda, a meno di urgenti necessità, nel qual
caso dovranno comunque successivamente dare all’azienda motivato avviso della
loro assenza.
R/2 - RESIDENZA E DOMICILIO
I termini residenza e
domicilio sono richiamati dall’art. 30 del Contratto, che segnala tra gli
obblighi del personale anche quello di comunicarne con sollecitudine
all’azienda ogni mutamento. Ricordiamo che per residenza si intende
il luogo di dimora abituale di ciascun cittadino (vd.
il Dizionario alla lettera D/6 - Dimora), indicato nei registri
anagrafici di ciascun comune, mentre il domicilio è il luogo in cui una persona
ha stabilito la sede principale dei propri affari ed interessi, che può anche
non coincidere con la residenza anagrafica.
R/3 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
La norma contenuta nell’art.
35 del C.C.N.L. in ordine alla responsabilità civile
verso terzi, spesso trascurata dalle aziende, è di grande importanza per i
lavoratori (non solo per i quadri direttivi), che purtroppo ne ignorano spesso
l’esistenza. Ne riportiamo integralmente il testo:
“In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della
legge del 13 maggio 1985, n. 190, le aziende terranno a proprio carico l’onere
per la copertura della responsabilità civile verso terzi - ivi comprese le
eventuali connesse spese legali - conseguente allo svolgimento delle mansioni
contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e degli
altri lavoratori/lavoratrici particolarmente esposti al rischio medesimo”.
Ricordiamo che la legge 190 ha per oggetto il riconoscimento giuridico dei
quadri direttivi e che l’art. 5 richiamato dal Contratto recita quanto segue: “Il
datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio
di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento
delle proprie mansioni contrattuali. La stessa assicurazione deve essere
stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i propri dipendenti che, a
causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi”.
R/4 - RESPONSABILITÀ PENALE
Vedi lettera A/11 -
Allontanamento cautelare dal servizio, e lettera P/15 - Procedimento
penale.
R/5 - RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE
Vedi lettera F/8 - Formazione professionale.
R/6 - RISCHIO (INDENNITÀ DI)
Vedi lettera C/2 - Cassa, e I/1 - Indennità.
R/7 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Vedi lettera C/4 -
Cessazione del rapporto di lavoro, D/5 - Dimissioni, e L/9 -
Licenziamento.

S/1 SANTO PATRONO
La giornata del Santo Patrono rientra tra le semifestività (vd. lettera F/3 - Festività civili e semifestività).
S/2 SANZIONI DISCIPLINARI
Si veda,
in proposito, il Dizionario alla lettera P/18 - Provvedimenti
disciplinari e, per una disamina più completa ed articolata, il n. 5/2001 de
‘La Voce dei Bancari’ (Provvedimenti disciplinari.
Genesi della sanzione e procedura difensiva).
S/3 SCATTI DI ANZIANITÀ
Gli scatti di
anzianità (artt. 69 e 80 del C.C.N.L.) vengono riconosciuti con cadenza triennale.
Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura.
In tutti i casi di assunzione, il primo scatto di
anzianità spetta dopo 4 anni, e lo stesso periodo di tempo occorre in caso di
passaggio al 3º o al 4º livello dei quadri direttivi.
Il numero massimo di scatti attualmente spettanti al
personale appartenente alle aree professionali e al 1º e 2º livello dei quadri
direttivi è di 8.
Ai quadri direttivi di 3º e 4º livello spettano un numero massimo di 7 scatti,
che decorrono dalla data di assunzione o nomina.
È importante ricordare che chi era in servizio al momento della stipula dei precedenti Contratti (19 dicembre 1994 per le
aree professionali e 1 luglio 1995 per gli ex funzionari) conserva la
progressione degli scatti precedentemente stabiliti, nel numero massimo di 12.
S/4 SEGRETO D’UFFICIO
Osservare il segreto
d’ufficio è uno degli obblighi cui è tenuto - ai sensi dell’art. 30 del vigente
C.C.N.L. - tutto il personale (vd. Dizionario
alla lettera D/7 - Diritti e doveri del personale).
S/5 SEMIFESTIVITÀ
Si veda in proposito il
Dizionario alla lettera F/3 - Festività civili e semifestività.
S/6 SERVIZIO MILITARE
Si veda in proposito il Dizionario alla
lettera C/5 - Chiamata alle armi.
N.B.- Tutta la materia adesso ha
perso attualità in seguito all’abolizione dell’obbligatorietà del servizio
militare.
S/7 SICUREZZA DEL LAVORO
La sicurezza del lavoro
rientra tra le materie demandate alla contrattazione integrativa aziendale (vd. lettera C/16 - Contrattazione integrativa
aziendale).
S/8 SISTEMA INCENTIVANTE
A fronte del raggiungimento
di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio aziendale (si
veda in proposito il Dizionario alla lettera P/11 - Premio aziendale),
l’azienda può contemplare, ai sensi dell’art. 43 del vigente C.C.N.L., l’erogazione di
particolari premi incentivanti, eventualmente anche sotto forma di stock option e stock granting
(vd. qui di seguito le lettere S/12 e S/13).
L’azienda stabilisce l’ammontare globale dei premi, i
criteri di attribuzione e i tempi di corresponsione degli stessi per gruppi
omogenei di posizioni lavorative, senza dimenticare quei lavoratori che - in
base alle mansioni svolte - possono fornire solo contributi indiretti al
raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Prima di rendere operativo il sistema di incentivi
predisposto, l’azienda deve comunque informare il sindacato che, entro 3 giorni
dal ricevimento della comunicazione, può chiedere di avviare un confronto, per
fare le sue considerazioni ed avanzare eventuali proposte.
In ogni caso, al termine della procedura di confronto (che si esaurisce entro
15 giorni dall’informativa), l’azienda può adottare i provvedimenti deliberati.
Essa è tenuta ad informare il sindacato anche al momento dell’attribuzione dei
premi, segnalando il numero dei premiati e l’ammontare degli incentivi
assegnati.
S/9 SOSTITUZIONI
Questo delicato argomento è
già stato trattato nel Dizionario alla lettera A/19 - Assegnazione a
mansioni superiori e sostituzioni. Si veda anche la lettera F/9 -
Fungibilità.
S/10 SPORTELLO (ORARIO DI)
Vedi lettera O/3 - Orario di sportello.
S/11 SPORTELLO (LIMITE DI ADIBIZIONE
INDIVIDUALE ALLO)
Vedi lettera A/5 - Adibizione
allo sportello.
S/12 STOCK GRANTING
Strumento incentivante
costituito dall’attribuzione gratuita di azioni al
personale beneficiario.
S/13 STOCK OPTION
Strumento incentivante
che consiste nel dare a dirigenti e dipendenti un’opzione che permette di
acquisire a condizioni vantaggiose e a una certa data azioni della società,
legando il guadagno all’aumento di valore delle azioni stesse.
S/14 STRAORDINARIO
Per l’argomento si veda
quanto già riportato alla lettera L/7 - Lavoro straordinario.
S/15 SVILUPPO PROFESSIONALE E DI CARRIERA
Secondo le previsioni contrattuali (art. 81 del vigente
C.C.N.L.), lo sviluppo professionale e di carriera del personale appartenente
alla 3ª area professionale deve essere perseguito innanzitutto attraverso la
formazione di base (vedi Dizionario alla lettera C/28 - Corsi di
formazione), che sarà poi seguita da esperienze pratiche di lavoro, favorite
dalla mobilità su più fronti.
Ai profili più elevati della 3ª area professionale dovranno essere riservati
progetti particolari di sviluppo professionale idonei a favorirne l’accesso a
ruoli di maggior rilievo, appartenenti anche alla categoria dei quadri
direttivi.
Quanto a quest’ultima area, lo sviluppo professionale
dovrà essere finalizzato all’individuazione di professionalità, rapportate ai
diversi livelli di responsabilità, utili all’espletamento di ruoli chiave, sia
a livello centrale che nella rete commerciale.
In particolare (secondo quanto previsto dall’art. 70 del C.C.N.L.), dovrà
essere favorito lo sviluppo delle competenze gestionali,
di coordinamento e di attuazione integrata dei processi produttivi e/o
organizzativi.
T/1 TELELAVORO
Al telelavoro
è dedicato l’ampio art. 27 del vigente C.C.N.L.
Il telelavoro è un tipo di lavoro che richiede modalità di esecuzione diverse rispetto a quelle
tradizionali, poiché si svolge fuori dal normale orario lavorativo e di norma
con l’ausilio di strumenti informatici e/o telematici.
Le aziende possono assumere lavoratori con rapporto subordinato di telelavoro, specificando l’unità produttiva di appartenenza, oppure trasformare consensualmente (a tempo
indeterminato o per un periodo predeterminato) rapporti di lavoro già in essere
(in questo caso i lavoratori restano in carico all’unità di provenienza).
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro in telelavoro
a tempo indeterminato, il lavoratore, dopo due anni, può chiedere il ripristino
delle modalità tradizionali e l’azienda, compatibilmente con le esigenze di
servizio, può accoglierne la richiesta.
L’azienda, d’altro canto, può richiamare il telelavoratore
- per esigenze di servizio - presso l’unità produttiva di appartenenza
per il tempo che ritiene necessario.
Tra telelavoratore e azienda devono
in ogni caso essere concordati rientri periodici in azienda.
Inoltre l’azienda, qualora il telelavoratore torni
definitivamente alle modalità di lavoro tradizionali,
deve garantirgli il necessario aggiornamento professionale.
La prestazione lavorativa del telelavoratore si
svolge nel rispetto dell’orario di lavoro, a meno di eventuali
flessibilità temporali che l’azienda deve preventivamente comunicare agli
interessati e agli organismi sindacali aziendali.
Il telelavoro può svolgersi presso il domicilio del
lavoratore, oppure in centri di telelavoro
o in postazioni satellite, o ancora sotto forma di telelavoro
mobile.
Nel caso di lavoro domiciliare l’azienda - che avrà provveduto
ad installare in un locale idoneo una postazione adeguata alle necessità
di lavoro - può effettuare visite nei locali adibiti al telelavoro,
preavvertendo l’interessato, di norma con congruo anticipo.
Anche negli altri casi di telelavoro l’azienda si incarica comunque di dotare il lavoratore delle
attrezzature necessarie.
L’azienda si fa carico sia delle spese di manutenzione e di esercizio
delle attrezzature e delle postazioni (da essa stessa scelte ed acquisite), sia
- nel caso in cui il lavoratore rientri in azienda oppure risolva il suo
rapporto di lavoro - del ripristino dei locali interessati nello stato in cui
erano prima dell’installazione della postazione di lavoro.
Ricordiamo che postazioni ed attrezzature sono fornite al lavoratore in
comodato d’uso (art. 1803 e seguenti c.c.), mentre, sotto il profilo della
sicurezza, valgono nei confronti del telelavoratore
le previsioni della ‘626’.
Il telelavoratore ha lo
stesso trattamento contrattuale, economico, normativo e sindacale dei
lavoratori tradizionali. Ha inoltre l’obbligo di essere
reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite d’intesa con l’azienda.
Il telelavoratore deve avere le stesse opportunità di
sviluppo professionale di ogni altro lavoratore.
(Vedi anche lettera A/26 - Attrezzature per il telelavoratore
e C/23 - Controllo a distanza).
T/2 TEMPI DI VITA DELLE CITTÀ
Nell’Appendice n. 2 del
Contratto è contenuto un esplicito riferimento al
concetto dei “tempi di vita delle città” di cui si occupa, tra l’altro, la
legge n. 53 dell’8 marzo 2000 (vd. ‘La
voce di Bancari’, n. 7/2002 - Schede da conservare:
Lavoro e vita. Una legge per la famiglia). L’impegno è limitato alla
previsione di una implementazione delle iniziative di
coinvolgimento sindacale per il coordinamento nelle grandi piazze dei servizi
alla clientela, nell’ambito per l’appunto delle iniziative dei “tempi di vita
delle città”.
T/3 TENUTA DI LAVORO
Il personale inquadrato nella
1ª e nella 2ª area professionale, se l’azienda lo dispone, deve indossare -
secondo quanto previsto dall’art. 30 del Contratto - la tenuta di lavoro che l’azienda
stessa provvederà a fornirgli.
T/4 TRASFERIMENTO
Il trasferimento del
lavoratore ad una unità produttiva situata in comune
diverso può essere disposto dall’azienda solo per comprovate esigenze tecniche,
organizzative e produttive. L’azienda deve comunque
tenere conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell’interessato.
Il lavoratore - a meno che non appartenga al 3º o 4º livello della categoria
dei quadri direttivi - può rifiutare il trasferimento, a condizione che abbia
entrambi questi due requisiti: 45 anni di età e almeno
22 anni di servizio. Tale norma non si applica però nei casi di trasferimento
inferiore ai 30 km e comunque nei confronti dei
preposti e/o di personale da preporre alle dipendenze.
Per il trasferimento disposto dall’azienda, i lavoratori appartenenti alle aree
professionali e alla categoria dei quadri direttivi di 1º e 2º livello hanno diritto ad un preavviso di 15 o 30 giorni di
calendario a seconda che la distanza della piazza di destinazione sia
rispettivamente inferiore o superiore a 30 km dal luogo di lavoro attuale.
Per i quadri di 3º o 4º livello il preavviso è di 45 giorni per chi ha
familiari a carico e di 30 per g