Il giorno 25 ottobre 2004, in L’Aquila, presso 1a Direzione Generale della CA.RISPAQ — Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila S.p.a.,
TRA
da parte aziendale:
- Finbanche D’Abruzzo S.p.a. (di seguito, per brevità, FINBANCHE
- Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.a. (di seguito, per brevità, BLS);
- Carispaq — Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila S.p.a (di seguito, per brevità
CARISPAQ);
- Banca popolare dell’Emilia Romagna — società cooperativa a responsabilità limitata (di seguito. per brevità, BPER), in veste di azienda capogruppo;
da parte sindacale:
- FABI
PREMESSO CHE
• in data 13 marzo 2001 è stato sottoscritto tra la CARISPAQ —. Cassa di Rispannio della Provincia dell’Aquila Spa e 1e rappresentanze aziendali delle Organizzazioni Sindacali in indirizzo un accordo avente per oggetto distacchi di personale dipendente dalla CARISPAQ stessa in favore di Finbanche d’Abruzzo Spa nell’ambito del progetto di accentramento delle funzioni CED, Controllo di Gestione e Consulenza Legale;
• in data 10 ottobre 2002 è stato sottoscritto tra FINBANCHE, BLS - Banca Popolare di Lanciano e Sulmona Spa, C.ARISPAQ e BPER. - Banca popolare dell’Emilia Romagna Scarl in veste di azienda capogruppo e le Organizzazioni Sindacali in indirizzo un accordo avente per oggetto distacchi di persona1e dipendente dalle suddette Banche abruzzesi in favore di. Finbanche nell’ambito del progetto di accentramento della Logistica;
• l’accordo 10 ottobre 2002 di cui. a.l precedente punto è stato modificato in data 16 giugno 2004 prorogando al 31 dicembre 2004 il. termine prima del quale il trasferimento del personale distaccato può essere disposto soltanto con il consenso degli interessati;
• il distacco di dipendenti in favore di FINBANCHE riguarda:
- n. 21 dipendenti della CARISPAQ addetti al CR0 (attualmente in numero di 20 a seguito dell’avvenuta destinazione di una unità ad altro Servizio di Finbanche e dell’ accoglimento della richiesta di rientro in azienda di un altro dei dipendenti inizialmente distaccati);
- n 3 dipendenti della CARISPAQ addetti al Servizio Controllo di Gestione;
- n 1 dipendente della CARISPAQ addetto alla Consulenza Legale;
- n 7 dipendenti della CARISPAQ e n . 10 dipendenti della BLS per la Funzione Logistica;
• alla luce di quanto sopra è emersa l’opportunità di unificare le suddette normative contrattuali in un unico documento che integri ed armonizzi gli accordi sottoscritti in materia e citali ai punti precedenti,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. La premessa è parte integrante del presente accordo.
2. I dipendenti in distacco vengono adibiti in FINBANCHE alle mansioni già svolte presso le banche distaccanti o a mansioni equivalenti.
3. Il termine del distacco viene fissato per tutti i dipendenti al 31 DICEMURE 2005, ferma la facoltà per le banche distaccanti di porre termine ai distacco anticipatamente, anche con riferimento solo ad una parte del personale interessato.
4. Al fine di salvaguardare e mantenere la completa operatività di Finbanche, le banche distaccanti potranno procedere, previo accordo con la distaccataria FINBANCHE alla eventuale sostituzione del personale distaccato.
5. Il personale distaccato potrà in qualsiasi momento chiedere di rientrare nell’azienda di provenienza. Le richieste saranno prese in considerazione dalle singole aziende distaccanti e avranno seguito solo all’esito di un’attenta valutazione quali-quantitativa degli organici, effettuata congiuntamente con FINBANCHE, al fine di verificare che il rientro non comprometta il servizio prestato alle banche partecipate e/o alle altre banche del gruppo. Analoga preventiva verifica andrà effettuata anche nel caso di “richiamo” ad iniziativa delle banche distaccanti per sostituzione o riduzione del numero degli addetti previa. valutazione con le OO.SS. aziendali,
6. Per tutta la durata del distacco, i dipendenti interessati, rimarranno nelle attuali rispettive sedi di lavoro; in caso di trasferimento in altra località di detta sede o nel caso in cui la Finbanche perdesse la partecipazione di controllo nella Carispaq o nella BLS il personale distaccato sarà, reintegrato nella unità produttiva di provenienza conservando l’inquadramento.
7. La struttura e l’organico di partenza delle funzioni costituite presso Finbanche sono attualmente quelle riportate in allegato.
8. Le parti, a richiesta delle OO.SS,, ogni quattro mesi, provvederanno a effettuare una verifica sullo stato di avanzamento dei, progetti (compresa l’informativa sugli appalti) sulle attività formative riguardanti il personale in distacco e sull’ andamento delle attività di Finbanche.
9. Il giudizio valutativo delle prestazioni del personale distaccato è di competenza dell’azienda distaccante che lo emetterà sulla base del processo di valutazione effettuato da Finbanche secondo le modalità e i criteri previsti dalla normativa tempo per tempo vigente nelle rispettive banche di appartenenza.
10. La titolarità del rapporto di lavoro resta in capo alle banche di appartenenza e verrà garantito il mantenimento per il personale distaccato dei complessivi trattamenti normativi, retributivi e previdenziali, comprese le provvidenze aziendali, tempo per tempo vigenti nelle rispettive banche di appartenenza.
1 1. I poteri gestionali e di coordinamento organizzativo del personale distaccato saranno esercitati da FINBANCHE.
12. Qualsiasi vicenda che dovesse avere rilievo sostanziale oltre che formale sul rapporto di lavoro dei dipendenti distaccati sarà oggetto di confronto con le OO.SS. aziendali.
13. Al rientro in servizio presso l’azienda distaccante, i piani di formazione, qualificazione e riposizionamento del personale dovranno essere esaminati preventivamente con le OO.SS. aziendali,
14. In occasione degli incontri aziendali relativi alla comunicazione dei piani di formazione verrà fornito alle OO.SS. il piano comune, concordato fra le aziende distaccanti e la distaccataria, per lo svolgimento delle attività riferibili ai personale distaccato secondo un criterio di uniformità e di pari opportunità nell’ambito dell’intera struttura. Si precisa che i dipendenti distaccati dovranno usufruire, nell’ ambito della formazione contrattualmente prevista, di specifica formazione adeguata al profilo e al ruolo professionale svolto durante il distacco. Detto piano di formazione sarà oggetto di confronto con le oo.ss. aziendali.
15. Il presente accordo ha scadenza 31 dicembre 2005 o prima qualora FINBANCHE perdesse la partecipazione di controllo nella BLS e/o nella CARISPAQ.
firmato
FINBANCHE BLS FABI
