Il DDL Finanziaria 2007 anticipa di un anno la riforma della Previdenza Complementare contenuta nel D.Lgs.252/05 che quindi, se confermato dalle Camere, entrerà in vigore il 1/1/2007 anziché il 1/1/2008. Dall/1/1/2007 i lavoratori avranno quindi 6 mesi di tempo per devolvere il Tfr (pari alla retribuzione annua lorda diviso 13,5) in maturazione dall’1/1/2007 nei fondi pensione oppure lasciarlo in azienda. Rispetto alle previsioni attuali non c’è nessuna variazione per il Tfr maturato fino al 31/12/06.
Lo stesso DDL Finanziaria prevede l’istituzione di un “Fondo per l’Erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.” che sarà gestito per conto dello stato dall’INPS. In base all’accordo con le parti sociali in tale Fondo confluirà il Tfr in maturazione dall’1/1/2007 dei lavoratori delle aziende con più di 50 dipendenti che non optano per il conferimento ai fondi pensione.
Il trasferimento del trattamento di fine rapporto all’INPS, riguarda essenzialmente i datori di lavoro e non è rilevante ai fini dell’esercizio dei diritti del lavoratore sulle somme accantonate a tale titolo.
Infatti, ogni lavoratore mantiene comunque intatto il proprio credito nei confronti dell’azienda presso cui presta servizio, rimanendo essa obbligata nei suoi confronti sia per quanto riguarda la liquidazione della somma alla fine del rapporto di lavoro che per eventuali anticipazioni erogate a norma delle vigenti leggi e accordi collettivi.
I colleghi avranno tre possibilità:
1) conferire volontariamente, con dichiarazione scritta, il TFR in maturazione dal 1° gennaio 07 in un fondo aperto, in una polizza vita o in un PIP (piano previdenziale individuale);
2) optare, con dichiarazione scritta, per lasciare il TFR in maturazione dal 1° gennaio 07 in azienda (che verrà interamente destinato all’apposito fondo presso l’INPS);
3) non esprimere alcuna scelta e quindi il TFR in maturazione dal 1° gennaio 07 verrà conferito al fondo pensione negoziale di pertinenza.
In ogni caso, il TFR trasferito al fondo pensioni dovrà essere immesso in una linea di investimento tale da garantire il capitale conferito e fornire una remunerazione in linea con quella attualmente in vigore (1,5% fisso + 75% del tasso di inflazione ISTAT).
Ricordiamo inoltre che i vecchi iscritti potranno continuare a percepire l’intero zainetto previdenziale maturato in capitale all’atto del pensionamento.
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Previdenza complementare e destinazione del TFR
FONDO PENSIONI
SANPAOLOIMI:
variazione % contribuzione
Ricordiamo a tutti i colleghi che il 30 novembre scade il termine per variare la percentuale contributiva a carico degli iscritti.
Per i colleghi di provenienza ex Banca Popolare precisiamo che la scadenza riguarda solo gli iscritti alla ex “sezione II a contribuzione definita", per gli aderenti a Previbank rimangono le vecchie regole e seguirà apposita comunicazione.
La normativa
tributaria prevede la deducibilità dei contributi per un importo
complessivamente non superiore al 12% del reddito complessivo ai fini dell’Irpef
e comunque per un ammontare non superiore ad Euro 5.164,57.
Tutti gli Iscritti al “Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo Imi” hanno la
possibilità di variare, annualmente, entro il 30 novembre, con decorrenza dal
mese di gennaio dell'anno successivo, la misura della contribuzione a loro
carico da destinare al Fondo, secondo percentuali comprese dallo 0% al 14%.
(Indicando 0% si
manifesta la volontà di sospendere la contribuzione).
E’ possibile anche modificare la quota di TFR, ma solo per i “Vecchi Iscritti” (ante 28 aprile 1993) e per i “Nuovi Iscritti” (post 28 aprile 1993) non alla prima occupazione, secondo le seguenti percentuali: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%.(Indicando 0% si manifesta la volontà di sospendere la contribuzione).
I RELATIVI MODULI sono reperibili di Green Village:
=>Servizi =>Fondi pensione =>Fondo pensioni Sanpaolo Imi =>modulistica.