ASSEGNI FAMILIARI

dal 1° gennaio 2007 sono stati rideterminati importi e livelli di reddito

 

Con la Finanziaria 2007 sono stati rideterminati i livelli di reddito e gli importi dell’assegno al nucleo familiare.

 

Risulta parzialmente modificato il precedente sistema che, prevedendo un ampio intervallo fra i limiti di reddito, portava alla riduzione o alla perdita della prestazione in presenza di aumenti anche minimi del reddito familiare.

 

Gli importi dell’assegno per le famiglie in cui sia presente, oltre ai genitori, almeno un minore e non vi siano componenti inabili, diminuiscono adesso gradualmente per ogni 100 euro di aumento del reddito.

Viene introdotto un assegno aggiuntivo per i nuclei famigliari  con un solo genitore: fino a un massimo di 1.000 euro annui per i nuclei con almeno tre o quattro componenti, tra cui un figlio minore, oltre al genitore; fino ad un massimo di 1.550 euro per quelli con 5 componenti oltre il genitore.

 

Per le famiglie composte da più di 5 persone, oltre ai genitori, viene invece aumentato l’importo complessivo del 15%, oltre all’introduzione di un incremento di 660 euro per ogni componente oltre al quinto. Per i nuclei familiari con almeno quattro figli (rientrano ora in tale tipologia i nuclei con figli di età inferiore ai 26 anni indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dall’attività lavorativa) sono considerati per la determinazione dell’assegno anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti.

 

Ricordiamo pertanto ai colleghi interessati che non beneficiano degli assegni di visionare le nuove tabelle e laddove ricorrano le circostanze presentare da subito la domanda alla Banca sul modulo ANF/DIP disponibile sul sito www.inps.it . Il reddito da prendere a riferimento è quello riferito all’anno 2005, il periodo per la corresponsione degli assegni è 1° gennaio 2007  -  30 giugno 2007,  prima della scadenza andrà riformulata la richiesta con il reddito del 2006.  Il certificato di stato di famiglia da allegare può essere sostituito da autocertificazione.

 

Per consultare la circolare Inps e le relative tabelle  clicca qui