LE GUIDE DI FABI NOTIZIE:

ANTICIPAZIONE POSIZIONE INDIVIDUALE PREVIBANK

EX PREVIFONDO


La disciplina delle anticipazioni è stata modificata dall’articolo 11 del D.Lgs 252/2005 che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ha stabilito le seguenti tre fattispecie per le quali è possibile richiedere un’anticipazione sulla posizione previdenziale:

1.      In qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

2.     Decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia relativi alla prima casa di abitazione. 

3.     Decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti.

 

Ai fini dell’anzianità di iscrizione al Fondo, utile per il conseguimento dell’anticipazione soggetta al requisito minimo di otto anni di iscrizione, sono considerati validi tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall’Iscritto per i quali l’interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

La nuova normativa ha introdotto anche un nuovo regime di tassazione che trova applicazione in riferimento agli ammontari erogati corrispondenti ai montanti accumulati a far data dal 1° gennaio 2007 (per i montanti accumulati prima di tale data continua a trovare applicazione il regime tributario precedentemente in vigore).

Pertanto il nuovo regime di tassazione è il seguente:

A.   Per le anticipazioni di cui al punto 1), si applica la regola generale di tassazione delle prestazioni pensionistiche, con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6%. La base imponibile è costituita dall’ammontare erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.

B.   Per le anticipazioni di cui ai punti 2) e 3), il regime di tassazione è meno favorevole e si applica la ritenuta a titolo d’imposta del 23%, senza riduzione alcuna dovuta ad anzianità di partecipazione. Anche in questo caso, la base imponibile è costituita dall’ammontare erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.

L’importo massimo anticipabile non potrà mai eccedere, complessivamente, il 75% della posizione maturata, anche a fronte di richieste di anticipazione già erogate in periodi precedenti il 1° gennaio 2007.

L’ammontare delle somme anticipabili non può comunque superare l’onere effettivamente sostenuto e documentato con riferimento alla specifica fattispecie. Tale ammontare va inteso al lordo delle ritenute fiscali da operare al momento dell’anticipazione.

L’anticipazione può essere attribuita anche più volte, nel rispetto delle causali previste; le relative concessioni decurtano l’ammontare della posizione individuale, fatta salva la possibilità di reintegrazione in relazione ad ogni anticipazione.

La richiesta di anticipazione deve essere trasmessa per iscritto alla Banca compilando l’apposito modulo.

Le richieste vengono evase secondo l’ordine cronologico di ricezione; a tal fine farà fede la data di ricevimento da parte del Fondo di ciascuna domanda; la domanda dovrà comunque essere presentata non oltre il termine di 3 (tre) mesi dall’effettivo sostenimento della spesa per cui è chiesta l’anticipazione.

L’erogazione della anticipazione avverrà entro 40 (quaranta) giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell’Ente.

L’anticipazione compete anche ove, per la medesima fattispecie, sia stata concessa all’iscritto o ad altri componenti il nucleo familiare una anticipazione a valere sulla propria posizione individuale di previdenza complementare ovunque costituita, ovvero sia stata riconosciuta all’iscritto o ad altri componenti del nucleo familiare una anticipazione del trattamento di fine rapporto. Verificandosi tali ipotesi la sommatoria delle anticipazioni a valere sulla posizione individuale di previdenza complementare e delle anticipazioni del trattamento di fine rapporto non può superare l’importo delle spese effettivamente sostenute e documentate.

 

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