LE GUIDE DI FABI NOTIZIE:
ANTICIPAZIONE POSIZIONE INDIVIDUALE
PREVIBANK
EX PREVIFONDO
La
disciplina delle anticipazioni è stata modificata dall’articolo 11 del D.Lgs
252/2005 che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ha stabilito le seguenti tre
fattispecie per le quali è possibile richiedere un’anticipazione sulla posizione
previdenziale:
1.
In
qualsiasi momento,
per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime
situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
2.
Decorsi
otto anni di iscrizione,
per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa di
abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la
realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di
ristrutturazione edilizia relativi alla prima casa di abitazione.
3.
Decorsi
otto anni di iscrizione,
per un importo non superiore al 30%, per
ulteriori esigenze degli aderenti.
Ai
fini dell’anzianità di iscrizione al Fondo, utile per il conseguimento
dell’anticipazione soggetta al requisito minimo di otto anni di iscrizione, sono
considerati validi tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche
complementari maturati dall’Iscritto per i quali l’interessato non abbia
esercitato il riscatto della posizione individuale.
La
nuova normativa ha introdotto anche un nuovo regime di tassazione che trova
applicazione in riferimento agli ammontari erogati corrispondenti ai montanti
accumulati a far data dal 1° gennaio 2007 (per i montanti accumulati prima di
tale data continua a trovare applicazione il regime tributario precedentemente
in vigore).
Pertanto il nuovo regime di tassazione è il seguente:
A.
Per
le anticipazioni di cui al punto
1),
si applica la regola generale di tassazione delle prestazioni pensionistiche,
con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, ridotta di una
quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione
a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di
riduzione del 6%. La base imponibile è costituita dall’ammontare erogato al
netto dei redditi già assoggettati ad imposta.
B.
Per
le anticipazioni di cui ai punti
2)
e 3),
il regime di tassazione è meno favorevole e si applica la ritenuta a titolo
d’imposta del 23%, senza riduzione alcuna dovuta ad anzianità di partecipazione.
Anche in questo caso, la base imponibile è costituita dall’ammontare erogato al
netto dei redditi già assoggettati ad imposta.
L’importo massimo
anticipabile non potrà mai eccedere, complessivamente, il 75% della posizione
maturata,
anche a fronte di richieste di anticipazione già erogate in periodi precedenti
il 1° gennaio 2007.
L’ammontare delle somme anticipabili
non può comunque superare
l’onere effettivamente sostenuto
e documentato con riferimento alla specifica fattispecie. Tale ammontare va
inteso al lordo delle ritenute fiscali da operare al momento dell’anticipazione.
L’anticipazione può essere
attribuita anche più volte,
nel rispetto delle causali previste; le relative concessioni decurtano
l’ammontare della posizione individuale, fatta salva la possibilità di
reintegrazione in relazione ad ogni anticipazione.
La richiesta di anticipazione
deve essere trasmessa per iscritto alla Banca compilando l’apposito modulo.
Le
richieste vengono evase secondo l’ordine cronologico di ricezione; a tal fine
farà fede la data di ricevimento da parte del Fondo di ciascuna domanda; la
domanda
dovrà comunque essere presentata non oltre il termine di
3 (tre) mesi
dall’effettivo sostenimento della spesa per cui è chiesta l’anticipazione.
L’erogazione
della anticipazione avverrà entro
40 (quaranta)
giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell’Ente.
L’anticipazione compete anche ove, per la medesima fattispecie, sia stata
concessa all’iscritto o ad altri componenti il nucleo familiare una
anticipazione a valere sulla propria posizione individuale di previdenza
complementare ovunque costituita, ovvero sia stata riconosciuta all’iscritto o
ad altri componenti del nucleo familiare una anticipazione del trattamento di
fine rapporto. Verificandosi tali ipotesi la sommatoria delle anticipazioni a
valere sulla posizione individuale di previdenza complementare e delle
anticipazioni del trattamento di fine rapporto non può superare l’importo delle
spese effettivamente sostenute e documentate.
Per i moduli di richiesta
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