LE GUIDE DI FABI NOTIZIE:

VADEMECUM NUOVI ASSUNTI

guida di orientamento per i neo assunti

 

CONTRATTO DI APPRENDISTATO o di INSERIMENTO

Con il rinnovo dell’ultimo CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro avvenuto il 12 febbraio 2005) è stato introdotto, anche per il mondo bancario, il contratto di apprendistato.

Tale tipologia di lavoro ha una durata di 4 anni (non prorogabile né rinnovabile) con un

inquadramento all’assunzione inferiore di due livelli (2A-2L, secondo livello della seconda area professionale) e con un periodo di prova non superiore ai 2 mesi. Tale periodo di prova non serve ad accertare l’idoneità del lavoratore a svolgere l’incarico che si intende affidargli, bensì soltanto la sua idoneità all’apprendimento del lavoro stesso.

Dopo il primo biennio l’inquadramento sarà 2A-3L per poi divenire 3A-1L con la conferma a tempo indeterminato.

Conferma che, oltre ad essere rafforzata dai vari contratti integrativi aziendali, viene prevista dal

CCNL stesso di cui riportiamo la Premessa (Capitolo IV, CCNL 12 febbraio 2005):

Le imprese valuteranno con la massima disponibilità la possibilità di confermare in servizio, alla scadenza, i lavoratori/lavoratrici assunti con contratto di lavoro non a tempo indeterminato nella prospettiva di non disperdere il patrimonio umano e professionale.”

Inoltre, con l’accordo firmato il 1° agosto 2007, l’Azienda valuterà la conferma a tempo

indeterminato dopo il primo biennio di servizio prestato del Personale con contratto di apprendistato professionalizzante, in servizio alla data del 1° agosto 2007 sino ad un massimo del 50% del medesimo.

In alcune regioni come Abruzzo e Marche non è ancora possibile assumere con contratto di apprendistato poiché non sono stati ancora emanati i regolamenti regionali attuativi previsti dalla legge inerenti le modalità  le verifiche e le  strutture riconosciute per la formazione. Pertanto in queste regioni l’assunzione avviene con il contratto di inserimento (disciplinato dal D. lgs 276/03 e dall’accordo interconfederale del 11 febbraio 2004) con la durata di 18 mesi  e con inquadramento 2A-2L (secondo livello della seconda area professionale).

 LA  BUSTA PAGA

Le competenze mensili vengono erogate il 27 di ogni mese oppure il primo giorno feriale antecedente  utile nel caso in cui il 27 sia un giorno festivo o prefestivo.

Sono erogate 13 mensilità e la tredicesima, erogata entro il 20 dicembre; nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, la gratificazione compete in proporzione dei mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione.

Per una più facile comprensione della busta paga riportiamo la tabella della retribuzione base  vigore dal 1° dicembre 2005 per Aree professionali, i Quadri Direttivi  e i Dirigenti derivanti dalla attuale normativa contrattuale.

 

 

Inquadramento

 

Stipendio lordo

Dirigenti

4.527,24

Q.D. 4° livello

3.527,25

Q.D. 3° livello

2.984,93

Q.D. 2° livello

2.664,90

Q.D. 1° livello

2.505,64

3a Area - 4° livello

2.195,47

3a Area - 3° livello

2.040,76

3a Area - 2° livello

1.926,25

3a Area - 1° livello

1.820,08

2a Area - 3° livello

1.713,91

2a Area - 2° livello

1.668,40

2a Area - 1° livello

1.622,91

Livello unico / guardie nott.

1.544,64

Livello unico

1.576,73

 

  

La busta paga è composto da tre sezioni: 1) Parte alta o testata, 2) Corpo centrale, 3) Dati contributivi, fiscali e di liquidazione.

 

Parte alta o testata

E’ composta da:

            − Logo aziendale

            − Dati anagrafici e dati riferiti alla tipologia del rapporto di lavoro

            Riporta essenzialmente le informazioni relative all'inquadramento secondo il vigente CCNL e, in particolare, il numero degli scatti di anzianità maturati e la data del prossimo scatto. E’ indicata inoltre la POSIZIONE INPS con la quale il datore di lavoro è censito e, in caso di part-time, la percentuale rispetto al full-time.

            − Totale retribuzione mensile fissa

Tale sezione è formata da quindici caselle di cui 14 contengono le singole voci fisse mensili competenti mentre nella quindicesima è riportato il relativo totale.

            − Matricola

Riporta il numero progressivo del libro matricola attribuito e preceduto dalla sigla societaria (DR per Banca dell’Adriatico).

 

Corpo centrale

Sono elencati tutti gli elementi della retribuzione:

            − totale della retribuzione mensile fissa effettivamente corrisposta (nella colonna     QUANTITA’ sono indicati i giorni considerati, espressi in trentesimi).

            − altre erogazioni occasionali mensili (straordinari, trasferte, una tantum, premi, ecc.)

            − ritenute individuali (addizionali IRPEF, contributo sindacale, prestiti, recupero anticipi, ecc.)

            − dati relativi alla contribuzione individuale alla previdenza complementare (contributo a carico dipendente, limite fiscale di deducibilità).

            − contribuzione alla Cassa di Assistenza

            − tariffa INAIL applicata

            − informazioni relative ad eventuali fringe benefits con relativo eventuale assoggettamento

 

Dati contributivi, fiscali e di liquidazione

E’ composto fisicamente di sezioni e di totali delle stesse (riferiti, questi, alle due ultime colonne sulla destra del cedolino). Le uniche eccezioni riguardano la prima riga, nella quale sono riportati i totali della colonna COMPETENZE e della colonna TRATTENUTE (i cui importi di dettaglio sono riportati , come visto, nel “corpo” della busta paga).

TICKET – BUONO PASTO

I Buoni Pasto (un ticket pari a 5,16 euro) sono anticipati al dipendente alla fine di ogni mese ed il numero è pari al numero dei giorni lavorativi del mese successivo ridotto delle giornate di assenza del mese precedente.

INDENNITA’ DI RISCHIO

Per i colleghi adibiti allo sportello che effettuano giornalmente introiti/esborsi di valori è prevista un’indennità pari a 126,62 euro mensili ed è erogata per intero anche ai lavoratori/lavoratrici a part-time. Nel caso in cui l’adibizione sia inferiore ai 5 giorni nel mese l’indennità viene riconosciuta nella misura del 50% + un pro rata per ogni giorno di adibizione pari a 1/21 del rimanente 50%.

Nel caso in cui  l’adibizione allo sportello sia di durata superiore alle 5 ore l’indennità viene proporzionalmente maggiorata nella misura di:

 25,32 euro: adibizione per 6 ore, maggiorazione del 20%

 46,60 euro: adibizione superiore alle 6 ore, ulteriore maggiorazione del 14%.

Nel caso in cui l’adibizione alla cassa sia di durata superiore alle 6 ore e 30 minuti  viene erogata anche un’ulteriore maggiorazione da contratto integrativo aziendale pari a € 30,99 mensili (€ 6,20 per giorno nel caso di adibizione  nel mese per meno di 5 giorni di operatività).

 ORARIO DI LAVORO

A partire dal 1° gennaio 2000 l'orario di lavoro è stato ridotto da 37 ore e 30 minuti a 37 ore, per tutte le categorie di dipendenti. Le 23 ore annuali di riduzione di orario possono essere fruite scegliendo annualmente tra due opzioni:

􀀹 riduzione settimanale di 30 minuti da usufruire in un'unica giornata scelta anticipatamente ed

eguale per tutto l’anno, oppure di 15 minuti da usufruire in due giornate scelte con le stesse modalità;

􀀹 riversare le ore in Banca delle Ore.

Le 23 ore annuali di riduzione di orario, nell’anno di assunzione e di cessazione del servizio, sono conteggiate proporzionalmente ai mesi lavorati, ricordando che la frazione di mese è calcolata come mese intero.

E’ invece fissato un orario settimanale di 36 ore nei seguenti casi di specifica articolazione:

􀀹 su 4 (4 giorni per 9 ore) o su 6 (6 giorni per 6 ore) giorni;

􀀹 da lunedì pomeriggio a sabato mattina;

􀀹 comprendente la domenica;

Ai dipendenti adibiti il sabato a Centri Commerciali e Località Turistiche è corrisposta un’indennità di 17,46 euro.

 INTERVALLO

L'intervallo è, salvo specificità di ufficio, di un'ora; può essere ridotto a mezz’ora o protratto fino a 2 ore solo con intesa sindacale. Dal 1° ottobre 2001 è possibile, su richiesta del dipendente e salvo diverse esigenze di servizio, effettuare in via non occasionale un intervallo meridiano della durata di 30 minuti, recuperando la mezz’ora lavorata nella medesima giornata di fruizione, secondo le modalità di interesse del collega (ad esempio iniziando il lavoro mezz'ora dopo o lasciandolo mezz'ora prima).

Inoltre, l’intervallo non può iniziare prima delle ore 12:00 e  dopo le 14:40.

Per coloro che lavorano su turni è previsto un intervallo di mezz’ora considerato all’interno

dell’orario giornaliero.

LAVORO STRAORDINARIO – BANCA DELLE ORE

Per lavoro straordinario si intende la prosecuzione da parte del lavoratore dell’orario di lavoro

ordinario oltre il limite stabilito per quest'ultimo dalle disposizioni di legge e dalle norme del CCNL. (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro).

Il lavoro straordinario può essere effettuato entro il limite massimo di 100 ore annue più altre 50 ore di lavoro supplementare e contestualmente in ragione di non più di 2 ore il giorno e di 10 ore la settimana.

Le prime 50 ore di prestazioni in straordinario (che si riducono a 27 nel caso si sia scelta la Banca delle Ore per la destinazione delle 23 ore di riduzione di orario settimanale) sono destinate ad incrementare il monte ore individuale in banca delle ore.

Le successive 50 ore, su scelta del lavoratore, possono essere destinate in Banca delle Ore oppure pagate con le previste maggiorazioni.

Le ulteriori 50 ore possono soltanto essere pagate al dipendente.

Il trattamento economico previsto per lo straordinario vede le seguenti maggiorazioni:

􀀹 maggiorazione del 25% per i giorni feriali;

􀀹 maggiorazione del 65% per il periodo notturno dalle ore 22:00 alle ore 6:00 (dei giorni

festivi).

Nei primi 6 mesi dall’espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero della Banca delle Ore può essere effettuato previo accordo tra impresa e lavoratore. Trascorso tale termine, il lavoratore ha diritto al recupero nel periodo prescelto, previo preavviso all’Azienda di almeno:

􀀹 1 giorno lavorativo, per il caso di recupero orario;

􀀹 5 giorni lavorativi, per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni;

􀀹 10 giorni lavorativi, per il caso di recupero superiore a 2 giorni.

Trascorsi 24 mesi , l’Azienda fisserà, ricercando prioritariamente l’accordo con il lavoratore, il recupero delle ore di straordinario entro i 6 mesi successivi.

FERIE

Il dipendente, assunto sia con contratto di apprendistato che di inserimento che a tempo indeterminato, ha diritto ad un periodo annuale di ferie pari a 20 giorni.

Durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione il lavoratore/lavoratrice ha diritto ad un periodo di

ferie di 20 giorni, da proporzionare in relazione ai mesi di servizio prestato nell’anno,  considerando come mese intero l’eventuale frazione di mese.

Il computo delle ferie viene effettuato sulla base dei soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, anche nei confronti del personale il cui orario settimanale di lavoro è distribuito su quattro o sei giorni anziché su cinque.

Compatibilmente con le esigenze di servizio è prevista la possibilità di concedere la fruizione di

giornate di ferie frazionate in mezza giornata (pari a 3 ore e 45 minuti), fermo restando che per tale va intesa l’assenza per l’intera mattina o per l’intero pomeriggio; nel caso di due mattinate o di due pomeriggi di ferie, verranno conteggiate come una giornata di ferie. Nei semifestivi (vigilia di Ferragosto, vigilia di Natale, 31 dicembre, la ricorrenza del santo patrono) viene comunque considerato un giorno intero di ferie mentre l’orario di lavoro è ridotto a 5 ore e quello massimo di sportello a 4 ore e 30 minuti.

Nel caso in cui il dipendente sia assente, il periodo di ferie viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza.

In caso di malattia superiore a 6 mesi, la riduzione non si applica per i primi 6 mesi ad eccezione che l’assenza duri l’intero anno.

Non sono computati nella durata delle ferie i giorni di malattia o infortunio intervenuti nel corso delle ferie  che siano stati immediatamente comunicati all’azienda dal lavoratore.

L’azienda può richiamare l’assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del dipendente di completare le ferie stesse in un periodo successivo, con diritto al rimborso delle spese derivanti dall’interruzione che il dipendente dimostri di aver sostenuto.

PERMESSI EX-FESTIVITA’

Il numero dei giorni di permessi derivanti dalla soppressione di alcune festività, è calcolato tenendo conto dei giorni ex-festivi che di anno in anno cadono in un giorno lavorativo.

Di seguito sono riportate le festività soppresse:

􀀹 19 marzo: San Giuseppe

􀀹 Ascensione (39° giorno dopo Pasqua)

􀀹 Corpus Domini (60° giorno dopo Pasqua)

􀀹 29 giugno: SS. Pietro e Paolo

􀀹 4 novembre: Festa delle Forze Armate.

Per la piazza di Roma il 29 giugno SS. Pietro e Paolo è giornata festiva a tutti gli effetti. I permessi relativi alle festività soppresse sono fruibili entro il 31 dicembre del relativo anno di competenza; nel caso in cui non siano utilizzate nell’arco dell’anno solare sono automaticamente monetizzate con la retribuzione del mese di febbraio dell’anno successivo.

I giorni di ex-festività non sono frazionabili e possono essere collegate a periodi di ferie e ad altri permessi. Nell’anno di assunzione i giorni spettanti saranno tanti quante le ex-festività comprese nel periodo di lavoro.

FESTIVITA’ CIVILI

Le festività civili che cadono nella giornata di domenica danno diritto ad una giornata di  permesso retribuito o al pagamento di una giornata aggiuntiva di compenso.

Di seguito sono riportate le festività civili:

􀀹 25 Aprile: Festa della Liberazione

􀀹 1° Maggio: Festa del Lavoro

􀀹 2 Giugno: Festa della Repubblica.

PERMESSI STUDIO

Il personale iscritto ad un corso universitario riconosciuto legalmente ha diritto a:

3 giorni di permesso retribuito non frazionabili per ogni esame sostenuto;

5 giorni di permesso retribuito per la preparazione dell’esame di laurea

Al fine di poter ottenere i permessi sopra elencati è necessario che il collega presenti presso la

propria segreteria la documentazione, rilasciata dall’università.

ASSEGNI DI STUDIO

Per il lavoratore che consegue il titolo di laurea è previsto un premio pari a 123,95 euro (inclusa la laurea breve), e pari a 77,47 euro per la laurea magistrale.

PERMESSO FRAZIONATO (PFR)

A far data dal 1° gennaio 2001 viene riconosciuta annualmente una giornata di riduzione

d’orario, da utilizzarsi inderogabilmente previo preavviso alla competente Direzione, nell’arco

dell’anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di

un’ora e multipli di 15 minuti. Il permesso frazionato è collegabile a periodi di ferie o ad altri permessi (ex-festività, banca ore …) e nel caso in cui non venga utilizzato entro il 31 dicembre il PFR viene perso e quindi non monetizzato.

PERMESSI RETRIBUITI

I colleghi hanno diritto ad un permesso è pari a:

3 giorni lavorativi  per morte di parente stretto (coniuge, figli, genitori, fratelli, nipoti “ex filio”; altri parenti purché conviventi;

1 giorno per morte altri congiunti (nonni, nipoti ex fratre, suoceri, cognati, zii);

3 giorni annui per i gravi infermità di familiari;

2 giorni per nascita figli;

1 giorno per trasloco.

FINANZIAMENTI AL PERSONALE

E’ prevista l’apertura di un conto corrente con condizioni agevolate al personale (esente da spese e da imposta di bollo) e la possibilità di un’apertura di credito in conto corrente per elasticità di cassa di importo sino a € 3000,00.

POLIZZE ASSICURATIVE

E’ prevista una copertura infortuni professional ed extraprofessionali e per il rimborso delle spese sostenute nel caso di ricoveri od interventi per malattia od infortunio con massimali di € 51.650,00 annui.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

E’ prevista la contribuzione a previdenza complementare nella misura del 2% a carico azienda.

DIRITTI SINDACALI

Il dipendente assunto con contratto di apprendistato o di inserimento ha il diritto di aderire ad un’Organizzazione Sindacale, a partecipare alle assemblee e a scioperare, proprio come un collega assunto a tempo indeterminato.

Tali diritti non costituiscono nessun pregiudizio in merito alla conferma a tempo indeterminato.

 

La  presente guida vuole essere un piccolo vademecum per tutti i colleghi assunti con contratto di apprendistato o di inserimento al fine di poter comprendere al meglio quali siano i loro diritti.

Naturalmente i contratti attualmente in vigore contengono molti più capitoli rispetto a quelli richiamati in questa guida, pertanto, per qualunque altra informazione o approfondimento potete rivolgervi ai sindacalisti FABI di riferimento e visitare i nostri siti internet:

  

www.fabi-abruzzo.it

 

www.fabintesasanpaolo.it