POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE
sulla responsabilità civile del bancario è utile sapere che:
1. L’articolo 5 della Legge 13.5.1985 n. 190 prevede espressamente che: “Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali. La stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi.”
2. I CCNL di settore (art. 39 CCNL ABI 2007; art. 43 vigente CCNL BCC), richiamandosi alla norma di legge appena citata, regolamentano la materia della responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell’attività professionale, circoscrivendo peraltro l’ambito di quella imputabile al lavoratore alla sola casistica della colpa grave (oltre, ovviamente, a quella del dolo)
3. La colpa grave può essere legittimamente imputata dal datore di lavoro al proprio dipendente al quale, ovviamente, è garantita la facoltà di impugnare la decisione aziendale
4. Solo il giudice, valutando anche e soprattutto il principio giuridico della diligenza dovuta nell’adempimento, potrà sentenziare sul livello di colpa, confermando la colpa grave imputata dall’azienda al dipendente ovvero considerando come colpa lieve quella a carico del lavoratore; lo stesso giudice sarà chiamato anche a misurare – proprio in tema di consistenza della colpa – la prevalenza della norma di legge rispetto a quelle contrattuali (vedi punti 1. e 2.)
5. Le polizze assicurative del tipo RC patrimoniale (tra queste anche quella messa a disposizione dei propri iscritti da parte della FABI), proprio in ragione della previsione di legge di cui al punto 1., possono operare solo in secondo rischio: ciò significa che il danno patrimoniale deve essere assunto a proprio carico dall’Azienda ove si rilevino gli estremi dell’art.5 della Legge 190/85, ovvero quelli più ristretti fissati dai CCNL di settore
6. Le polizza RC patrimoniale stipulata dalla FABI per i propri associati, pone a carico della Compagnia di assicurazione anche le spese legali (per un importo fino ad un quarto del massimale assicurato. Esempio: massimale RCpatrimoniale € 100.000,00 = spese legali a carico della Compagnia: max € 25.000,00) relative alla difesa, laddove il lavoratore sia chiamato in giudizio dal proprio datore di lavoro;
Tutto ciò premesso, invitiamo i nostri iscritti a cui fossero richiesti di rispondere di danni patrimoniali discendenti dalla propria prestazione professionale:
a) A coinvolgere immediatamente il sindacato aziendale o territoriale nella vicenda che li riguarda, affinché venga accertato se l’azienda ha correttamente ottemperato alle disposizioni di legge e di contratto in tema di responsabilità civile verso terzi;
b) A pretendere dall’azienda che le contestazioni di addebito siano circostanziate e formulate per iscritto;
c) A non rendersi disponibili al pagamento di alcuna somma prima che si sia compiutamente esaurito l’iter della pratica, diffidando nel contempo l’azienda dal disporre unilateralmente l’addebito di eventuali danni sul proprio conto corrente personale;
d) A fare professione di dignità, senza timori reverenziali nei confronti del datore di lavoro, sapendo di avere al proprio fianco un Sindacato in grado di tutelarli pienamente prima che una copertura assicurativa che, con altrettanta serietà, sarà in grado – laddove ne siano confermati i presupposti – di garantire la copertura prevista dal contratto di polizza.
Chi è interessato ad aderire alla polizza può:
1)
Compilare il modulo di adesione – per scaricare il modulo
e le tabelle
delle
condizioni
clicca qui ;
2)
fare il
bonifico bancario a favore di Biverbroker srl sul c/c indicato nel modulo di
adesione;
3) inviare via fax il modulo di adesione e la ricevuta del bonifico alla segreteria della Fabi territorialmente competente:
per le province di Pescara Teramo e l’Aquila, al n. 085/4491747;
per la provincia di Chieti al n. 0871/346694;
per il nr. di fax delle altre province clicca qui
4) IL MODULO DI ADESIONE E LA RICEVUTA DEL BONIFICO, IN ORIGINALE, VANNO CONSERVATI A CURA DELL’INTERESSATO e serviranno per inoltrare la denuncia di sinistro.
Per qualsiasi chiarimento potete contattare i nostri dirigenti sindacali.
Per l’elenco e i recapiti dei rappresentanti sindacali clicca qui