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MATERNITA’ E PATERNITA’ CONGEDI PARENTALI
(LEGGE 8 MARZO 2000 N. 53)
Le
disposizioni di questa legge si innestano su altre già abbastanza complesse
ed il loro coordinamento comporta difficoltà considerevoli tanto che il
governo è stato delegato a redigere un Testo Unico sull’Argomento entro 12
mesi. A seguito delle numerose richieste da parte dei colleghi pensiamo di
fare cosa utile riportando una sintesi delle previsioni attualmente vigenti.
ASSENZA OBBLIGATORIA:
2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi
successivi alla nascita del figlio, interamente retribuita e computati
nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti comprese ferie e 13°
mensilità.
ASSENZA FACOLTATIVA
:
6 mesi, continuativi o frazionati, nei primi otto anni
di vita del bambino (trascorso il periodo di assenza obbligatoria)
usufruibili dalla madre e dal padre, retribuita parzialmente al 30% fino a
tre anni del bambino per il rimanente periodo il 30% solo se vi sono le
condizioni di reddito; detti periodi sono comunque computati
nell’anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie ed
alla 13° mensilità.
MALATTIE DEL BAMBINO:
astensione dal lavoro senza limiti di tempo fino a tre anni del bambino e
per 5 giorni lavorativi all’anno quando il bambino ha un’età compresa tra 3
e 8 anni usufruibili dalla madre o dal padre con presentazione di
certificato di un medico specialistico sel SSN o convenzionato, non
retribuiti, detti periodi sono comunque computati nell’anzianità di servizio
esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla 13° mensilità.
RIPOSI GIORNALIERI:
due periodi riposo di un’ora ciascuno, anche
cumulabili nella giornata, fino al compimento di 1 anno di età del bambino,
usufruibili dalla madre o dal padre, retribuiti.
ANTICIPAZIONE TFR:
oltre che
nelle ipotesi già previste dalla legge (spese sanitarie o acquisto di
abitazione per sé o per i figli), il trattamento di fine rapporto può essere
anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione
dei congedi per formazione e le astensioni dal lavoro facoltative previste
per il padre e la madre dopo il parto.
ANTICIPO DELL'ASTENSIONE
OBBLIGATORIA
L'anticipo dell'astensione obbligatoria può
verificarsi quando la lavoratrice ha una gravidanza con gravi complicazioni,
quando è affetta da una malattia che la gestazione potrebbe rendere più
grave, quando le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli
alla salute della donna o del bambino.
In questi casi la donna deve inoltrare (a mano o per raccomandata ar) la
richiesta alla Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del
lavoro del competente capoluogo di provincia, corredata dalla idonea
certificazione medica.
La Direzione provinciale del lavoro, entro 7 giorni dal ricevimento
dell’istanza, dovrà rilasciare il provvedimento concessivo dell’interdizione
anticipata dal lavoro e decidere la durata del periodo o dei periodi per cui
viene concessa.
Queste assenze non concorrono alla formazione del periodo di comporto, cioè
del periodo per cui si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro in
caso di malattia. Anche per questo, è importante qualora ricorrano i motivi
prescritti, richiedere l’anticipo dell’astensione obbligatoria, anziché
presentare un semplice certificato di malattia.
Va ricordato che durante tutto il periodo dell’astensione l’INPS
corrisponde al lavoratore l’80% dello stipendio che viene integrato dal
20% a carico del datore di lavoro per il solo periodo di cinque mesi
previsti per l’astensione obbligatoria
GENITORI ADOTTIVI O
AFFIDATARI
* Astensione dal lavoro nei primi tre mesi successivi all'effettivo
ingresso in famiglia, sempreché egli non abbia superato i sei anni di età al
momento dell'adozione o dell'affidamento. Tale limite è portato a 18 anni
per le adozioni nternazionali. Il trattamento economico e
previdenziale è uguale a quello previsto per l'assenza
obbligatoria per gravidanza e puerperio.
* Riposo giornaliero retribuito di due ore (un'ora se l'orario di lavoro è
inferiore a sei ore) fino al compimento di un anno di età del bambino.
* Astensione facoltativa e assenze per malattia del bambino sono regolate
dalle stesse norme previste per i genitori naturali solo se all'atto
dell'adozione o dell'affidamento il bambino ha un età compresa fra i sei e
dodici anni. Il diritto di astensione dal lavoro per "assenza facoltativa" o
per malattia del bambino può essere esercitato nella stessa misura prevista
per i genitori naturali solo nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel
nucleo familiare.
ALLEGATI (cliccabili)
Circolare INPS N. 109 del 2000
Circolare INPS N. 15 del 2001
Come
sempre per ulteriori informazioni e chiarimenti potete contattare i
dirigenti sindacali della F.A.B.L.
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A PROPOSITO DI MALATTIA
INTERVENUTA DURANTE IL PERIODO FERIALE
Ricordiamo
a tutti i colleghi che la malattia insorta durante le ferie ne sospende il
decorso salvo che il datore di
lavoro provi, attraverso gli accertamenti sanitari previsti dalla legge, che
la stessa risulta compatibile con le finalità di ristoro e reintegro delle
energie psicofisiche.
Quindi il lavoratore che intenda modificare il
titolo della sua assenza da “ferie” a “malattia” ha soltanto l’onere di
comunicare lo stato di malattia al proprio datore di lavoro.
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