RIPORTIAMO DI SEGUITO L’ART. 80 CCNL 19 dicembre 2019 

IN CODA FAC-SIMILE PER IL RICORSO AVVERSO AL GIUDIZIO PROFESSIONALE COMPLESSIVO RICEVUTO.

Art. 80 – Valutazione della lavoratrice/lavoratore
1. L’impresa attribuisce annualmente alla lavoratrice/lavoratore un giudizio
professionale complessivo.
2. Il giudizio di cui al comma che precede, accompagnato da una sintetica
motivazione, deve essere comunicato per iscritto alla
lavoratrice/lavoratore entro il primo quadrimestre dell’anno successivo a
quello cui si riferisce.
3. La lavoratrice/lavoratore viene informato periodicamente circa il merito
della valutazione professionale formulata dall’impresa e delle linee
adottate dall’impresa stessa al fine di conferire trasparenza alle
opportunità di formazione, allo sviluppo professionale ed ai criteri di
valutazione professionale, e può chiedere chiarimenti al riguardo.
4. Nei casi in cui le assenze della lavoratrice/lavoratore dovute a malattia,
infortunio, gravidanza e puerperio, servizio militare, siano di durata tale
da non consentire una valutazione ai fini del giudizio professionale, si fa
riferimento – agli effetti degli automatismi, del premio aziendale, dell’ex
premio di rendimento e del premio variabile di risultato – all’ultimo
giudizio conseguito dall’interessato.
5. L’eventuale quota del premio di rendimento eccedente lo standard di
settore e il premio aziendale, il premio variabile di risultato, nonché
l’elemento di garanzia retributiva, non vengono erogati in caso di giudizio
di sintesi negativo.
6. La lavoratrice/lavoratore che ritenga il complessivo giudizio
professionale non rispondente alla prestazione da lei/lui svolta può
presentare un proprio ricorso alla Direzione aziendale competente entro
15 giorni dalla comunicazione. Nella procedura la lavoratrice/lavoratore
può farsi assistere da un dirigente dell’organizzazione sindacale
stipulante, facente parte del personale, a cui conferisce mandato.
7. L’impresa, sentita la lavoratrice/lavoratore entro 30 giorni dal ricorso,
comunicherà le proprie determinazioni al riguardo nei successivi 60
giorni.
8. La lavoratrice/lavoratore, cui sia stato attribuito il giudizio di sintesi
negativo può, a richiesta, ottenere il cambiamento di mansioni e,
compatibilmente con le esigenze di servizio, essere trasferito ad altro
ufficio.

9. Il mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi
commerciali di per sé non determina una valutazione negativa ai sensi del
presente articolo e non costituisce inadempimento del dovere di
collaborazione attiva ed intensa ai sensi dell’art. 41, comma 2, del
presente ccnl.

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